
(AGENPARL) – lun 23 ottobre 2023 COMUNICATO N. 57/DIV – 23 OTTOBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 20, 21 e 22 OTTOBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21 e 22 Ottobre 2023
9^ Giornata andata
GIRONE B
FERMANA
GUBBIO
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PINETO
RIMINI
TORRES
VIS PESARO
VIRTUS ENTELLA
OLBIA
PERUGIA
PESCARA
CESENA
ANCONA
PONTEDERA
RECANATESE
LATINA
MONTEROSI TUSCIA
CASERTANA
TARANTO
FOGGIA
POTENZA
VIRTUS FRANCAVILLA
ACR MESSINA
BENEVENTO
JUVE STABIA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BRINDISI
CATANIA
CROTONE
GIUGLIANO
MONOPOLI
PICERNO
SORRENTO
TURRIS
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco
Ravaglioli, nella seduta del 23 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 20, 21 e 22 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, RIMINI,
MONOPOLI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
GARA LUCCHESE – PESCARA DEL 22 OTTOBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dei componenti la Procura Federale relativa alla
gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi, ulteriori
rispetto a quelli già oggetto di odierna valutazione, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve
tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe
dai tifosi della società Pescara presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato Curva
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Curva Nord,
intonato:
1. al 12° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, prima dell’inizio della
gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei
principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento
discriminante;
2. dal 58° minuto al 60° minuto della gara e al 67° minuto della gara, cori offensivi e
insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, uno striscione
(dalle dimensioni di circa 20 metri) contenente frasi offensive nei confronti della Squadra
avversaria;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
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commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Tribuna B,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 54° minuto della gara, due bottigliette
d’acqua e un fumogeno verso il Settore Ospiti; senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, all’84° e all’8° minuto della gara, due bottigliette
d’acqua verso il Settore Ospiti, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità
delle condotte sub C) (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
LUCCHESE
A)per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest intonato prima dell’inizio
della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione
dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento
discriminante, relativamente al quale, mancherebbe, comunque, il presupposto
applicativo della percezione reale del fenomeno, richiesto dall’art. 28 C.G.S;
B) per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nella zona limitrofa al tunnel che collega
gli spogliatoi al campo, alla fine del primo tempo e al momento dell’ingresso in campo
delle Squadre, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
TARANTO per atti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel
proprio Settore verso gli Steward e alcuni Agenti di Polizia ivi posizionati, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerato, da una parte, che il lancio è stato indirizzato verso i soggetti
sopra indicati e, dall’altro, che non si non verificate conseguenze dannose. Misura
attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Tribuna
Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, nel
recinto di gioco, un rotolo di scotch che terminava sul rettangolo di gioco e un contenitore
di bolle di sapone in plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 37° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena
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nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro
riservati e nell’aver imbrattato i bagni con scritte con bomboletta spray.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta (r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 71° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco,
una bottiglietta d’acqua di plastica vuota, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2023 ED €
500,00 DI AMMENDA
DI GIUSEPPE MARCELLO
(PINETO)
per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2023
FRANCHINA GIUSEPPE
(CATANIA)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per il primo tempo tra la panchina
principale e quella aggiuntiva e nel corso del secondo tempo sulla panchina aggiuntiva nonostante non
fosse inserito in distinta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
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ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
A) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, protestava platealmente nei confronti di una
decisione arbitrale e, alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava minacciosamente al IV
Ufficiale reiterando le proteste e venendo allontanato dai propri dirigenti;
B) per avere, dopo la condotta sub A), tenuto una condotta non corretta in quanto, nell’uscire dal terreno
di gioco, anziché dirigersi verso il tunnel degli spogliatoi, insisteva per uscire dal cancello sito sulla linea
laterale opposta, dove era ubicato il Settore Ospiti così determinando una perdita di tempo di ulteriori
due minuti di gioco;
C) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo essere stato espulso, continuava ad
impartire disposizioni tecniche dal punto delle tribune nel quale si era posizionato dopo il suo
allontanamento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DI DONATO DANIELE
(LATINA)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica gesticolando nei confronti
dell’Arbitro per dissentire nei confronti di una sua decisione, si avvicinava al IV Ufficiale e, urlandogli in
faccia, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERRONE MARCO
(BRINDISI)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARINACCI VINCENZO
(TARANTO)
per avere, prima dell’inizio della gara e all’interno del recinto di gioco, tenuto una condotta non corretta e
offensiva nei confronti di due persone non identificate (e soltanto verosimilmente riconducibili alla
Società Catania), in quanto dopo avere tentato di spostare un pannello pubblicitario, in risposta ad una
offesa dagli stessi ricevuta, li ingiuriava e tentava di avvicinarsi ad uno di essi con fare aggressivo,
venendo trattenuto da altri tesserati della sua stessa Società.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,
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valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).
AMMONIZIONE (II INFR)
GRECO LEANDRO
BANCHIERI SIMONE
(OLBIA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CUDINI MIRKO
GORGONE GIORGIO
(FOGGIA)
(LUCCHESE)
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
POLICASTRI GIORGIO
(BENEVENTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TIRITIELLO ANDREA
(LUCCHESE)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SPALLUTO SAMUELE FRANCES
(MONOPOLI)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario
(r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
MESSORI PIETRO
(SORRENTO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, interveniva in scivolata con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario
(r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CANCELLI CROCEFISSO CHRI
MICELI MIRKO
(BRINDISI)
(TURRIS)
57/169
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MANETTA MARCO
CARILLO LUIGI
VASSALLO FRANCESCO
MASTRANTONIO DAVIDE
ARBOLEDA CHRISTIAN
BROSCO RICCARDO
SBRAGA ANDREA
PUGLIESE SAMUEL
SCACCABAROZZI JACOPO
CORBARI ANDREA
(ACR MESSINA)
(FOGGIA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
TENTARDINI ALBERTO
CANCELLOTTI TOMMASO
BIZZOTTO NICOLA
VARONE IVAN
YABRE MOUSTAPHA
CITTADINO ANDREA
DE SANTIS MIRCO
PARLATI SAMUELE
SINI SIMONE
VANO MICHELE
LOMBARDI LUCA
GUIDI MATTEO
GIGLI NICOLO
DAMETTO PAOLO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(CESENA)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
(TORRES)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAVALLO CARLO
FRANCO DOMENICO
RAGUSA ANTONINO
CLEMENTE GIANLUCA
MARENCO FILIPPO
D AUSILIO GUADAGNO MICHELE
PALEARI ALBERTO ANDREA
ANASTASIO ARMANDO
SARAO MANUEL
DE ROSE FRANCESCO
DINI ANDREA
GIANDONATO MANUEL
DE SENA CARMINE
DIMARCO CHRISTIAN
SIGNORINI ANDREA
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CESENA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
57/170
BUGLIO DAVIDE
PISCOPO KEVIN
DI RENZO GIOVANNI PAOLO
RICCARDI ALESSIO
GUCHER ROBERT
STARITA ERNESTO
ALTOBELLI DANIELE
ZALLU FRANCESCO
IANNONI EDOARDO
GILLI MATTEO
TERASCHI MARCO
ESPECHE MARCOS ANDRES
STANCAMPIANO GIUSEPPE
LEPRI TOMAS
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
CESTER STEFANO
MAESTRELLI ALESSIO
ZAMPARO LUCA
DI MARCO TOMMASO
FORESTA ANGELO
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TORRES)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRARA MICHELE
SALVO GIUSEPPE
IMPROTA RICCARDO
KARIC NERMIN
COSTA RICCARDO
PETRUCCI DAVIDE
VALENTI BRUNO
KARGBO AUGUSTUS
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE
LEO DANIEL COSIMO O
SEMPRINI MAURO
GARATTONI ALESSANDRO
CHIERICO LUCA
MONTEVAGO DANIELE
ANDREONI CRISTIAN
MELI MARCO
SALIFOU DIKENI-RAFID
BIAGI SIMONE
CARDINALI MATTEO
CRECCO LUCA
QUIRINI ETTORE
D AGOSTINO GIUSEPPE
PERINA PIETRO
GIORDANI PIETRO
ANGELLA GABRIELE
BOZZOLAN ANDREA
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CESENA)
(CESENA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
57/171
PAZ BLANDON YEFERSON
MORA LUCA
MORUZZI BRANDO
DE CRISTOFARO ANTONIO
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN
GUERRA WALTER
SENIGAGLIESI LUCA
LA MONICA GIUSEPPE
PETITO FRANCESCO PIO
GAVAZZI FABIO
DEVRIES JACK WINSTON
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(RECANATESE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
ERRATA CORRIGE
odierna alla voce calciatori non espulsi AMMONIZIONE (I INFR), è stato erroneamente inserito il
nominativo del calciatore FUMAGALLI GIULIO (GIANA ERMINIO) anziché il nominativo FUMAGALLI
TOMMASO (GIANA ERMINIO) (AMMONIZIONE II INFR).
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 23 Ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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