(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2023 - (AGENPARL) – gio 13 luglio 2023 Corte di giustizia
dell’Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Lussemburgo, 13 luglio 2023
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nelle cause riunite [C-363/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-363/21)Ferrovienord (IT) e [C-364/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-364/21) Federazione Italiana Triathlon (IT)
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione – Effetto diretto, primato e applicazione uniforme del diritto dell’Unione – Giurisdizione contabile specializzata – Normativa nazionale che esclude il diritto dell’Unione dalla competenza del giudice nazionale)
La competenza della Corte dei Conti a decidere i ricorsi contro l’iscrizione di un ente nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche può essere limitata, purché siano garantiti l’effetto utile e la tutela giurisdizionale effettiva
Il 30 settembre 2020, l’ISTAT ha inserito la Ferrovienord SpA e la Federazione Italiana Triathlon («FITRI») nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono a determinare i saldi del conto economico consolidato dello Stato italiano.
La Ferrovienord e la FITRI hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte dei conti, chiedendone l’annullamento. La questione controversa concerne la competenza della Corte dei Conti in merito al ricorso presentato per annullare l’inserimento di Ferrovie Nord e Fitri nell’elenco ISTAT. Il dubbio sorge alla luce del decreto-legge n. 137/2020, che ha limitato il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sull’elenco ISTAT «ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». Secondo una possibile interpretazione della norma, la limitazione del potere della Corte dei Conti a una conoscenza soltanto incidentale dell’inserimento nella lista ISTAT, finalizzata ad applicare le regole nazionali sulla limitazione delle spese pubbliche, non garantirebbe una protezione giurisdizionale effettiva. Secondo altra interpretazione, sussisterebbe la competenza del giudice amministrativo per le decisioni sull’iscrizione nell’elenco ISTAT (come accadeva fino al 2012), così garantendo la piena tutela giurisdizionale degli interessati
La Corte dei Conti si è rivolta alla Corte di Giustizia al fine di chiarire la portata delle norme che disciplinano il Sistema europeo dei conti 2010, istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 [1](#_ftn1), e la conformità allo stesso della normativa nazionale. In particolare, la Corte dei Conti chiede alla Corte di Giustizia se il diritto europeo si opponga ad una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a decidere sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.
Con la decisione odierna, la Corte di Giustizia statuisce che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a decidere sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, purché siano garantiti l’effetto utile nonché la tutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell’Unione.
Secondo la Corte, il SEC 2010 prevede una metodologia relativa alle definizioni e alle norme contabili comuni, destinata a consentire l’elaborazione di conti nazionali e regionali nonché di tavole su basi comparabili per le esigenze dell’Unione. Tali conti devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat). Inoltre, il regolamento n. 549/2013 definisce il settore delle amministrazioni pubbliche e stabilisce, ai fini della qualificazione di un ente come «pubblica amministrazione», l’impugnabilità delle relative decisioni per il controllo giurisdizionale. Gli strumenti dell’Unione lasciano agli Stati membri la facoltà di determinare gli organismi indipendenti incaricati di sorvegliare i sistemi nazionali di contabilità pubblica o l’effettivo rispetto della disciplina di bilancio di tali Stati, così come la facoltà di individuare la giurisdizione nazionale incaricata di assicurare una tutela effettiva.
Ciò premesso, la Corte prospetta al giudice nazionale le conseguenze delle due opzioni interpretative in causa. Se il giudice nazionale ritiene che l’entrata in vigore del decreto legge 137/2020 comporti l’assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’ISTAT relative all’iscrizione di enti nel settore delle amministrazioni pubbliche, allora tale disposizione contrasta con il regolamento UE. Per contro, se ritiene corretta l’interpretazione per cui solo il giudice amministrativo è competente per annullare l’iscrizione di un’entità nell’elenco ISTAT e che il giudice contabile può controllare la legittimità di tale iscrizione unicamente in via incidentale quando statuisce sull’applicazione della normativa sulla limitazione delle spese pubbliche, allora non si può ritenere che la nuova normativa italiana violi il principio di effettività .
La circostanza che il giudice competente non sarebbe, come indicato dalla Corte dei Conti, quello designato dalla Costituzione della Repubblica italiana in materia di bilancio, è irrilevante dal punto di vista del diritto dell’Unione.
[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1).
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IMPORTANTE:Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il [testo integrale](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-363/21) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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