(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024 - (AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 COMUNICATO N. 244/DIV – 6 GIUGNO 2024
244/366
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARA DEL 5 GIUGNO 2024
Si riporta il risultato della gara disputata il 5 Giugno 2024
FINAL FOUR – FINALE – GARA DI ANDATA
L.R. VICENZA CARRARESE 0-0
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 6 Giugno 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARA DEL 5 GIUGNO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della Finale di Andata i sostenitori delle Società CARRARESE e L.R.
VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 500,00
CARRARESE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore
Curva Nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine:
1. sei minuti prima dell’inizio della gara, per tre volte;
2. cinque minuti prima dell’inizio della gara, per una volta;
3. al 14° minuto del primo tempo, per una volta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere
in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
PROIA FEDERICO
(L.R. VICENZA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CERRETELLI FRANCESCO
(CARRARESE)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 6 Giugno 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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