
(AGENPARL) – gio 09 marzo 2023 Calcio: secondo l’avvocato generale Szpunar, le norme dell’UEFA sui giocatori del vivaio sono parzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione
Sistemi in cui tra i giocatori del vivaio rientrano non solo quelli formati dal club interessato ma anche quelli di altri club della stessa lega nazionale non sono compatibili con le norme sulla libera circolazione
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C?680/21 | Royal Antwerp Football Club
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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azione
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COMUNICATO STAMPA n. 45
/23
Lussemburgo, 9 marzo 2023
Conclusioni dellâ??avvocato generale nella causa C
–
680/21 | Royal Antwerp Football Club
Calcio: secondo lâ??avvocato generale Szpunar
,
le norme dellâ??UEFA sui
giocatori del vivaio sono parzialmente incomp
atibili con il diritto
dellâ??Unione
Sistemi
in cui
tra
i giocatori del vivaio
rientrano
non solo quelli formati dal club interessato ma anche
quelli di
altri club della stessa lega nazionale non sono compatibili con le norme sulla libera circolazione
A part
ire dalla stagione 2008/2009 lâ??Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) ha imposto ai club di
iscrivere nell
â??elenco
che reca i
limiti delle dimensioni della rosa
un numero minimo di otto
giocatori del
vivaio
,
su un numero massimo di 2
5. I giocatori del vivaio sono definiti come giocatori che, indipendentemente dalla
cittadinanza, tra i 15 e i 21 anni per almeno tre anni sono stati formati dal loro club o da un altro club della
medesima
lega
nazionale. Di questi otto giocatori, almeno q
uattro devono essere stati formati dal club di cui
trattasi.
Sulla base di tali norme, lâ??
Union royale belge des sociétés de football association
(Federazione calcistica del Belgio;
«URBSFA») ha adottato
prescrizioni
sostanzialmente analog
he
per i club cal
cistici che partecipano alle divisioni del
calcio professionistico. Tuttavia, al contrario delle norme
dellâ??
UEFA,
quelle
belghe non impongono che quattro
giocatori del vivaio su otto siano stati formati dal club di cui trattasi.
Dinanzi al Tribunale di pri
mo grado di Bruxelles di lingua francese (Belgio), UL (un calciatore professionista) e il Royal
Antwerp (una società di calcio professionistico) affermano, in sostanza, che le norme dellâ??UEFA e dellâ??URBSFA sui
giocatori del vivaio violano la libertà di cir
colazione dei lavoratori allâ??interno dellâ??Unione. Secondo dette parti, tali
norme limitano la possibilità per
un club
di calcio professionistico di ingaggiare giocatori che non soddisfano il
requisito di radicamento locale o nazionale, e di schierarli in c
ampo in una partita. Le stesse norme limitano
anche
la possibilità per un giocatore di essere ingaggiato e schierato in campo da
un club
al
quale non può far
valere tale radicamento. Il giudice belga ha
proposto
alla Corte di giustizia
questioni p
Nelle conclusioni presentate oggi, lâ??avvocato generale
Maciej
Szpunar ricorda innanzi tutto che le attività sportive
che fanno parte della vita economica rientrano nelle libertà fondamentali del Trattato.
Lâ??avvocato genera
le afferma che le
norme sui giocatori del vivaio possono determinare una discriminazione
indiretta nei confronti dei cittadini di altri Stati membri
. È infatti noto che più un giocatore è giovane, più è
probabile che risieda nel suo luogo dâ??origine. Pertan
to, sono necessariamente i giocatori di altri Stati membri a
subire il pregiudizio delle disposizioni impugnate.
Nonostante la neutralità della
formulazione, le disposizioni
catori di altri Stati membri.
essere giustificata
: lâ??avvocato generale
la tesi
secondo cui
le disposizioni impugnate sono, per definizione, idonee a raggiungere lâ??obiettivo della formazione
e del
reclutamento di giovani giocatori. Per quanto attiene allo sport professionistico, lâ??avvocato generale ricorda che, a
partire dalla fondamentale sentenza Bosman, la Corte ha già affermato che, considerata la notevole importanza
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Restate connessi!
sociale dellâ??attivitÃ
sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nellâ??Unione, si deve riconoscere la legittimitÃ
dellâ??obiettivo consistente nellâ??incentivare lâ??ingaggio e la formazione di giovani giocatori.
Tuttavia,
lâ??avvocato generale nutre dubbi sulla coerenza generale d
elle disposizioni impugnate per quanto
riguarda la definizione
di
giocatore del vivaio
. Se, come disposto sia nel regolamento dellâ??UEFA sia in quello
dellâ??URBSFA, un giocatore del vivaio non è solo un giocatore formato dal club stesso, ma anche quello form
ato da un
altro club del campionato nazionale, egli si chiede se le disposizioni impugnate giovino davvero al raggiungimento
dellâ??obiettivo dei club di formare giovani giocatori.
Tali dubbi ovviamente aumentano se la lega nazionale di cui trattasi è una l
ega
importante
. Se un club di un
a
lega
nazionale
importante
giocatori del vivaio
, verrebbe vanificato lâ??obiettivo di
incentivare quel club a formare giovani giocatori.
Di conseguenza, se da un lato lâ??avvocato generale
ritiene giustificato lâ??obbligo di inserire nel
relativo elenco
un
numero predefinito di giocatori del vivaio, dallâ??altro egli non vede la logica
â??
dal punto di vista della formazione
â??
di
estendere la definizione di giocatore del vivaio
a giocatori
al di
fuori di un
determinato club, ma allâ??interno del
relativo campionato nazionale.
Le stesse considerazioni valgono per lâ??obiettivo di migliorare lâ??equilibrio competitivo delle squadre. Se tutti i club
fossero obbligati, attraverso le disposizioni impugnate,
a formare giovani giocatori, probabilmente lâ??equilibrio
competitivo complessivo delle squadre aumenterebbe. Anche in questo caso, lâ??obiettivo
è
vanificato nella misura in
cui i club
possono
ricorrere ai giocatori del vivaio di altri club dello stesso camp
ionato.
Lâ??avvocato generale conclude, pertanto, che
le disposizioni impugnate non sono coerenti e, quindi, non sono
idonee a raggiungere lâ??obiettivo della formazione di giovani giocatori: i giocatori del vivaio non dovrebbero
comprendere giocatori proveni
enti da club diversi da quello di cui trattasi
.
IMPORTANTE:
Le conclusioni dellâ??avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dellâ??avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella
causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente agli Stati membri, nellâ??ambito di una controversi
a della quale sono
investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un atto
dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformement
e alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.
li su «
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”
â??
(+32) 2 2964106
.