
(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 146/24
Lussemburgo, 19 settembre 2024
Sentenza della Corte nelle cause riunite C-512/22 P | Fininvest / BCE e a. e C-513/22 P | Berlusconi / BCE
Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi: la Corte annulla la decisione della
BCE del 2016 che negava l’acquisizione di una partecipazione qualificata in
Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi
La BCE non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte di Silvio Berlusconi di una partecipazione
qualificata nella società Banca Mediolanum, situazione che risultava unicamente dalla conservazione, da
parte dell’interessato, di una partecipazione qualificata che egli aveva acquisito prima del recepimento delle
disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali la BCE si era basata
La Fininvest è una holding italiana detenuta in maggioranza da Silvio Berlusconi. Tale società deteneva quote sociali
della Mediolanum, società finanziaria quotata in Borsa che deteneva a sua volta il 100 % del capitale dell’istituto di
credito Banca Mediolanum.
Nel 2014 la Banca d’Italia ha ordinato la cessione, entro 30 mesi, della partecipazione di Fininvest in Mediolanum
superiore al 9,99 % e la sospensione immediata dei diritti di voto inerenti alle azioni corrispondenti. L’adozione di
tale misura era motivata dal fatto che Silvio Berlusconi era stato dichiarato colpevole di frode fiscale 1 e, di
conseguenza, non soddisfaceva più il requisito di onorabilità al quale è subordinata la detenzione di una siffatta
partecipazione qualificata. La decisione della Banca d’Italia è stata annullata dal Consiglio di Stato italiano il 3 marzo
2016. Nel frattempo, nel 2015, la Mediolanum è stata incorporata dalla sua società figlia Banca Mediolanum.
A seguito di tale assorbimento e della citata sentenza del Consiglio di Stato italiano, la Banca d’Italia e la BCE hanno
ritenuto che Silvio Berlusconi e la Fininvest avessero acquisito una partecipazione qualificata 2 nel capitale di Banca
Mediolanum. Orbene, il diritto dell’Unione 3 prevede che una siffatta acquisizione debba essere preceduta da una
notifica ed essere oggetto di una valutazione da parte dell’autorità nazionale competente, che trasmette
successivamente alla BCE una proposta di decisione. Spetta poi alla BCE opporsi o meno all’acquisizione della
partecipazione qualificata di cui trattasi.
Interpellata dalla Banca d’Italia, la BCE si opponeva all’acquisizione di una partecipazione qualificata di Silvio
Berlusconi in Banca Mediolanum in quanto egli non soddisfaceva il requisito dell’onorabilità.
Il ricorso di Silvio Berlusconi e della Fininvest per ottenere l’annullamento di tale decisione della BCE è stato respinto
dal Tribunale 4, La Fininvest e gli aventi causa di Silvio Berlusconi hanno impugnato tale sentenza.
La Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione controversa della BCE.
Essa giudica che il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia e commesso un errore di diritto nel
dichiarare che i ricorrenti hanno acquisito una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum nel 2016. Tale errore
deriva dal travisamento della portata della decisione della Banca d’Italia del 2014 che, contrariamente a quanto
dichiarato dal Tribunale, non ha avuto come conseguenza di ridurre la partecipazione della Fininvest nella
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Mediolanum, ma solo di sospendere i diritti di voto inerenti alle azioni soggette a un obbligo di cessione. Tale
cessione doveva aver luogo solo successivamente, entro un termine di 30 mesi, tramite un fiduciario incaricato della
vendita. Il giorno in cui il Consiglio di Stato italiano ha dichiarato l’annullamento, la partecipazione controversa era
rimasta pertanto immutata. La modifica della struttura che consentiva la detenzione di tale partecipazione,
derivante dall’incorporazione della Mediolanum da parte della Banca Mediolanum, non modificava quest’analisi.
Di conseguenza, non si poteva ritenere che Silvio Berlusconi avesse acquisito una partecipazione qualificata nel
2016, il che avrebbe richiesto una notifica e una valutazione da parte delle autorità competenti. Egli ha soltanto
conservato una partecipazione qualificata che era stata acquisita ben prima, a una data in cui le disposizioni di
diritto dell’Unione applicate dalla BCE non erano ancora state recepite nell’ordinamento italiano. Poiché tali
disposizioni sono prive di efficacia retroattiva, la BCE non poteva legittimamente opporsi alla detenzione di una
partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Silvio Berlusconi.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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La riabilitazione di Silvio Berlusconi è avvenuta nel 2018.
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, definisce la partecipazione qualificata come il possesso, diretto o indiretto, di almeno il
10 % del capitale o dei diritti di voto in un’impresa, ovvero come ciò che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa.
Segnatamente, il citato regolamento n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d’investimento.
Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2022, Fininvest e Berlusconi/BCE, T-913/16 (v., parimenti, comunicato stampa n. 80/22).
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