
(AGENPARL) – ven 09 giugno 2023 COMUNICATO N. 254/DIV 8 GIUGNO 2023
254/812
“CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023”
FINAL FOUR SEMIFINALE – PLAY OFF GARE DELL’8 GUGNO 2023
Si riportano i risultati delle gare di ritorno delle Semifinali Play Off disputate l’8 Giugno 2023:
SEMIFINALE “A”
PESCARA
FOGGIA
5-6 d.t.r. (2-2 d.t.s.)
LECCO
3-6 d.t.r. (0-1 d.t.s.)
SEMIFINALE “B”
CESENA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 9 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DELL’8 GIUGNO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali Play Off i sostenitori delle Società
Cesena, Foggia, Lecco e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere provocato, a fine gara, durante il deflusso dei tifosi avversari verso l’uscita,
tafferugli, lanciando al loro indirizzo un fumogeno e otto bottigliette d’acqua alcune
delle quali piene e/o semipiene aperte e/o chiuse così provocando la reazione degli
stessi che a loro volta rilanciavano i predetti oggetti verso il Settore Ospiti di
provenienza per circa tre minuti, così rendendo necessario l’intervento delle Forze
dell’Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e
insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati
dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero
e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, prima dell’inizio della gara e nel corso
della stessa, cinque petardi e una ventina di fumogeni nel recinto di gioco e
precisamente sulla pista di atletica;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 6° minuto del primo tempo
supplementare, una sigaretta elettronica dietro la porta occupata dal portiere della
squadra avversaria;
3. nell’avere rilanciato, al termine della gara e precisamente alle ore 23:35, mentre
defluivano verso l’uscita, verso i tifosi avversari un fumogeno ancora acceso e otto
bottigliette di acqua (alcune delle quali piene e/o semipiene, aperte e/o chiuse)
provenienti dalla Tribuna Adriatica occupata dai tifosi avversari medesimi. I predetti
tafferugli duravano per circa tre minuti rendendo necessario l’intervento delle Forze
dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in
essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.
c.c.).
254/813
€ 1000
CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, dal Settore Curva Mare Superiore, in occasione del
quarto calcio di rigore da parte della squadra avversaria, due accendini di cui uno nel
recinto di gioco e uno al limite dell’area di rigore.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in
essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.
c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GIUNTA LORENZO
(FOGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
HRAIECH SABER
VACCA ANTONIO JUNIOR
GIUDICI LUCA
(CESENA)
(FOGGIA)
(LECCO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BROSCO RICCARDO
(PESCARA)
AMMONIZIONE (I INFR)
MUSTACCHIO MATTIA
DI PASQUALE DAVIDE
CELJAK VEDRAN
LEPORE FRANCO
MARTORELLI CARLO
MORA LUCA
SOMMARIVA DANIELE
(CESENA)
(FOGGIA)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(PESCARA)
(PESCARA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
254/814
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze il 9 Giugno 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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