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(AGENPARL) – lun 01 luglio 2024 [cid:4ea53c02-46e8-4cdf-a32a-1fbeddbdad93]
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 1° luglio 2024
Agenda dei lavori del 2 e 3 luglio
UDIENZA PUBBLICA
2 LUGLIO
CAMERA DI CONSIGLIO
2 LUGLIO
UDIENZA PUBBLICA
3 LUGLIO
1) Edilizia residenziale pubblica/ Piemonte/Requisiti di accesso
5) Processo penale/Citazione del responsabile civile/Assicurazione obbligatoria esercenti professione sanitaria/Citazione assicuratore
10) Trasporto pubblico/NCC/ Divieto di rilascio nuove autorizzazioni
2) Fondazioni lirico-sinfoniche/ Sovrintendenti/Anticipata cessazione dalla carica
6) Impresa familiare/Convivente more uxorio/Inclusione nel novero dei familiari
11) Concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico/Emilia-Romagna/ Durata della concessione
3 e 4) Sanità pubblica/Sardegna/ Tetti di spesa e incrementi
7) Straniero/Espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione/Revoca/Giudice competente
12) Sanità pubblica/Liguria/ Servizio Sanitario Regionale/ Temporanea autorizzazione a libera professione intramuraria in strutture accreditate con SSR
8) Danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede/ Procedibilità d’ufficio anziché a querela della persona offesa
9) Reati e pene/Cause di non punibilità/Particolare tenuità del fatto/Bilanciamento circostanze
Questa settimana, nell’Udienza pubblica del 2 luglio, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1. l’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte numero 3 del 2010 (Norme in materia di edilizia sociale), che prevede, come requisito per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, “avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all’AIRE”;
2. l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge numero 51 del 2023 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge numero 87 del 2023, nella parte in cui prevede l’anticipata cessazione dalla carica, a decorrere dal 1° giugno 2023, dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano compiuto il 70° anno di età alla data di entrata in vigore del decreto-legge, “indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso”;
3. l’articolo 56 della legge della Regione Sardegna numero 9 del 2023, nel prevedere che le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera possono essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021 e per incrementare il tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera nell’anno 2023 “anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell’acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica, in quanto la Regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria”;
4. l’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna numero 21 del 2023 – che sostituisce l’articolo 56 della legge regionale numero 9 del 2023, già impugnato con il ricorso n. 35 del 2023, oggetto del giudizio precedente – nel prevedere che, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l’equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011, e che non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l’acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.
Nella Camera di consiglio del 2 luglio la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1. l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, “nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017 n. 24” (la quale disciplina, tra le altre cose, l’assicurazione per la responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato;
2. l’articolo 230-bis (Impresa familiare), primo e terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non include il convivente more uxorio nel novero dei familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare;
3. l’articolo 16, comma 4, numero 3), del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), interpretato nel senso che competente a disporre la revoca della sanzione sostitutiva dell’espulsione sia il giudice dell’esecuzione, anziché il giudice che accerti il reato di reingresso illegittimo nel territorio dello Stato di cui all’articolo 13, comma 3-bis, del medesimo decreto, pur quando questo reato non sia ancora stato accertato con sentenza definitiva;
4. l’articolo 635, quinto comma, del codice penale, così come introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge numero 134 del 2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui non prevede che il delitto di danneggiamento sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al secondo comma, numero 1), del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede;
5. l’articolo 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 28 del 2015 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge numero 67 del 2014), nel prevedere che, ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma del medesimo articolo in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si tiene conto delle circostanze “ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69”.
Nell’Udienza pubblica del 3 luglio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1. l’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge numero 135 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge numero 12 del 2019 -censurato con ordinanza di autorimessione della Corte costituzionale – il quale stabilisce che, “sino alla piena operatività” del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC), e quindi per un tempo potenzialmente indefinito, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni allo svolgimento di quest’ultima attività.
2. l’articolo 3 della legge Regione Emilia-Romagna numero 17 del 2023, ove prevede, previa istanza del concessionario, l’allineamento della durata della concessione di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt, qualora il concessionario abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all’articolo 21 del Regio Decreto numero 1775 del 1933;
3. l’articolo 47 della legge della Regione Liguria numero 20 del 2023, recante disposizioni in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria regionale, in particolare nella parte in cui: al comma 1, prevede che, in via transitoria e fino al 2025, i dirigenti sanitari dipendenti dal SSR che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) possono operare nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR; al comma 2, stabilisce che, in via transitoria e per ridurre le liste di attesa, che le aziende sanitarie, gli enti e gli istituti del SSR sono autorizzati, fino al 2025, ad acquisire dai propri dipendenti della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo in forma individuale o di equipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria ai sensi della legge n. 120 del 2007 “anche con le modalità di cui al comma 1” nonché, al comma 3, dispone che “la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale di cui al comma 2 nonché la valorizzazione economica dell’attività libero professionale da corrispondere, a prestazione, ai professionisti”.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento.
I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 1 luglio 2024