(AGENPARL) - Roma, 1 Marzo 2024 - (AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 COMUNICATO N. 18/CIT – 1 MARZO 2024
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COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024
GARE DEL 28 FEBBRAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 Febbraio 2024
Semifinale Ritorno
SEMIFINALE A
CATANIA
RIMINI
LUCCHESE
SEMIFINALE B
PADOVA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 29 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 28 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle
Società CATANIA e LUCCHESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di
quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.500,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 20° e 35° minuto del primo tempo, due bottigliette d’acqua semipiene
nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato, al 24° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di
altra squadra avversaria, ripetuti per un minuto, che, direttamente o indirettamente, hanno
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
C) per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al
27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra
squadra avversaria, ripetuto per un minuto;
D) per avere, all’86° minuto della gara, dopo la segnatura della seconda rete da parte della
propria Squadra, i suoi raccattapalle tenuto un comportamento non corretto: facendo
mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione e scagliandoli verso gli spettatori, così
lasciando in gioco il solo pallone con cui si stava svolgendo la gara. Con tale condotta
determinavano la reazione dei componenti della panchina avversaria, i quali si procuravano
un pallone di riserva posto dietro un cartellone pubblicitario al fine di renderlo
immediatamente disponibile;
E) per indebita presenza, dopo la concessione di sei minuti di recupero, di soggetti (circa
dieci) non identificati ma riconducibili alla Società all’interno del recinto di gioco tra la
panchina della propria Squadra e l’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi;
F) per indebita presenza, al termine della gara, delle persone di cui al capoverso sub E) negli
spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità della condotta sub
D) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.
c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024
PANTANELLI ARMANDO
(CATANIA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del
giocatore avversario DEL CARRO ANDREA, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e
rivolgeva al suo indirizzo gesti offensivi così provocando un forte clima di tensione tra i componenti delle
panchine.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità
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complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI CECCO DOMENICO
(RIMINI)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto,
entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di un metro protestando platealmente
nei suoi confronti, per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 MARZO 2024
RUSSO ANTONINO
(CATANIA)
per avere, nella qualità di DGE, rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., dopo la segnatura della rete
da parte della sua Squadra, tenuto una condotta non corretta, in quanto correva verso i componenti della
panchina avversaria e sottraeva un pallone di riserva che gli avversari avevano raccolto per renderlo
immediatamente disponibile, dopo che i raccattapalle avevano allontanato gli altri palloni. Con tale
condotta ritardava la ripresa del gioco e determinava un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
MORRA CLAUDIO
(RIMINI)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di cinquanta centimetri dal
viso pronunciando una frase irrispettosa ed offensiva ripetuta per cinque volte, accompagnata con
plateali gesti offensivi, per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e la particolare offensività della condotta verbale e gestuale tenuta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DEL CARRO ANDREA
(RIMINI)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del
componente della panchina avversaria PANTANELLI ARMANDO, in quanto usciva intenzionalmente
dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive, in modo reciproco con il suo interlocutore,
così provocando un forte clima di tensione tra i componenti delle panchine.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, calciatore di riserva).
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
QUIRINI ETTORE
GIGLI NICOLO’
GORELLI MATTEO
(LUCCHESE)
(RIMINI)
(RIMINI)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALBERTONI MARCO
CELLI ALESSANDRO
CIANCI PIETRO
MONACO SALVATORE
STURARO STEFANO
BENASSAI FRANCESCO
RUSSO FEDERICO
BELLI FRANCESCO
CAPELLI ALESSANDRO JULI
DELLI CARRI FILIPPO
SALA JACOPO
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(RIMINI)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 1 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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