
(AGENPARL) – sab 03 agosto 2024 PIANI INDIVIDUALI
DI RISPARMIO
LE NOVITA’
Nati per favorire il rafforzamento finanziario del sistema imprenditoriale
italiano, i PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono stati introdotti nel nostro
ordinamento con la Legge di Bilancio 2017. Da allora, la disciplina è stata
più volte aggiornata sino a giungere alla formulazione attuale, qui illustrata
sinteticamente.
COSA SONO I PIR
Sono forme di investimento di medio-lungo periodo
in strumenti finanziari di imprese che, al ricorrere di
alcuni requisiti stabiliti dalla legge*, consentono ai
sottoscrittori di ottenere importanti benefici fiscali.
Essi pertanto rappresentano uno strumento volto ad
indirizzare il risparmio all’economia reale.
* Cfr. Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016); Legge n. 96 del 15 giugno 2017; Legge di
bilancio 2018 (L n. 205/2017), Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), Legge n. 157 del
19 dicembre 2019; Legge n. 77 del 17 luglio 2020; Legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
A CHI SONO
RISERVATI
Principalmente alle persone fisiche** fiscalmente residenti
in Italia che non detengano contemporaneamente più di
un PIR e non lo condividano con altre persone fisiche.
Il DL 145/2023 (“DL Anticipi”), in vigore dal 17 dicembre
2023, ha introdotto un’eccezione a tale regola generale,
prevedendo che si possano detenere più PIR presso uno
stesso intermediario finanziario o assicurativo, fermi
restando i limiti di investimento annuale e complessivo.
A tal fine, l’intermediario dove sono costituiti i piani,
all’atto dell’incarico, acquisisce dall’interessato
un’autocertificazione con cui lo stesso dichiara di non
essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo
termine presso un altro intermediario finanziario
o assicurativo.
**Non possono essere sottoscritti nell’ambito dell’esercizio di un’attività di
impresa commerciale. La condizione di soggetto residente in Italia, presupposto per l’applicazione del regime fiscale di favore, deve sussistere al momento di
costituzione (o trasferimento) del piano.
CHE FORME ASSUMONO
I PIR possono investire in diversi strumenti finanziari (quote di fondi di
investimento, azioni, obbligazioni e anche conti correnti bancari), purché
vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa nella composizione
dei portafogli, nei limiti dell’investimento e nei tempi di detenzione.
I PIR possono assumere diverse forme: possono essere proposti e gestiti da
società di gestione del risparmio (SGR); possono essere anche di natura
assicurativa; possono essere inseriti nell’ambito del risparmio
amministrato.
REQUISITI
NECESSARI
PER GODERE DEI
BENEFICI FISCALI
Per i PIR costituiti a decorrere
dal 1° gennaio 2020 valgono
i seguenti requisiti:
l’investimento non deve superare 40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi
(questi limiti, in origine rispettivamente di 30.000 euro annui e di 150.000 euro
complessivi, sono stati innalzati dalla Legge di Bilancio 2022 e valgono anche
con riguardo ai piani già in essere alla data del 1° gennaio 2022);
non più del 10% del portafoglio può essere investito in strumenti
emessi dallo stesso emittente;
almeno il 70% dell’investimento totale deve essere destinato a strumenti
finanziari “qualificati”, ossia emessi da imprese italiane (o europee con stabile
organizzazione in Italia). Il requisito territoriale va considerato nel momento in
cui il PIR viene creato. Un trasferimento successivo della sede della società è
irrilevante ai fini del mantenimento dell’esenzione fiscale;
Di questo 70% inoltre:
almeno il 25% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse
da quelle presenti nell’indice FTSEMib di Borsa italiana o indici equivalenti
(ossia diverse dalle imprese italiane ad elevata liquidità che sono racchiuse in
questo indice azionario o equivalenti);
un ulteriore 5% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese
diverse da quelle presenti nell’indice FTSEMib e FTSEMid Cap di Borsa
Italiana (o indici equivalenti di altri mercati regolamentati), quindi in piccole
e piccolissime imprese.
Gli strumenti devono essere detenuti per un minimo di 5 anni.
Per quanto riguarda i PIR costituiti prima del 1° gennaio 2020, valgono i requisiti
previsti dalle norme in vigore al momento della sottoscrizione, con la possibilità di
adeguare il portafoglio del PIR alla nuova disciplina.
IL BENEFICIO FISCALE
Consiste nell’esenzione dalle imposte sulle
rendite finanziarie generate dall’investimento
(generalmente tassate al 12,5% o al 26%) e dalle
imposte di successione sull’investimento.
Anche un minorenne può essere titolare di un PIR: la
norma che ha istituito il regime fiscale agevolato dei
piani individuali di risparmio non prevede vincoli
specifici legati all’età dell’intestatario del piano.
Il beneficio fiscale decade nel caso in cui l’investitore
non rispetti i requisiti previsti dalla legge come,
ad esempio, il periodo minimo di detenzione
quinquennale (si veda di seguito).
DISINVESTIMENTO
ANTICIPATO
In caso di disinvestimento del PIR entro i 5 anni, verrà meno l’agevolazione
fiscale e andranno versate le imposte in misura ordinaria. L’aliquota applicabile
sarà quella in vigore al momento della percezione dei proventi, poiché questo è
il momento rilevante ai fini dell’imposizione. L’imposta dovrà essere versata
unitamente agli interessi dovuti per il ritardato pagamento.
PIR ALTERNATIVI
DI COSA SI TRATTA
Nel 2020 sono stati introdotti i cosiddetti PIR alternativi, complementari ai PIR tradizionali
appena descritti e pensati per indirizzare il risparmio privato verso piccole e medie imprese non
quotate.
I PIR alternativi – che possono essere detenuti da uno stesso risparmiatore in aggiunta ad un PIR
tradizionale – sono prodotti finanziari con soglie di investimento più elevate e vincoli di investimento diversi rispetto a quelli tradizionali, con i quali hanno in comune l’esenzione fiscale sui
rendimenti finanziari (sempre purché l’investimento sia mantenuto per almeno cinque anni).
Per quanto riguarda le soglie, nei PIR alternativi è possibile investire fino a 300.000 euro ogni
anno fino al raggiungimento del tetto di 1,5 milioni di euro.
La Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il vincolo che imponeva a ogni persona fisica la titolarità
di un unico PIR alternativo. Pertanto, è possibile essere titolari di più PIR alternativi, sempre nel
rispetto del plafond di investimento annuale di 300mila euro e di quello complessivo pari ad 1,5
milioni di euro.
Quanto ai vincoli di investimento, i PIR alternativi investono almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia diverse da
quelle inserite negli indici FTSEMib e FTSEMid Cap di Borsa Italiana, come anche in crediti delle
medesime imprese e in prestiti a queste erogati.
Il limite alla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari emessi dalla stessa
impresa o da altra impresa appartenente al medesimo gruppo è previsto al 20% (rispetto al
10% dei PIR tradizionali).
COME PER TUTTE LE FORME DI INVESTIMENTO, ANCHE PER I PIR, OCCORRE VALUTARE
ASSIEME AL CONSULENTE O AL GESTORE GLI OBIETTIVI D’INVESTIMENTO E LA COMPOSIZIONE
COMPLESSIVA DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTI SCEGLIENDO QUELLO PIÙ ALLINEATO AL
PROPRIO PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO E ORIZZONTE TEMPORALE.
NELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE FORNITA ALL’INVESTITORE SONO
INDICATE LE CARATTERISTICHE DEL PIR: TIPO DI INVESTIMENTO, OBIETTIVI, PROFILI DI RISCHIO
E POTENZIALE RENDIMENTO, COSTI DI SOTTOSCRIZIONE E DETENZIONE, DIRITTO DI RECESSO,
UNITAMENTE A TUTTE LE ALTRE SPECIFICITÀ DELL’INVESTIMENTO. I PIR ALTERNATIVI
POSSONO ESSERE PIU’ RISCHIOSI DI QUELLI TRADIZIONALI POICHÉ POSSONO INVESTIRE
IN UN PIÙ AMPIO SPETTRO DI STRUMENTI “ILLIQUIDI” E CON VINCOLI DI
CONCENTRAZIONE PIÙ ELEVATI.
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Infine, mentre per gli investimenti effettuati nel corso del 2021 e del 2022 era prevista la possibilità di trasformare le eventuali minusvalenze in credito per un ammontare massimo del 20% (per
il 2021) o del 10% (per il 2022) dell’importo complessivamente investito nel PIR e di utilizzarlo in
10 o in 15 quote annuali di pari importo, per gli investimenti effettuati negli anni successivi tale
opzione non è stata più riproposta.