(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2024 - (AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 centertop
COMUNICATO STAMPA
SALDI INVERNALI 2024
ASCOM TORINO: PRONTI AL DIALOGO CON LA REGIONE PER RIPENSARE LE SVENDITE STAGIONALI
Torino, 1 gennaio 2024 – Saranno 15,8 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping nel periodo dei saldi, a partire da venerdì 5 gennaio fino a venerdì 1° marzo. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio ogni persona spenderà circa 137 euro e ogni famiglia 306 euro per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro. A Torino e provincia la spesa stimata è di oltre 300 milioni di euro.
STIMA DEI SALDI INVERNALI 2024 VALORE SALDI INVERNALI (MILIARDI DI EURO) 4,8
NUMERO FAMIGLIE CHE ACQUISTA IN SALDO (MILIONI) 15,8
ACQUISTO MEDIO A FAMIGLIA PER SALDI INVERNALI(EURO) 306
ACQUISTO MEDIO A PERSONA NEI SALDI INVERNALI (EURO) 137
Fonte: stime Ufficio Studi Confcommercio
I saldi avranno una durata di 8 settimane non necessariamente continuative e per quanto riguarda la possibilità di effettuare vendite promozionali sono state bloccata nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.
«I saldi rappresentano un’occasione attesa sia dai consumatori sia dai commercianti – sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa -. Sull’onda di un Natale non entusiasmante per l’abbigliamento, ma che ha comunque visto un ritorno al negozio di vicinato vogliamo sperare che siano proprio gli acquisti nei negozi fisici a compensare le difficoltà dei mesi passati. Chiaramente un periodo di saldi così a inizio gennaio va a svuotare le vendite del Natale e proprio su questo punto lavoriamo ad un’interlocuzione con la Regione Piemonte per indirizzare la normativa in modo da favorire i commercianti anziché penalizzarli. Tra saldi mascherati da sconti ai clienti, eventi come il Black Friday della durata di una settimana e la concorrenza sleale da parte delle piattaforme di e-commerce e delle grandi catene, il commercio tradizionale si trova a combattere una battaglia ad armi spuntante. Continuiamo a chiedere una politica del commercio seria, che ponga le stesse regole per tutti e non penalizzi sempre e solo il negozio tradizionale. E si pensi anche alle attività in provincia, che spesso non sono attrezzati per il commercio on line come è, invece, più frequente in città, e faticano ancora di più».
Il 2024 si presenta come un anno importante per la valorizzazione del commercio di prossimità e delle attività storiche, facendo leva sui punti di forza delle piccole attività, in un lavoro di concerto con l’Amministrazione cittadina. «Nei negozi locali – prosegue la presidente Coppa -, oltre agli sconti, i clienti possono trovare un sorriso, un consiglio sincero e un rapporto umano, che il commercio online non può offrire. L’esperienza d’acquisto in negozio va oltre la semplice transazione. È un’occasione per creare legami con la propria comunità, scoprire prodotti unici e ricevere un servizio personalizzato. In un periodo di incertezza economica e di sfide per il settore del commercio al dettaglio è fondamentale riconoscere il valore aggiunto che i negozi di prossimità portano alle nostre città e quartieri».
PER IL CORRETTO ACQUISTO DEGLI ARTICOLI IN SALDO CONFCOMMERCIO RICORDA ALCUNI PRINCIPI DI BASE:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).
Ufficio Stampa Ascom Confcommercio Torino e provincia
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