[lid] Eg.io Dott. Stefano Bisi,
in nome e per conto del dott. Leo Taroni, cui la presente è diretta per conoscenza per ratifica del mandato concessomi, vengo a chiedere, ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa, la rettifica del comunicato stampa da Lei diffuso quale Gran Maestro del GRANDE ORIENTE D’ITALIA chiedendoLe l’immediata pubblicazione con lo stesso risalto dato alla comunicazione del 5 marzo 2023, ore 20:19 (momento in cui il mio patrocinato ne è venuto a conoscenza), osservando quanto segue, stante l’indirizzo sul punto della Suprema Corte: “L’istituto della rettifica ai sensi dell’art. 8 della l. n. 47 del 1948 è una facoltà dell’interessato diretta ad evitare che la pubblicazione offensiva possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati. Ne segue che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una rettifica non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive” (Corte di cassazione, sez. III civile, 24 giugno 2021 (dep. 17 gennaio 2022), n. 1152).
Gustavo Le Bon ha sempre ammonito che “Le masse non hanno mai avuto sete di verità. Chi può fornire loro illusioni diviene facilmente il loro comandante; chi tenta di distruggere le loro illusioni è sempre la loro vittima” e che “Per molti, libertà è la facoltà di scegliere le proprie schiavitù”.
Il dott. Leo Taroni ha sempre rispettato le Costituzioni e il Regolamento dell’Ordine: sarebbe bastato concedergli il diritto di replica per evitargli una posizione oggettivamente denigratoria.
Si osservi, infatti, quanto segue.
Nel comunicato si legge … “un file audio contenente la registrazione di un messaggio vocale di un sedicente candidato autoproclamatosi Gran Maestro”, facilmente individuabile nel mio rappresentato.
Ebbene, il dott. Leo Taroni, al di là dell’audio a lui attribuito, non può essere assolutamente qualificato “sedicente” in quanto non si è mai attribuito arbitrariamente la particolarità di candidato ma tale è stato riconosciuto dalla Commissione Elettorale Nazionale (CEN), da Lei definita, “a mente dell’art. 114 del Reg. GOI … unico organo associativo deputato a risolvere eventuali contestazioni e determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista”, quando ha ammesso la sua lista per la partecipazione alle elezioni necessarie per il nuovo Gran Maestro del GOI.
Il mio rappresentato non ha mai distribuito alcuna anticipazione di voto (Exit poll = sondaggio in uscita dal seggio), i cui risultati dell’Exit poll non possono essere diffusi prima della chiusura definitiva dei seggi, secondo quanto previsto dalla legge che disciplina la propaganda elettorale; semmai, ma non da lui, sono stati veicolati i risultati dei seggi elettorali (a urne chiuse, insomma) con una pratica comune a tutti e tre i candidati.
Nell’attesa dell’immediata pubblicazione mi congedo porgendoLe distinti saluti.
Avv. Francesco Lorenti