(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024 - (AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 COMUNICATO N. 207/DIV – 16 APRILE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 12, 13, 14 e 15 APRILE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13, 14 e 15 Aprile 2024
17^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
MANTOVA
NOVARA
PADOVA
PRO SESTO
TRENTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
RENATE
PRO PATRIA
FIORENZUOLA
TRIESTINA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
ATALANTA U23
LUMEZZANE
PRO VERCELLI
PERGOLETTESE
ANCONA
AREZZO
CARRARESE
CESENA
FERMANA
GUBBIO
OLBIA
PINETO
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
SESTRI LEVANTE
TORRES
RIMINI
RECANATESE
LUCCHESE
PONTEDERA
PESCARA
JUVENTUS NEXT GEN
PERUGIA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BRINDISI
CASERTANA
CATANIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
VIRTUS FRANCAVILLA
BENEVENTO
SORRENTO
PICERNO
ACR MESSINA
CROTONE
TURRIS
TARANTO
GIUGLIANO
FOGGIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 12, 13, 14 e 15 APRILE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno
del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA,
CESENA, FOGGIA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, SESTRI LEVANTE, VIS PESARO, e VIRTUS
FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.500,00
BENEVENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo,
trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul
terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte,
la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili
del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso
sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri
LED pubblicitari;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del
primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei
tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca
pericolosità delle condotte sub A), rilevato che le condotte sub A) hanno determinato
l’interruzione temporanea della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord –
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Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato al 26° minuto del primo tempo, cori
offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento
discriminante, ripetuti per tre minuti;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato:
1. al 29° e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei
tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone
Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a
porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due
minuti e una volta nella seconda circostanza;
2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel
recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità
dei cori sub A) e sub B) n.1 e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed., r. c.c.).
POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un
fumogeno sul terreno di gioco (determinando, con tale condotta, una breve sospensione
della gara, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco), una
bottiglietta d’acqua vuota, una bottiglietta in vetro, un contenitore in plastica di Caffè
Borghetti e un fischietto di metallo, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (nella misura di 3/4) posizionati nel Settore Tribuna,
intonato, per tutta la durata della gara, cori gravemente offensivi nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n.1;
C) per avere i suoi sostenitori, durante tutta la gara, in più occasioni, utilizzato
ripetutamente fischietti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e
rendendo necessaria l’effettuazione di due annunci sia nel primo che nel secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei
cori sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente
Arbitrale n. 1, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. al 2° minuto del primo tempo, acceso all’interno del Settore Curva San Marco, numerosi
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bengala e fumogeni determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di tre
minuti da parte dell’Arbitro, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno ai piedi della recinzione che
separa la Curva dal terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco,
senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati all’interno del Settore Tribuna, acceso all’interno
della stessa, alle spalle della panchina occupata dalla propria squadra, un fumogeno
rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti
specifici per la condotta sub A n.1) a carico della società sanzionata e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno
sul terreno di gioco, così determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di
un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e, al 9° minuto
del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 1°, 2°, 41° e 42° minuto del primo tempo, quattro petardi nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. all’11°e 27° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di gioco in direzione del
portiere avversario e un bengala nel recinto di gioco; entrambi prontamente rimossi dai
Vigili del Fuoco, senza conseguenze;
2. tra il primo e secondo tempo, cinque bottigliette di plastica con del liquido e un rotolo di
nastro adesivo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 65° minuto della gara, tre bottigliette di plastica con tappo di cui una piena nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
4. al 73° minuto della gara, due bottigliette di plastica semipiene nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
207/648
AMMENDA € 800,00
AREZZO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel campo per
destinazione dietro la rete della porta ospite, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al
31° e 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto uno striscione di
circa 20 metri non autorizzato e contestualmente intonavano il primo dei cori sub B).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un
fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine,
intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi
avversari, ripetuto per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver fatto esplodere, durante la gara, quattro petardi nel proprio Settore
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMENDA € 700,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 2° e 9° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate
conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
supplemento r. c.c.).
207/649
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Sud, intonato, a fine gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari,
ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto quattro seggiolini posti
all’interno del Settore medesimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi
igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Est Ospiti,
intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del primo
tempo e al 27° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO
(CASERTANA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo e protestava con
veemenza per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
207/650
DELLI CARRI DANIELE
(PESCARA)
per avere, tra il primo e secondo tempo, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta
ingiuriosa nei confronti di un tesserato avversario, proferendo parole offensive nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GATTI MICHELE
(PERUGIA)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati
avversari in quanto, a seguito di un diverbio tra calciatori avversari, si alzava dalla panchina aggiuntiva
determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
FRANZESE FRANCESCO
(VIS PESARO)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati
avversari in quanto, a seguito di un diverbio tra calciatori avversari, si alzava dalla panchina aggiuntiva
determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VII INFR) ED € 800,00 DI AMMENDA
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, negligente e irruente nei
confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto dopo la segnatura della rete da parte della
Squadra avversaria, abbandonava repentinamente il recinto di gioco e, aprendo la porta di sicurezza
che dà accesso agli spogliatoi con un gesto violento, colpiva con una delle due ante il medesimo
Collaboratore (posizionato in prossimità della porta) procurandogli conseguenze lesive al gomito
sinistro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POSSANZINI DAVIDE
(MANTOVA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TESTINI EMILIANO
(LUCCHESE)
COLLABORATORI ESPULSI
207/651
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GASTONE GERARDO
(POTENZA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei
tesserati avversari, in quanto, usciva dall’area tecnica e si avvicinava con fare aggressivo e
provocatorio ai calciatori avversari impegnati nella fase di riscaldamento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI LIVIO LORENZO
(LATINA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, con il pallone non a distanza, lo colpiva con una manata di media intensità
all’altezza del mento, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di
particolare delicatezza.
SCHIATTARELLA PASQUALE
(POTENZA)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco fermo, con un gesto di rabbia, lo spingeva colpendolo con entrambe le
mani aperte all’altezza del collo, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di
particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADA ARMAND
(TRENTO)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti
all’altezza della spalla, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non
risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la zona del corpo dell’avversario attinta che
ha reso necessario l’intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTEBUGNOLI MATTEO
(OLBIA)
per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
207/652
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ZANELLATO NICCOLO’
REALI STEFANO ROBERTO
SUMMA ELIA
SAPORETTI LORENZO
PARODI GIULIO
ROSSETTI MATTEO
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
YABRE MOUSTAPHA
BURRAI SALVATORE
TROIANO LUCA
RIGGIO CRISTIAN
(GIUGLIANO)
(MANTOVA)
(SESTRI LEVANTE)
(TARANTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRISENNA GIULIO
LIA DAMIANO BIAGIO
ANTONIAZZI MANUEL
BOUAH DEVID EUGENE
NELLI JACOPO
SBAMPATO EDOARDO
MENSAH DAVIS
BIANCHIMANO ANDREA
RAGATZU DANIELE
VERRENGIA BRUNO
PARLANTI GABRIELE
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CATANIA)
(FIORENZUOLA)
(LEGNAGO SALUS)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(POTENZA)
(SESTRI LEVANTE)
AMMENDA € 500,00
GUIU VILANOVA BERNAT
(PERGOLETTESE)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo aver
realizzato il gol a favore della propria squadra, nell’esultare si dirigeva verso la bandiera del calcio
d’angolo e colpiva con una spallata il portale/pannello d’ingresso posizionato in prossimità del recinto
di gioco danneggiandolo.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., ritenuta la
continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO
GOLEMIC VLADIMIR
IDDA RICCARDO
(AVELLINO)
(L.R. VICENZA)
(TORRES)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
207/653
FUMAGALLI ERMANNO
CATANESE GIOVANNI
SGARBI LORENZO
CIANCI PIETRO
PRESTIA GIUSEPPE
DI NOIA GIOVANNI
HASA LUIS
LAEZZA GIULIANO
GIANI ELIA
SQUIZZATO NICCOLO’
MAPELLI FRANCESCO
CORREIA OMAR
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
RISOLO ANDREA
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(CESENA)
(FOGGIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(PESCARA)
(PRO SESTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SIAFA ETOHA JUAN JOSE
GEMIGNANI ANDREA
CAPELLINI RICCARDO
DI GENNARO MATTEO
CHIRICO’ COSIMO
WELBECK MASEKO NANA ADDO
LEO DANIEL COSIMO O
HEINZ JONAS
BARZOTTI MATTEO
GERBO ALBERTO
CUOMO GIUSEPPE
BARADJI MOUSSA
CIKO SEVO
ROVIDA WILLIAM
D’ALESSIO LEONARDO
MELCHIORRI FEDERICO
PIETRANGELI NICOLA
KOLAJ ARISTIDI
FIORANI MARCO
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI
(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
CIANCIO SIMONE
CELLA STEFANO
TUMBARELLO GIORGIO
DAMETTO PAOLO
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(LUCCHESE)
(TORRES)
AMMONIZIONE (XI INFR)
BUGLIO DAVIDE
VAN RANSBEECK KENNETH
BIZZOTTO NICOLA
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(MONOPOLI)
207/654
ARBOLEDA CHRISTIAN
SBAFFO ALESSANDRO
(OLBIA)
(RECANATESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
D’ANDREA FILIPPO
MONTALTO ADRIANO
QUAINI ALESSANDRO
MINOTTI GABRIELE
CASOLARI FEDERICO
BULEVARDI DANILO
FANTACCI TOMMASO
SANNIPOLI DANIEL
SANDRI MATTIA
FROSININI RUGGERO
DUTU EDUARD
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PINETO)
(SESTRI LEVANTE)
(TRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SACO COLI
ROLANDO EUGIO MATTIA
MENNA DAMIANO
DESSENA DANIELE
MEZZONI FRANCESCO
BENEDETTI GIACOMO
IGNACCHITI LORENZO
ARMINI NICOLO
SCACCABAROZZI JACOPO
(ANCONA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CLEMENTE GIANLUCA
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
SIMONETTI PIER LUIGI
CURCIO ALESSIO
ERCOLANI LUCA
RICCARDI DAVIDE
CALDORE MARCO
TRONCHIN SIMONE
TRIMBOLI SIMONE
GORI MIRKO
FELICIOLI GIANFILIPPO
KOUAN OULAI CHRISTIAN
BORSOI MATTEO
DE SANTIS SIMONE
LOMBARDI ALESSANDRO
MARTINELLI RICCARDO
PORTANOVA DENIS
MOLNAR IVO
NERI GIAN MARCO
(ANCONA)
(ANCONA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
207/655
AMMONIZIONE (III INFR)
PANADA SIMONE
LIOTTI DANIELE
PINTO GIOVANNI
KONTEK IVAN
PIERACCINI SIMONE
RIZZO PINNA ANDREA
TAUGOURDEAU ANTHONY
BENTIVEGNA ACCURSIO
FABBRI FILIPPO
SEGHETTI ALESSANDRO
INGROSSO GIANMARCO
SERENI MARCELLO
RODIO FRANCESCO
SALA JACOPO
VITIELLO ANTONIO
AGOSTINO GIUSEPPE
GERMANO UMBERTO
PANELLI TOMMASO
GAROFALO VINCENZO
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(CATANIA)
(CESENA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROSAFIO MARCO
VLAHOVIC VANJA
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
MENEGALDO TOMMASO
BRACAGLIA GABRIELE
PINZAUTI LORENZO
COLOMBI SIMONE
BIFULCO ALFREDO
PASQUATO CRISTIAN
NERI FILIPPO
(ACR MESSINA)
(ATALANTA U23)
(CROTONE)
(NOVARA)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MENABO’ SIMONE
DE NIPOTI TOMMASO
ROSSI ALESSANDRO
SANTARCANGELO ANDREA
PETRASSO LUCA
DJABI EMBALO ADULAI
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PICERNO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
207/656
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 16 Aprile 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
207/657
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