
Nella pronuncia n. 2951/2016, la Suprema Corte ha stabilito che la legittimazione ad agire è un diritto di azione spettante a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare. La carenza di legittimazione può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Questo principio giuridico ha portato gli obbligati/esecutati a contestare in ogni fase delle procedure esecutive la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito da parte dei cessionari. La Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto. Tuttavia, se la pubblicazione non identifica chiaramente il contratto di cessione, non fornisce prova dell’inclusione del credito contestato.
La prova della cessione del credito
In Cass. n. 5617/2020, la Suprema Corte ha ribadito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può indicare l’esistenza di una cessione tra due soggetti, ma non specifica i crediti inclusi. Questo principio è stato ulteriormente confermato in contesti di cartolarizzazione, dove l’inclusione dei crediti ceduti è cruciale.
Un caso significativo è stato affrontato dalla Corte di Appello di Bologna (App. Bologna, Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934), dove una banca aveva ceduto crediti a una Società di Progetto Veicolare (SPV). Il fideiussore ha contestato l’inclusione del suo credito nella cessione. La Corte ha dichiarato inammissibili nuovi documenti prodotti in appello dalla SPV perché non presentati nel corso del giudizio di merito, riaffermando che la prova della cessione deve essere fornita attraverso il contratto di cessione.
Sentenze e interpretazioni rilevanti
Nella sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, per provare la cessione di crediti in blocco, non basta l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. È necessario produrre il contratto di cessione contenente tutti gli elementi identificativi del credito. La notificazione della cessione, anche se avvenuta tramite avviso in Gazzetta Ufficiale, ha valore indiziario, ma non prova l’inclusione del credito specifico. Il contratto di cessione deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare il credito ceduto, permettendo di affermare con certezza la sua inclusione.
Interpretazioni giurisprudenziali
a. Corte d’Appello Ancona, 3 maggio 2022
Secondo la Corte d’Appello di Ancona, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o di un estratto notarile che attesti l’inserzione del singolo nominativo in tale elenco, determinerebbe una carenza di prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
b. Corte d’Appello Milano, 24 gennaio 2023
Il Collegio Meneghino sostiene che l’avviso di avvenuta cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve considerarsi idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria laddove contenga l’indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti che permettano di individuare con certezza l’inserimento del credito oggetto di lite nel perimetro della cessione. Inoltre, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che confermi l’intervenuta cessione del credito rappresenta “una prova liquida”, idonea a dimostrare la titolarità del diritto azionato dalla cessionaria.
c. Trib. Prato, sent. del 12 gennaio 2023
Il Tribunale di Prato ha ribadito che l’art. 58 comma 2 TUB richiede che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Se l’avviso in Gazzetta Ufficiale non presenta i requisiti di certezza e determinatezza in ordine ai crediti ceduti, il cessionario dovrà necessariamente produrre la copia del contratto di cessione da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
d. Trib. Rovigo, sent. del 21 febbraio 2023
Il Tribunale di Rovigo, richiamando un orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. sent. n. 2780/2019), non ritiene sufficiente a dimostrare l’intervenuta cessione del credito in contestazione ed a provare il contenuto del contratto di cessione, la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale. L’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione dell’operazione nel registro delle imprese non sarebbero nemmeno elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione.
e. Tribunale di Firenze, sent. n. 685 del 7 marzo 2023
Il Tribunale di Firenze ha affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Il contratto di cessione con l’elenco dei debitori ceduti deve essere prodotto in giudizio unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e all’iscrizione dell’operazione in Camera di Commercio.
Conclusioni
In poche parole alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, è necessario produrre, fin dalla fase iniziale delle azioni di recupero del credito, documenti idonei a provare la titolarità del credito in capo al soggetto agente. La prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita attraverso la produzione della dichiarazione della cedente, un estratto notarile o la copia del contratto di cessione con l’estratto dell’elenco delle posizioni cedute.