
(AGENPARL) – mer 24 luglio 2024 COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 24/07/2024
OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DEL DECORO,
VIVIBILITÀ ED IGIENE AMBIENTALE E DELLA SALUTE PUBBLICA – DIVIETO
DI FUMO E ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SU TUTTE LE
SPIAGGE RICADENTI SUL TERRITORI COMUNALE
Premesso che:
1. secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco
risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da
giustificare l’iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana
propensione;
2. oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al
pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l’adozione di
una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi
aperti frequentati nondimeno da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne
in stato di gravidanza;
3. l’interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la
sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini;
4. è interesse primario dell’Amministrazione tutelare le spiagge cittadine in quanto elemento
costitutivo dell’ecosistema urbano;
5. la Corte Costituzionale, con sentenza n. 399 del 20/12/1996 stabilisce che “la tutela implica
non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende – oltre che misure di prevenzione anche il dovere di non ledere ne’ porre a rischio con il proprio comportamento la salute
altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute,
costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura
costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo”;
6. la saliva contenuta nei mozziconi di sigaretta può essere un potenziale veicolo di
trasmissione di malattie virali.
Vista la legge n. 221 del 28/12/2015 che ha integrato e modificato alcune disposizioni contenute
nel Testo Unico Ambiente di cui al D.Lgs. n.152/2006, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 232 bis “Rifiuti di prodotti da fumo” e l’art. 232 ter
“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”.
Rilevato che:
1. i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e
contengono in grande quantitativo di componenti nocive per l’ambiente;
2. la dispersione sul suolo pubblico e sulle spiagge dei mozziconi di sigaretta viene percepita
come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano.
Considerato che l’intenzione di questa Amministrazione è di contrastare la cattiva abitudine di
abbandonare rifiuti prodotti da fumo sul suolo pubblico, ed in particolare sulle spiagge e nelle
acque, che, oltre all’inquinamento ambientale, provocano il deturpamento diffuso del decoro
urbano naturale.
Ritenuto opportuno specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi
sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del territorio comunale sia sotto il
profilo igienico-sanitario che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale.
Dato atto che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,
adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni
“Codice dell’Ambiente”.
Vista la Legge 833/1978
Visto gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
ORDINA
Alla luce di quanto sopra, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al
31 Ottobre 2024 è fatto divieto di fumo a tutti i cittadini, residenti e non del Comune di Oristano, su
tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle in concessione, fino ad una
distanza di 40 metri dalla riva e in tutte le pinete del territorio di competenza del Comune di
Oristano.
AVVERTE
La violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale o delle
altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell’ambiente, igiene pubblica, è
punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00
ad Euro 500,00;
DISPONE INOLTRE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il
suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell’Ente.
AVVISA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è
ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per
la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 24/07/2024
Sindaco