(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024 - (AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 COMUNICATO N. 235/DIV – 22 MAGGIO 2024
235/339
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 21 MAGGIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 21 Maggio 2024
SECONDO TURNO NAZIONALE PLAY OFF – GARE DI ANDATA
GARA 1
JUVENTUS NEXT GEN
CARRARESE
AVELLINO
TORRES
PADOVA
GARA 2
CATANIA
GARA 3
BENEVENTO
GARA 4
L.R. VICENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 21 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare di andata del secondo Turno Nazionale dei Play Off i
sostenitori della Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord
intonato:
1. al 22° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della
squadra avversaria;
2. al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra
squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere:
1. lanciato, durante la gara, sei bottigliette di plastica semipiene all’interno del recinto di
gioco, senza conseguenze;
2. un suo sostenitore, a fine gara, scavalcato la recinzione introducendosi sul terreno di
gioco per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra: lo stesso veniva
subito allontanato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del primo tempo, due
bicchieri di plastica pieni di liquido sul recinto di gioco nelle immediate vicinanze della
postazione di un fotografo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara
in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
235/340
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO
(BENEVENTO)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione;
successivamente si recava negli spogliatoi per scusarsi dell’accaduto con l’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
FINOTTO MATTIA
(CARRARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO
CIONEK THIAGO RANGEL
CAPEZZI LEONARDO
DI GENNARO MATTEO
CICERELLI EMANUELE PIO
MONACO SALVATORE
QUAINI ALESSANDRO
SEKULOV NIKOLA
ANTONELLI NICOLO
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(TORRES)
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 22 Maggio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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