(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2023 - (AGENPARL) – gio 06 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA n. 115/23
Lussemburgo, 6 luglio 2023
Sentenze della Corte nelle cause C-8/22 | Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato
che ha commesso un reato grave) | C-663/21 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha
commesso un reato grave) | C-402/22 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare
gravità)
Revoca e rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato: la Corte di
giustizia precisa le condizioni per l’adozione di una siffatta misura nei
confronti del cittadino di un paese terzo condannato per un reato
L’interessato deve, in particolare, costituire un pericolo reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un
interesse fondamentale della società e la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità
La Corte di giustizia è stata investita di tre domande di pronuncia pregiudiziale distinte, nell’ambito di controversie
(in Belgio, in Austria e nei Paesi Bassi) tra cittadini di paesi terzi e un’autorità nazionale. Si tratta, più precisamente,
di contestazioni di decisioni di revoca o rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato riguardanti cittadini di paesi terzi
condannati per un reato che le autorità competenti ritengono sia di particolare gravità.
Tale possibilità di revoca/rifiuto è prevista dal diritto dell’Unione1 nell’ipotesi in cui, essendo stato condannato con
sentenza passata in giudicato per un reato «di particolare gravità», l’interessato costituisca un pericolo per la
comunità dello Stato membro in cui si trova.
Nella causa C-8/22, le questioni sottoposte alla Corte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) vertono sul nesso
tra una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e la sussistenza di un pericolo per la comunità,
nonché sulla portata e sull’estensione dell’esame della sussistenza di un siffatto pericolo.
La Corte dichiara che la sussistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino
interessato di un paese terzo non può ritenersi dimostrata per il solo fatto che quest’ultimo sia stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità. Infatti, una misura di
revoca è subordinata al soddisfacimento di due condizioni distinte vertenti, da un lato, sul fatto che il cittadino
interessato di un paese terzo sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare
gravità e, dall’altro, sul fatto che sia stato dimostrato che tale cittadino di un paese terzo costituisce un pericolo per
la comunità dello Stato membro in cui si trova.
Essa precisa che la misura di revoca contestata può essere adottata solo qualora il cittadino interessato di un paese
terzo costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della
comunità dello Stato membro in cui si trova. La Corte aggiunge che spetta all’autorità competente procedere, per
Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337,
pag. 9).
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ciascun caso individuale, a una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso di cui trattasi.
Quando le due condizioni previste dal diritto dell’Unione sono soddisfatte, uno Stato membro dispone della facoltà
di revocare lo status di rifugiato senza essere tuttavia tenuto ad esercitare tale facoltà: quest’ultima deve essere
esercitata nel rispetto, segnatamente, del principio di proporzionalità.
È proprio alla luce di tale principio e del necessario bilanciamento tra gli interessi del rifugiato e quelli dello Stato
membro in considerazione del pericolo che l’interessato potrebbe rappresentare per la comunità che la Cour
administrative (Corte amministrativa, Austria) interroga la Corte nella causa C-663/21.
Per quanto riguarda tale bilanciamento, la Corte sottolinea che la revoca dello status di rifugiato è subordinata alla
dimostrazione, da parte dell’autorità competente, che una siffatta misura sia proporzionata rispetto al pericolo
che il cittadino interessato di un paese terzo rappresenta per un interesse fondamentale della comunità dello
Stato membro in cui si trova. Essa precisa, tuttavia, che tale autorità competente non è tenuta a prendere in
considerazione, nell’ambito di tale bilanciamento, la portata e la natura delle misure alle quali tale cittadino di un
paese terzo sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel suo paese d’origine.
Infine, nella causa C-402/22, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) interroga espressamente la Corte sulla
nozione di «condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità» e chiede sulla base di
quali criteri un reato possa essere considerato tale.
La Corte rileva al riguardo che una misura di revoca/rifiuto può essere applicata solo al cittadino di un paese terzo
condannato con sentenza passata in giudicato per un reato le cui caratteristiche specifiche consentano di ritenerlo
connotato da eccezionale gravità, in quanto rientrante fra i reati che pregiudicano maggiormente
l’ordinamento giuridico della comunità interessata. Tale livello di gravità non può, inoltre, essere raggiunto da
un cumulo di infrazioni diverse di cui nessuna, in quanto tale, costituisca un reato di particolare gravità. La
valutazione di detto livello di gravità implica una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso di cui
trattasi quali, in particolare, la natura nonché il quantum della pena comminata e, a fortiori, della pena inflitta, la
natura del reato commesso, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, l’intenzionalità, o meno, del reato, la
natura e l’entità dei danni causati da detto reato o ancora il tipo di procedura penale applicata per reprimere il
medesimo reato.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e la sintesi delle sentenze (C-8/22, C-663/21 e C-402/22) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della
pronuncia.
Restate connessi!
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