
(AGENPARL) – lun 09 ottobre 2023 [cid:image001.png@01D9DCD0.A42C8670]
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano da 100 milioni di € a sostegno della produzione di elettrolizzatori per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano da 100 milioni di €
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 100 milioni di € a sostegno della produzione di elettrolizzatori per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal.
La misura dello Stato italiano
Il 7 agosto 2023, l’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione, un regime da 100 milioni di € a sostegno della produzione di elettrolizzatori per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette.
Nell’ambito della misura, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. L’obiettivo del regime è lo sviluppo delle capacità di produrre attrezzature strategiche necessarie per la diversificazione delle fonti energetiche. La misura sarà aperta a tutti i settori, ad eccezione delle istituzioni finanziarie.
La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni previste dal quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, l’aiuto i) incentiverà la produzione di attrezzature necessarie per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2025.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche che rivestono importanza per l’attuazione del piano REPowerEU e del piano industriale del Green Deal, in conformità dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
Altre misure di aiuto per investimenti accelerati in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sono state approvate dalla Commissione il 19 luglio 2023 (SA.108068), il 28 luglio 2023 (SA.107689) e il 26 maggio 2023 (SA.107094).
Il quadro temporaneo di crisi e transizione prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
* aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 250 000 € e a 300 000 €, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 2 milioni di € per tutti gli altri settori;
* sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati. In casi eccezionali e subordinatamente all’esistenza di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90 % per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti;
* misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali. Le condizioni per la concessione di aiuti a progetti di piccole dimensioni e a tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, sono state semplificate eliminando l’obbligo di una procedura di gara competitiva, a condizione che siano adottate determinate misure di salvaguardia;
* misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali. Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nella riduzione graduale dell’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall’idrogeno. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sarebbero previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. In mancanza di gara è stato introdotto un metodo ulteriormente semplificato per determinare il livello massimo di sostegno; e
* misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in conformità del regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.
* Misure per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette, consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature strategiche, segnatamente batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Nello specifico gli Stati membri possono approntare regimi semplici ed efficaci limitando il sostegno a una data percentuale dei costi di investimento, fino a determinati importi nominali, stabilita secondo l’ubicazione dell’investimento e le dimensioni del beneficiario e prevedendo il massimo sostegno possibile per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese situate in regioni svantaggiate così da tenere debitamente conto degli obiettivi di coesione. In casi eccezionali e ferma restando la presenza di determinate garanzie, gli Stati membri possono elargire un sostegno superiore a singole imprese in presenza di un rischio reale di dirottamento degli investimenti al di fuori dell’Europa. Ulteriori informazioni sulle possibilità di sostegno delle misure volte ad accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.
Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni saranno escluse dall’ambito di applicazione di queste misure.
Le misure particolarmente importanti ai fini dell’accelerazione della transizione verde e della riduzione della dipendenza dai combustibili resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2025. Si tratta in particolare delle misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, delle misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali e delle misure volte ad accelerare ulteriormente gli investimenti in settori fondamentali per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette.
Le altre misure del quadro temporaneo di crisi volte a rispondere alla crisi nell’immediato (aiuti di importo limitato, sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia, misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica) resteranno applicabili fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà in un momento successivo l’opportunità di una proroga.
Il quadro temporaneo di crisi e transizione integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure conformi alle vigenti norme dell’UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l’attuale crisi.