(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024 - (AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 COMUNICATO N. 17/DIV – 17 SETTEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 13, 14, 15 e 16 SETTEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14, 15 e 16 Settembre 2024
4^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
CALDIERO TERME
FERALPISALO’
L.R. VICENZA
NOVARA
PADOVA
RENATE
TRENTO
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
GIRONE B
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
VIRTUS VERONA
PRO PATRIA
LECCO
ALCIONE MILANO
GIANA ERMINIO
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
LUMEZZANE
AREZZO
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
SESTRI LEVANTE
TERNANA
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
LEGNAGO SALUS
RIMINI
GUBBIO
PIANESE
PINETO
CARPI
PONTEDERA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
CASERTANA
CATANIA
CAVESE
CROTONE
LATINA
MONOPOLI
POTENZA
TARANTO
TEAM ALTAMURA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
GIUGLIANO
TURRIS
AZ PICERNO
AVELLINO
ACR MESSINA
FOGGIA
JUVENTUS NEXT GEN
SORRENTO
TRAPANI
BENEVENTO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 settembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 13, 14, 15 e 16 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA,
AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA,
LUCCHESE, MONOPOLI, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, TERNANA e TRIESTINA hanno,
in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale, del Delegato di Lega e di quanto riportato
nel rapporto Arbitrale, relativa a quanto accaduto al termine della gara, nei pressi dell’entrata
del tunnel che conduce agli spogliatoi, alla presenza di due persone non identificate ma
asseritamente riconducibili alla Società Novara ed alla condotta posta in essere nei confronti
della Quaterna Arbitrale, chiede alla Procura Federale, nel più breve tempo possibile di:
– identificare, ove possibile, le predette persone e conseguentemente di accertare la qualifica
eventualmente ricoperta eo le funzioni svolte nell’interesse della società Novara;
– effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti e
il contenuto delle frasi asseritamente blasfeme pronunciate nel frangente.
Chiede, inoltre, di svolgere tutti i più opportuni accertamenti in ordine all’episodio riportato
come riferito dall’organo tecnico sig. Fabio Comito, previa audizione del predetto.
Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
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commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. tra il primo e secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
2. al 50° minuto circa del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco
(all’interno dell’area di rigore occupata dal portiere della propria squadra), così
determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 10 secondi
per consentire la relativa rimozione;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 95%), posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato:
1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di
tifosi di altra società ripetuto quattro volte che, in applicazione dei principi enunciati
dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato
quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 4° e 25° minuto del primo tempo e al 16° e 25° minuto del secondo tempo,
cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara mentre le squadre facevano ingresso in campo, due
fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così
determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi
per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la
sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
NOVARA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 10), posizionati nel Settore
“Rettilineo” posto subito alle spalle delle panchine e separato dal recinto di gioco
da un fossato, intonato, ripetutamente e ininterrottamente per tutta la durata della
gara, e al termine della stessa durante i minuti di recupero, numerosi cori offensivi,
insultanti e minacciosi nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, degli
ufficiali di gara, del Delegato di Lega e dei Collaboratori della Procura Federale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore “Rettilineo”, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver abbandonato il loro posto per
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raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco, ove si sporgevano
per proferire gli insulti di cui al capoverso sub A), rendendo necessario l’intervento
degli Steward in molteplici frangenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in
particolare, da una parte, il numero esiguo degli autori dei gesti, sia in termini
assoluti che percentuali, e, dall’altra, la particolare gravità delle offese e delle
minacce proferite, e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente
Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 17° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di
gioco;
2. al 28° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
3. al 4° minuto del secondo tempo un fumogeno e un petardo di elevata intensità
sulla pista di atletica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato, dal 35° minuto del secondo tempo al 37° minuto del secondo tempo, un
coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti,
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in cumulo materiale [200 per condotta sub A) e 600 per
condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.
c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26° minuto del primo tempo, due fumogeni
nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati
i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di
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tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%) presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al 19° minuto del primo tempo, per due volte, e al 25° minuto del
secondo tempo, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni
dello Stato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del secondo tempo, tre bicchieri di
plastica contenenti liquido di cui uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 98° minuto della gara, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto circa del primo tempo, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 65° minuto circa, nel proprio
settore, un petardo di lieve potenza, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
LECCO per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva
Sud, intonato al 25° minuto del secondo tempo, per due volte, un coro osceno e
blasfemo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
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comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SESTRI LEVANTE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara
di due minuti circa non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva
Sud, intonato:
1. al 28° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 29° minuto del primo tempo,
cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
FOGGIA per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva
Ospiti, intonato al 44° minuto del primo tempo, per dieci volte, cori oltraggiosi nei
confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati
ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, un bicchiere di
plastica vuoto indirizzato verso l’Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste
in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.
Assistente Arbitrale n.2).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PISCITELLI ANGELO
(CAVESE)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
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valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2024 ED AMMONIZIONE (I INFR)
PICCIRILLO GIOVANNI
(GIUGLIANO)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2024
DELLA CORNA FABIO
(GIANA ERMINIO)
per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, dopo essere già stato precedentemente richiamato da parte di
quest’ultimo, si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 31 OTTOBRE 2024
BOVERI FABIO ALDO
(NOVARA)
per avere, al termine della gara, nei pressi dell’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi,
tenuto una condotta minacciosa ed offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto
si avvicinava in modo minaccioso al Quarto Ufficiale e proferiva nei confronti delle stesse frasi
irriguardose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo
apicale ricoperto (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LA PORTA ANTONIO
(AVELLINO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
PAZIENZA MICHELE
(AVELLINO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MODESTO FRANCESCO
PADALINO PASQUALE
(ATALANTA U23)
(LATINA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ZOILA LEANDRO
(AVELLINO)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ALTAMURA ANTONIO
(NOVARA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava
platealmente proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CRISTALLO CLAUDIO
(MONOPOLI)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con
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i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GERARDINI FILIPPO
(NOVARA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava correndo e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi
confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ODJER MOSES
(PIANESE)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PIAZZA ANDREA
(GIANA ERMINIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BACCHETTI LORIS
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MASTROIANNI FERDINANDO
ANTONI EDOARDO
LADINETTI RICCARDO
CORBARI ANDREA
(LATINA)
(LUCCHESE)
(PONTEDERA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ORTISI PASQUALINO
DIMARCO CHRISTIAN
PANADA SIMONE
CANCELLOTTI TOMMASO
LIOTTI DANIELE
GILLI MATTEO
LANZI EDDY
LORETO CIRO
LUCIANI ALESSIO
ORLANDO FRANCESCO
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(CALDIERO TERME)
(CAVESE)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
17/59
NJAMBE MOUSSADJA
TOZZUOLO ALESSANDRO
STIVANELLO RICCARDO
CUOMO GIUSEPPE
GALEANDRO ALESSANDRO
MARRONE LUCA
TORDINI MATTIA
AMPOLLINI FEDERICO
AGYEMANG GIUSEPPE
LANCINI EDOARDO
BARTOLOMEI PAOLO
TONIN RICCARDO
MASTROPIETRO FEDERICO
DUTU EDUARD
FABRIZI LUCA
CERRETTI CRISTIAN
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
SCHIMMENTI EMANUELE
NICCO GIANLUCA
DEL CARRO ANDREA
GARETTO MARCO
ARENA MATTEO
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
SHIBA CRISTIAN
DIPINTO NICOLA
FRANCO DANIELE
MINESSO MATTIA
EMBALO SAMBU BRAIMA
SCACCABAROZZI JACOPO
MANFREDONIA MATTEO
DI MARIO STEFANO
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
LIA DAMIANO BIAGIO
BONAITI STEFANO
INVERNIZZI ANDREA
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
BERGONZI FEDERICO
NAVARRO ESCRICHE ALBERT
RUSSO LUCA
ENRICI PATRICK
PALMIERO LUCA
SOUNAS DIMITRIOS
VANO MICHELE
PAGLIAI GABRIELE
BERRA FILIPPO
SIMONETTI PIER LUIGI
TALIA ANGELO
ROSSINI MATTEO
TCHEUNA RODRICK
STURARO STEFANO
PIANA LUCA
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CARPI)
(CATANIA)
(CAVESE)
17/60
GUERINI ALESSIO
SILVA PERTINHES JONATHAN
RINALDI FILIPPO
ERCOLANI LUCA
STUCKLER DAVID GHARABAGH
CALDORE MARCO
CORSINELLI FRANCESCO
FAGGI FILIPPO
TONIOLO GIACOMO
SAPORITI EDOARDO
SASANELLI LUCA
REGAZZETTI SAMUELE
GRANDOLFO FRANCESCO
MOROSINI LEONARDO
ONGARO EASTON JENS
RANIERI ROBERTO
ABUBAKAR SALIM
CARECCIA SAMUELE
BACCHIN LUCA
SOUARE MOUHAMED KHAIR
BROSCO RICCARDO
MORUZZI BRANDO
PROFETA NICOLO’
BOER PIETRO
NICOLI SIMONE
SIMEONI LUCA
BORSOI MATTEO
MARTINELLI RICCARDO
ALCIBIADE RAFFAELE
DE MARINO DAVIDE
DI NOLFO FRANCESCO
BELLODI GABRIELE
LONGOBARDI GIANLUCA
ONETO EDOARDO
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS
BUCHEL MARCEL
D’ORAZIO LUDOVICO
EL KADDOURI OMAR
SPERANZA MATTIA
ZIGONI GIANMARCO
PALERMO RYDUAN
CORRADINI GIOVANNI
CELIENTO DANIELE
MARTINA ALESSANDRO
ANASTASIA EMANUELE
ESEMPIO STEFANO
NDIAYE MAISSA CODOU
CATENA ETIENNE MARIUS
MOLINA JUAN IGNACIO
MUNARI MICHAEL
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(SPAL)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
17/61
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 17 Settembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
17/62
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