
(AGENPARL) – ven 21 giugno 2024 REGIONE LIGURIA
Assessorato al Lavoro e alle Politiche attive dell’Occupazione
Patto per la promozione dell’occupazione nei Settori del Commercio e dell’Artigianato in Liguria
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NELL’ENTROTERRA, A SUPPORTO ALL’AGGREGAZIONE DI IMPRESA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DI QUALITA’ – ANNO 2024
Regione Liguria
CGIL – Regionale Liguria
Filcams CGIL
CISL – Unione Sindacale Regionale della Liguria
Fisascat CISL
UIL – Liguria
UILTuCS Liguria
Confcommercio Liguria
Confesercenti Comitato Regionale Ligure
Confartigianato Liguria
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
VISTI:
il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
il Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e ss.mm.ii.;
il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;
la Deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d’atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) e ss.mm.ii.;
la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) così come modificata con legge regionale 3 maggio 2024, n. 7;
la legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) e ss.mm.ii.;
la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) che all’articolo 10 istituisce il Fondo Strategico Regionale;
la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2022, n. 177 (Approvazione del Piano di Attuazione Regionale del Programma G.O.L.), così come modificata, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2024, n. 19;
la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 804 (Strategia Nazionale Aree Interne: presa d’atto approvazione delle Aree Interne liguri programmazione 2021-2027 e degli interventi di prevenzione incendi boschivi per le Aree Interne liguri programmazione 2014-2020);
la deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2022, n. 1187 (Strategia Nazionale Aree Interne: riperimetrazione dell’area Valle Bormida Ligure e approvazione del Sistema di Gestione e Controllo per i fondi nazionali destinati alle aree interne della Liguria);
CONSIDERATO che:
– il Patto del Lavoro nel settore del Turismo ha generato positivi effetti nel comparto turistico attraverso lo strumento dei Bonus assunzionali, intervento concreto di supporto alle imprese e della buona e stabile occupazione, dimostrando di essere un valido strumento di politica attiva del lavoro per promuovere l’inserimento di disoccupati;
– il sopra citato Patto ha conseguito risultati positivi, confermandosi una best practice nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro messi in campo da Regione Liguria;
RITENUTO che risulta di importanza strategica che l’Amministrazione regionale, in analogia a quanto sviluppato a valere sul Patto del Lavoro nel settore del Turismo, attivi un’efficace azione di supporto a favore delle imprese di piccole dimensioni che, a causa delle congiunture economiche internazionali e della crisi sanitaria degli ultimi anni, hanno registrato una situazione di sofferenza;
TENUTO CONTO che nei comuni dell’entroterra a causa principalmente delle difficoltà logistiche- infrastrutturali e della lontananza dai principali centri urbani situati lungo la costa ligure, i contratti di lavoro nei settori del commercio e dell’artigianato risentono fortemente della stagionalità e pertanto sono caratterizzati dalla breve durata;
RITENUTO OPPORTUNO favorire l’occupazione nei comuni dell’entroterra, incentivando meccanismi di sviluppo tali da frenare le tendenze di declino infrastrutturale, demografico ed economico, attraverso un concreto sostegno allo sviluppo del sistema della domanda;
CONSIDERATO che l’emanando Patto rappresenta una misura sperimentale che essendo giunta alla sua definizione all’inizio della stagione estiva andrà a incentivare assunzioni a decorrere dal 1 giugno 2024;
POSTO CHE rispetto ai comuni dell’entroterra l’emanando Patto ha l’obiettivo di avviare un percorso che conduca progressivamente nelle annualità successive a creare le condizioni per favorire un’occupazione stabile e ravvivare il tessuto economico-produttivo;
RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, valorizzare il ruolo svolto dalle piccole imprese facenti parte di aggregazioni strutturate di imprese, con effettivi riflessi sulla crescita dimensionale, delle quali si riconosce oltre che il ruolo occupazionale anche la valenza di vero e proprio servizio di carattere sociale, aggregativo ed inclusivo;
EVIDENZIATO il ruolo cardine svolto dalle imprese del commercio e dell’artigianato che si avvalgono dei marchi riconosciuti da Regione Liguria al fine da un lato di valorizzare gli esercizi storici e di prossimità quali luoghi di incontro, di servizio e presidio sociale e urbano del territorio ligure, imprescindibili per la vivibilità dei centri urbani e dall’altro di tutelare il consumatore nell’individuazione dell’artigianato ligure di qualità;
RITENUTO pertanto OPPORTUNO promuovere l’occupazione nelle imprese sopra delineate, individuate tra coloro che al momento dell’assunzione risultano in possesso alternativamente dei seguenti marchi: “Artigiani in Liguria”, di cui alla L.R. n. 3/2003, “Botteghe storiche” – “locali di tradizione”, di cui alla L.R. n. 3/2008, o “Bottega Ligure”, di cui alla L.R. n. 1/2007;
TENUTO CONTO che costituisce obiettivo comune alle Parti firmatarie del Patto quello di favorire l’instaurazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato nei settori del Commercio e dell’Artigianato, attraverso una forte incentivazione all’utilizzo di tale modalità assunzionale nonché l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie il presente accordo;
RITENUTO OPPORTUNO – per quanto sopra espresso – adottare lo strumento dei Bonus assunzionali attraverso il ricorso a risorse finanziarie comunitarie per migliorare l’accesso all’occupazione;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RILEVATO
Le Parti attuano una prima edizione del Patto del Lavoro per le imprese liguri del commercio e dell’artigianato, condividendo gli obiettivi e i principi sottesi al presente Accordo, come di seguito articolati:
1.Azioni previste:
agevolare le imprese del commercio e dell’artigianato, con sede operativa nel territorio ligure, che intendano assumere/stabilizzare/prolungare la durata dei contratti di lavoro del personale dipendente, erogando un contributo economico che consenta di creare maggiore e più duratura occupazione, mantenere vivace il tessuto economico dell’entroterra nonché contribuire a rafforzare l’aggregazione di impresa.
2.Strumenti:
BONUS ASSUNZIONALE, a valere su risorse afferenti il PR FSE+ 2021-2027, erogato da Regione Liguria a favore delle imprese liguri.
3.Aspetti operativi – IMPRESE BENEFICIARIE
Possono presentare domanda di Bonus Assunzionali le imprese costituite in forma di micro e piccola impresa, ovvero in forma di cooperativa (anche cooperative di comunità) o loro consorzi e reti d’impresa, aventi almeno un’unità operativa ubicata in Liguria, per assunzioni effettuate a decorrere dal 1 giugno 2024.
L’incentivo occupazionale viene riconosciuto secondo le seguenti modalità:
3.1. IMPRESE BENEFICIARIE TIPOLOGIA A – Patto per il lavoro per l’entroterra
Requisiti comuni per la partecipazione:
essere in possesso di uno dei codici ATECO previsti dagli allegati I e II;
avere sede operativa all’interno di un comune non costiero di cui all’allegato III, ove si procede all’assunzione;
in caso di assunzioni di soci lavoratori, applicare integralmente il CCNL di settore (commercio e artigianato), sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo e maggiormente rappresentative, senza alcuna decurtazione o limitazione legata allo statuto o dal regolamento della cooperativa.
Requisiti specifici per la partecipazione:
A1) avere sede operativa in comuni al di sotto dei 1.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata pari o superiore a 4 mesi, e, se part time, che preveda un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, per assunzioni effettuate a decorrere dal 1 giugno 2024.
Per le imprese di cui alla lettera A1 il bonus è riconosciuto come da seguente tabella:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE IMPORTO BASE
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 4 mesi e inferiore a 6 mesi € 2.500
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 8 mesi € 5.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi € 8.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato € 12.000
A2) avere sede operativa in comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi, e, se part time, che preveda un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, per assunzioni effettuate a decorrere dal 1 giugno 2024.
Per le imprese di cui alla lettera A2 il bonus è riconosciuto come da seguente tabella:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE IMPORTO BASE
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 8 mesi € 5.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi € 8.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato € 12.000
A3) avere sede operativa in comuni con una popolazione superiore ai 2.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi, e, se part time, che preveda un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, per assunzioni effettuate a decorrere dal 1 giugno 2024.
Per le imprese di cui alla lettera A3 il bonus è riconosciuto come da seguente tabella:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE IMPORTO BASE
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi € 8.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato € 12.000
Riepilogo sistema incentivante Patto Entroterra Durata contratto
Pari o superiore a 4 mesi e inferiore a 6 mesi Pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 8 mesi Pari o superiore a 8 mesi Indeterminato
Ubicazione della sede operativa richiedente A1. Comune non costiero sotto i 1.000 abitanti. 2.500 € 5.000 € 8.000 € 12.000 €
A2. Comune non costiero tra i 1.000 e i 2.000 abitanti. N.P. 5.000 € 8.000 € 12.000 €
A3 Comune non costiero sopra i 2.000 abitanti. N.P. N.P. 8.000 € 12.000 €
Fermo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale l’incentivo potrà essere erogato anche a seguito di proroga di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista, purché la durata complessiva dei due contratti sia pari o superiore a quella minima prevista per le tipologie A1, A2, A3.
In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo, per gli stessi sarà riconosciuta la differenza economica fino al raggiungimento dell’incentivo a tempo indeterminato.
In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 24 ore settimanali), l’importo è ridotto per la percentuale rapportata all’orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento, anche in caso di variazione delle ore nell’arco della durata del contratto.
Ai fini della fruizione dell’incentivo, la domanda di riconoscimento dovrà essere obbligatoriamente presentata a contratto ancora vigente e il contratto dovrà essere stato stipulato a decorrere dal 1 giugno 2024, in accordo a quanto disposto dai Regolamenti comunitari afferenti al PR FSE+ 2021-2027.
I bonus non sono cumulabili con altri incentivi all’assunzione oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea, fermo restando che la totalità delle agevolazioni percepite non può superare il costo sostenuto dall’impresa per l’assunzione.
3.2. IMPRESE BENEFICARIE TIPOLOGIA B – Supporto alle aggregazioni di impresa e alla valorizzazione del commercio e dell’artigianato di qualità.
Requisiti per la partecipazione: l’impresa deve avere sede operativa, ove si procede all’assunzione, ubicata in Liguria e soddisfare alternativamente almeno uno dei requisiti:
risultare iscritta/aderente, come da Registro Imprese, ad aggregazioni strutturate di impresa – quali consorzi o reti soggetto. In caso di partecipazione da parte di un Consorzio o Rete Soggetto, esso/a deve risultare iscritto/a al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio alla data di presentazione della domanda;
oppure
risultare in possesso alla data di assunzione oggetto dell’incentivo del marchio di uno dei seguenti marchi:
“Artigiani in Liguria”, di cui alla L.R. n. 3/2003;
“Botteghe storiche” – “locali di tradizione”, di cui alla L.R. n. 3/2008;
“Bottega Ligure”, di cui alla L.R. n. 1/2007.
Per le imprese di cui alla tipologia B il bonus è riconosciuto come da seguente tabella:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE IMPORTO BASE
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato pari ad almeno 8 mesi ed inferiore a 12 mesi € 4.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi € 5.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato € 8.000
Fermo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale l’incentivo potrà essere erogato anche a seguito di proroga di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista, purché la durata complessiva dei due contratti sia pari o superiore a otto mesi.
In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo, per gli stessi sarà riconosciuta la differenza economica fino al raggiungimento dell’incentivo a tempo indeterminato.
Ai fini della fruizione dell’incentivo, la domanda di riconoscimento dovrà essere obbligatoriamente presentata a contratto ancora vigente e l’estensione del contratto dovrà essere stato stipulato a decorrere dal 1 giugno 2024, in accordo a quanto disposto dai Regolamenti comunitari afferenti al PR FSE+ 2021-2027.
In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 24 ore settimanali), l’importo è ridotto per la percentuale rapportata all’orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento, anche in caso di variazione delle ore nell’arco della durata del contratto.
I bonus non sono cumulabili con altri incentivi all’assunzione oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea, fermo restando che la totalità delle agevolazioni percepite non può superare il costo sostenuto dall’impresa per l’assunzione.
4Priorità di accesso all’incentivo
L’istruttoria delle domande di ammissione all’incentivo verrà realizzata applicando una scala di priorità finalizzata a valorizzare i contratti di maggior durata a partire dai contratti a tempo indeterminato.
Il soggetto concedente procede alla formazione di due graduatorie distinte delle domande pervenute per Tipologia A e Tipologia B su base quindicinale secondo il criterio sopra esposto.
In ciascuna graduatoria le domande contenenti richieste di contributo per assunzioni a tempo indeterminato hanno priorità sulle domande che contengono richieste per assunzioni a tempo determinato. L’Avviso attribuirà alle singole assunzioni previste dalla domanda un peso ponderato sulla base della durata dei contratti valorizzando quelli di maggior durata.
Al finanziamento dei Bonus assunzionali di cui alla tipologia A è dedicato un’apposita riserva parametrata alla dotazione iniziale dell’intervento.
5Premialità
L’importo del Bonus Assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato come di seguito descritto:
10% se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;
15% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio attivo nell’ambito del Programma GOL al momento dell’assunzione;
35% se il singolo lavoratore è una persona disabile, di cui all’art.1 della legge 68/1999 assunta oltre l’obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999;
50% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2024, accordi aziendali sottoscritti dalle OOSS firmatarie del presente accordo e maggiormente rappresentative, ovvero ad aver aderito ad accordi sindacali di 1°/2° livello (territoriali e/o aziendali) finalizzati alla discussione della flessibilità in capo ad una miglior organizzazione del lavoro, alla gestione dei tempi di vita-lavoro e alle premialità.
Gli incrementi sopra definiti sono alternativi e non cumulabili tra loro.
6Destinatari
Sono destinatari dei Bonus Assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.
7 Monitoraggio
Regione Liguria promuove incontri con i soggetti firmatari del presente Patto a partire dall’autunno 2024 al fine di valutare gli effetti occupazionali generati dalla misura nonché per avviare il confronto per la programmazione dell’intervento della successiva annualità.
Genova,
REGIONE LIGURIA
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Filcams Cgil _______________________________________________
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Fisascat Cisl _______________________________________________
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UILTuCS Liguria _______________________________________________
CONFCOMMERCIO _______________________________________________
CONFESERCENTI _______________________________________________
CONFARTIGIANATO _______________________________________________
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