(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2023 - (AGENPARL) – mer 12 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA n. 118/23
Lussemburgo, 12 luglio 2023
Sentenza del Tribunale nella causa T-34/22 | Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des
Charcutiers Corses e a. / Commissione
Domande di registrazione di nomi come IGP: la Commissione non è
vincolata alla valutazione preliminare delle autorità nazionali
Essa dispone di un margine di valutazione autonoma per verificare che la domanda soddisfi le condizioni di
ammissibilità alla registrazione previste dal diritto dell’Unione
Nel 2014, I nomi «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse Lonzu» e «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse – Coppa di Corsica» sono stati oggetto di registrazione come
denominazioni di origine protette (DOP) 1.
Nel 2015 il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses (in prosieguo: il «Consortium») ha
chiesto alle autorità nazionali francesi, in applicazione del regolamento n. 1151/2012 2, di registrare i nomi «Jambon
sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté» come indicazioni geografiche protette
(IGP).
Nel 2018 tali autorità hanno adottato decreti recanti omologazione dei relativi disciplinari, ai fini della loro
trasmissione alla Commissione europea per approvazione.
Il sindacato titolare dei disciplinari delle DOP «Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse – Lonzu» e «Coppa
de Corse – Coppa di Corsica» ha chiesto l’annullamento di tali decreti dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato,
Francia). Esso ha affermato che il termine «Île de Beauté» (isola di bellezza) imitava o evocava il termine «Corse»
(Corsica) e creava, quindi, confusione con i nomi già registrati come DOP. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha
respinto tale domanda con la motivazione che, in particolare, l’impiego di termini differenti e la diversità delle
protezioni conferite da una DOP, da un lato, e da un’IGP, dall’altro, sono idonei a escludere il rischio di confusione in
parola.
Con la decisione di esecuzione 2021/1879 3, tuttavia, la Commissione ha rifiutato la registrazione come IGP dei nomi
Rispettivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 581/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec de Corse/Jambon sec de
Corse – Prisuttu (DOP)] (GU 2014, L 160, pag. 23), il regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lonzo de Corse/Lonzo
de Corse – Lonzu (DOP)] (GU 2014, L 160, pag. 21) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa de Corse/Coppa
de Corse – Coppa di Corsica (DOP)] (GU 2014, L 160, pag. 25).
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che respinge tre domande di protezione di un nome come
indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Jambon sec
de l’Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP) e «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP) (GU 2021, L 383, pag. 1).
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«Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté». Essa ha ritenuto, tra l’altro,
che fosse di dominio pubblico che il nome «Île de Beauté» costituisce un’espressione corrente che, per i
consumatori francesi, designa univocamente la Corsica. Pertanto, i nomi proposti costituirebbero una violazione
della protezione concessa alle DOP di cui trattasi dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.
1151/2012 4. Pertanto, essi non soddisfarebbero le condizioni di ammissibilità alla registrazione, vale a dire l’articolo
7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012 5.
Il ricorso proposto dal Consortium e da alcuni dei suoi membri avverso tale decisione viene respinto dal
Tribunale.
Benché sia la Corte che il Tribunale abbiano già avuto occasione di pronunciarsi sulla portata del controllo delle
domande di registrazione da parte della Commissione, la presente causa porta il Tribunale a statuire per la prima
volta sull’ammissibilità di un nome alla registrazione, a maggior ragione dopo che autorità e organi giurisdizionali
nazionali abbiano ritenuto che i consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, posti di
fronte alle IGP richieste, non penserebbero direttamente, come immagine di riferimento, ai prodotti che beneficiano
delle DOP già registrate. Inoltre, è sempre per la prima volta che il Tribunale si pronuncia sulla possibilità, per la
Commissione, di rifiutare la registrazione di un nome sulla base del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale respinge il motivo di ricorso secondo il quale la Commissione avrebbe ecceduto le sue competenze e
violato l’autorità di cosa giudicata.
In merito alla competenza della Commissione, il Tribunale constata, in primo luogo, che l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del
medesimo regolamento, può costituire un valido fondamento giuridico per rifiutare la registrazione di un
nome. Indubbiamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è specificamente relativo al «disciplinare» del nome
oggetto di una domanda di protezione. Tuttavia, la questione dell’evocazione di cui all’articolo 13 è alla base
dell’ammissibilità alla registrazione ai sensi di tale disposizione. Infatti, la Commissione deve valutare, in conformità
all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, letto alla luce del considerando 58 di quest’ultimo, in esito
a un esame approfondito, se il disciplinare che accompagna la domanda di registrazione contenga gli elementi
richiesti da tale regolamento e se detti elementi non siano viziati da errori manifesti.
Tale disciplinare, la cui elaborazione costituisce una fase necessaria del procedimento di registrazione, deve, in
particolare, comprendere il nome di cui si chiede la protezione quale «utilizzat[o] nel commercio o nel linguaggio
comune». Ne consegue che la Commissione deve verificare che tale utilizzo non violi la protezione contro
l’evocazione prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012. Infatti, ammettere la
registrazione di un’IGP benché la stessa sia evocativa di una DOP già registrata priverebbe di effetto utile la
protezione prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), poiché, una volta registrato tale nome come IGP, la
denominazione precedentemente registrata come DOP non potrebbe più beneficiare, nei confronti di
quest’ultimo, della protezione prevista in tale disposizione.
Pertanto, la Commissione non può essere tenuta a concedere la registrazione di un nome laddove consideri illecito
l’uso dello stesso nel commercio.
L’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, relativo alla «[p]rotezione», al suo paragrafo 1, lettera b), prevede che «[i] nomi registrati sono protetti
contro: (…) b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una
traduzione o è accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano
utilizzati come ingrediente (…)».
A termini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, intitolato «Disciplinare»: «1. Una denominazione di origine protetta o
un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: a) il nome da proteggere come
denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune (…)».
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In secondo luogo, il Tribunale precisa la portata dell’esame da parte della Commissione della conformità dei nomi
alle condizioni previste nel regolamento n. 1151/2012.
A tal riguardo, la Commissione deve procedere 6 all’esame approfondito delle domande, con mezzi appropriati, per
assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e
degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.
In terzo luogo, la Commissione dispone di un margine di valutazione diverso a seconda che si tratti della prima
fase del procedimento di registrazione di un nome, ossia quella nel cui corso sono raccolti i documenti che
compongono il fascicolo della domanda di registrazione che le autorità nazionali eventualmente le trasmetteranno,
oppure della seconda fase di tale procedimento, ossia il suo proprio esame delle domande di registrazione.
Mentre risulta dalla giurisprudenza 7 che, per quanto riguarda la prima delle due fasi, la Commissione dispone solo
di un margine «limitato o inesistente» di valutazione, essa dispone invece di un margine di valutazione
autonoma relativamente alla decisione di registrare un nome come DOP o IGP alla luce delle condizioni di
ammissibilità alla registrazione previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, in
combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
Per quanto concerne l’asserita violazione dell’autorità di cosa giudicata, il Tribunale aggiunge che una decisione di
un organo giurisdizionale nazionale passata in giudicato, la quale stabilisca che non vi era rischio di evocazione, per i
consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, tra le DOP registrate e le IGP richieste,
non può essere invocata per mettere in discussione la valutazione autonoma, da parte della Commissione,
di tali condizioni di ammissibilità.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua
notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Ai sensi del considerando 58 e dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012.
Sentenze del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros, C-785/18, e del 23 aprile 2018, CRM/Commissione, T-43/15.
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