
(AGENPARL) – gio 16 febbraio 2023 Il VICE PRESIDENTE CAROSSO E L’ASSESSORE CAUCINO: «IN ARRIVO PIU’ DI 850 MILA EURO PER I COMUNI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE».
Il provvedimento è stato affrontato stamane dalla giunta regionale che ha stabilito i criteri di ripartizione. Il vicepresidente Carosso e l’assessore Caucino: «Passo fondamentale: il Piemonte si conferma una regione attenta ai più fragili e alle loro necessita’ sulle quali continueremo a investire».
Il Piemonte si conferma sempre di più una Regione attenta alle esigenze delle persone più fragili, sostenendo l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La giunta regionale, riunita stamattina, su proposta dell’assessore regionale alla Casa, Chiara Caucino, ha deliberato di ripartire le risorse del «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», 865.117,79 euro che consentiranno ai Comuni la progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (i cosiddetti “Peba”), cui sono tenuti per legge.
I Piani eliminazione barriere architettoniche sono disciplinati dalla Legge.
L’esecutivo regionale ha deciso di rinviare a un successivo provvedimento l’iscrizione delle risorse statali nel bilancio regionale mediante l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nell’ambito della Missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programma 0802 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”», a seguito del trasferimento delle stesse da parte della Presidenza del Consiglio.La giunta ha quindi poi deciso di demandare al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi.
Per consentire l’utilizzo delle risorse assegnate al Piemonte, è stato previsto un criterio di ripartizione basato sulla suddivisione dei Comuni del Piemonte in fasce di popolazione e attribuendo ad ogni fascia un contributo fisso come di seguito indicato:
Il primo gruppo è costituito dai Comuni con popolazione tra 5mila e 2mila abitanti, prevedendo un contributo di 8mila euro; il secondo gruppo è costituito dai Comuni, in ordine di popolazione crescente, da 20.001 a 40mila abitanti, prevedendo un contributo di euro 10mila euro; il terzo gruppo è costituito dai Comuni, in ordine di popolazione crescente, da 40.001 a 106.000 abitanti, prevedendo un contributo di euro 15mila euro; il quarto gruppo è costituito dai Comuni con popolazione superiore ai 105.000 abitanti, prevedendo un contributo di 20mila euro.
Ci sono poi un quinto gruppo costituito dai Comuni, in ordine di popolazione decrescente, da 4999 a 1000 abitanti, con la previsione di un contributo di 4mila euro e un sesto gruppo di Centri con una popolazione inferiore ai mille abitanti, in ordine di popolazione decrescente, a cui andrà un contributo di 2mila euro.
Le risorse verranno assegnate ai Comuni che manifesteranno il loro interesse a seguito di comunicazione formale e dettagliata da parte del Settore regionale Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare. Le richieste dei Comuni verranno gestite a seguito di istanza inviata in formato elettronico sull’applicativo informatico regionale «Epico».
Le eventuali risorse residue verranno ripartite proporzionalmente tra le città aderenti, a seconda del gruppo di appartenenza.
Spiegano il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e l’assessore regionale alle Politiche della Casa, Chiara Caucino: «Purtroppo, nonostante gli sforzi adottati in questi anni, il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, specie nelle aree più degradate dove spesso insistono gli edifici di edilizia pubblica residenziale, rimane un vulnus. Occorre impegnarci sempre di più per aumentare il benessere dei più fragili, eliminando tutti quegli ostacoli che, di fatto, impediscono una vita normale. In questo senso i più di 850 mila euro che arriveranno in Piemonte rappresentano un’opportunità fondamentale, che è nostro compito gestire nel migliore dei modi». «Ricordo ancora – concludono Carosso e Caucino – che il livello di civiltà di un popolo si misura sulle attenzioni che riserva ai disabili».
I dati della popolazione Piemontese, tratti dall’ultimo censimento Istat delineano la seguente situazione:
– Comuni della Regione Piemonte sono 1.180 con una popolazione così suddivisa:
– Comuni sopra i 20.000 abitanti = 32
– Comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti = 103
– Comuni tra 4.999 e 4.000 abitanti = 35
– Comuni tra 3.999 e 3.000 abitanti = 66 Comuni tra 2.999 e 2.000 abitanti = 98
– Comuni tra 1.999 e 1.000 abitanti = 242 Comuni sotto i 1.000 abitanti = 604
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Marco Traverso
Testo Allegato:
Di
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COMUNICATO STAMPA n. 32
/23
Lussemburgo, 16 febbraio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
393/21 | Lufthansa Technik AERO Alzey
La Corte precisa la nozione di «circostanze eccezionali» che consentono
l’esecuzione di una
decisione certificata come titolo esecutivo europeo
Il giudice nazionale dello Stato membro dellâ??esecuzione deve assicurarsi della sospensione del procedimento
quando l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo euro
peo è stata sospesa nello Stato
membro dâ??origine
Il 14 giugno 2019, l’Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld, Germania) ha notificato
un'ingiunzione di pagamento allâ??Arik Air Limited per il recupero di un credito di EUR 2 292 993,32 a
f
avore
della
Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (in prosieguo: la «Lufthansa») e successivamente ha emesso, il 24 ottobre
2019, un titolo esecutivo europeo e, il 2 dicembre 2019, un certificato di titolo esecutivo europeo.
Un ufficiale giudiziario operante i
n Lituania è stato adito dalla Lufthansa per dare esecuzione a tale titolo esecutivo
nei confronti dellâ??Arik Air.
Questâ??ultima società ha presentato dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul
Meno, Germania) una domanda
1
di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e di cessazione del recupero
forzato del credito. Essa ritiene che il Tribunale circoscrizionale di Hünfeld le abbia notificato in modo irregolare gli
atti processuali, il che avrebbe comportato lâ??inoss
ervanza del termine che le avrebbe consentito di opporsi
all’ingiunzione di pagamento di cui trattasi.
In Lituania, lâ??Arik Air ha anche chiesto all'ufficiale giudiziario di sospendere il procedimento di esecuzione fino alla
decisione definitiva del Tribuna
le del Land, di Francoforte sul Meno, il che è stato rifiutato dall’ufficiale giudiziario in
quanto, a suo avviso, in simili circostanze la normativa nazionale non consentiva una sospensione.
Con un’ordinanza dell’aprile 2020, il Tribunale del Land, di Fra
ncoforte sul Meno,
ritenendo
segnatamente che lâ??Arik
dell’esecuzione forzata del titolo esecutivo europeo di cui trattasi al deposito di una garanzi
a di EUR 2
000
000.
Con un'ordinanza emessa nel giugno 2020, il Kauno apylinkÄ?s teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania) ha
respinto il ricorso proposto dallâ??Arik Air avverso la decisione dell'ufficiale giudiziario che rifiutava di sospendere tale
procedimento di
esecuzione.
sospendendo il procedimento di esecuzione di cui trattasi, in attesa della decisione definitiva del giudice tedesco
sulle doman
de dellâ??Arik Air. Tale giudice ha ritenuto che, stante il rischio di un danno sproporzionato che poteva
1
Tale domanda è stata presentata in base allâ??articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consigl
io, del 21 aprile 2004,
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i cre
diti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).
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derivare dal procedimento di esecuzione avviato nei confronti dellâ??Arik Air, la presentazione di un ricorso contro il
certificato di titolo esecutivo eu
ropeo dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine fosse sufficiente a giustificare
la sospensione di detto procedimento. Inoltre, esso non ha ravvisato alcun motivo per
ritenere
Tribunale del Land, di Francoforte sul Meno, pronunciarsi
sulla fondatezza della domanda di sospensione degli atti
di esecuzione.
AukÅ¡Äiausiasis Teismas (Corte Suprema
Adita da tale organo giurisdizionale, la Corte apporta precisazioni circa il significato e la portata della nozione di
«circostanze eccezionali» che consentono al giudice o a
ll'autorità competente nello Stato membro dellâ??esecuzione, ai
sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004
2
, di sospendere l’esecuzione di una decisione certificata come
titolo esecutivo europeo nello Stato membro dâ??origine.
Giudizio della Corte
In
regolamento n. 805/2004, si riferisce a una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una
decisione certificata com
e titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia impugnato, nello Stato membro
tale debitore a un rischio reale di danno partico
larmente grave. Il risarcimento di tale danno, in caso di
estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze relative al pro
Stato membro d’origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo
esecutivo europeo.
Nel giungere a tale conclusione, la Corte osserva, anzitutto, che la nozione d
i «circostanze eccezionali» è una
nozione autonoma del diritto dellâ??Unione. A tal riguardo, lâ??impiego, da parte del legislatore dellâ??Unione, della nozione
di cui trattasi dimostra che non intendeva limitare la portata di tale disposizione alle sole situazi
oni di forza
maggiore che risultano, in linea generale, da eventi imprevedibili ed ineluttabili dovuti a una causa estranea al
debitore. Di conseguenza, si deve ritenere che la facoltà di sospendere il procedimento di esecuzione di una
decisione certificat
a come titolo esecutivo europeo sia riservata ai casi in cui la prosecuzione dell’esecuzione
esporrebbe il debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave, il cui risarcimento sarebbe impossibile o
estremamente difficile in caso di esito positiv
o del ricorso o della domanda proposta dal medesimo nello Stato
membro dâ??origine. L'avvio di tale procedimento giurisdizionale, da parte del debitore, costituisce del resto una
ente dello Stato membro
dellâ??esecuzione, dell'esistenza di circostanze eccezionali.
membro d’origine e quelli dello Stato membro dell’esec
uzione implica che questi ultimi non sono competenti ad
esaminare, nell’ambito di una domanda di sospensione del procedimento di esecuzione, una decisione relativa ad
un credito non contestato adottata nello Stato membro d’origine o la sua certificazione c
ome titolo esecutivo
europeo. Pertanto, i giudici o le autorità dello Stato membro dell’esecuzione hanno un margine di discrezionalità
2
In forza di tale disposizione, intitolata «Sospensione o limitazione dellâ??esecuzione»:
«Se il debitore ha
â??
impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda d
i riesame ai sensi dellâ??articolo 19, o
â??
chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dellâ??articolo 10,
il giudice o lâ??autorità competente dello Stato membro dellâ??esecuzione può, su istanza del debitore,
a)
limit
are il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
b)
subordinare lâ??esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina lâ??importo, o
c)
in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione».
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Restate connessi
!
limitato per quanto riguarda la valutazione delle circostanze in base alle quali è possibile accogliere una domanda di
so
spensione dellâ??esecuzione. In sede di esame di una siffatta domanda, detti giudici o autorità devono limitarsi, al
fine di accertare lâ??esistenza di circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione, a ponderare lâ??interesse del
creditore, consistente ne
l procedere ad unâ??esecuzione immediata della decisione relativa al suo credito, con quello
del debitore, consistente nellâ??evitare danni particolarmente gravi e irreparabili o difficilmente riparabili.
In secondo luogo, la Corte precisa che l’articolo 23
del regolamento n. 805/2004 consente l’applicazione contestuale
3
, ma non consente
l’applicazione contestuale di una di queste due misure con quella della s
ospensione del procedimento di esecuzione
In terzo luogo, la Corte dichiara che, qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo
sia stata sospesa nello Stato membro d’origine e il certificato di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n.
805/2004 sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, quest’ultimo è tenuto a sospendere,
sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest’ultimo Stato
4
.
IM
PORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non
ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto s
tampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
3
Tali misure mirano, ri
spettivamente, a limitare il
procedimento di esecuzione a provvedimenti
conservativi
(a) e a
subordinare lâ??esecuzione alla
costituzione di una
cauzione
determinata
dal
giudice o
dal
lâ??autorità competente dello Stato membro dellâ??esecuzione
(b).
4
Su tale punto, la Corte si pronuncia in base allâ??articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto
con lâ??articolo 11 dello
stesso.
Lâ??articolo 6 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo
esecutivo europeo», al suo paragrafo 2, così dispone:
«Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stat
a sospesa o limitata, viene
rilasciato, su istanza presentata in qualunque mo
mento al giudice dâ??origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione
dellâ??esecutività utilizzando il modello di cui allâ??allegato IV».
Quanto allâ??articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Effetto del certificato di titolo esecu
tivo europeo», esso così recita: «Il certificato di titolo
esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dellâ??esecutività della decisione giudiziaria».