
(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Lussemburgo, 27 aprile 2022
Sentenza nella causa C-674/20
Airbnb Ireland
Una normativa regionale belga che impone ai prestatori di servizi di intermediazione
immobiliare e, in particolare, ai responsabili di una piattaforma elettronica per
servizi di alloggio di trasmettere all’amministrazione tributaria determinati dati
relativi alle transazioni delle strutture turistiche non è contraria al diritto dell’Unione
La disposizione di una normativa regionale che impone a un gestore di comunicare determinati
dati riguardanti gli esercizi ricettivi turistici ha natura fiscale e, a tale titolo, è esclusa dall’ambito di
applicazione della direttiva sul commercio elettronico
La Airbnb Ireland è una società irlandese che, per mezzo di un portale elettronico, mette in
contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono
servizi di alloggio.
Conformemente a un obbligo previsto da una legge regionale della Région de Bruxelles-Capitale
(Regione di Bruxelles-Capitale, Belgio) relativo all’imposta sugli esercizi ricettivi turistici, la Airbnb
Ireland è stata invitata a comunicare all’autorità tributaria regionale informazioni relative alle
transazioni turistiche effettuate nel corso del 2017.
Ritenendo tuttavia che la trasmissione di tali informazioni contrasti con il diritto dell´Unione e, in
particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi, la Airbnb Ireland ha adito la Cour
constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) con un ricorso diretto all’annullamento della
disposizione in questione della legge regionale controversa che impone tale obbligo di
comunicazione.
La Corte costituzionale chiede alla Corte se tale disposizione, come applicabile ai responsabili di
una piattaforma elettronica per servizi di alloggio, costituisca una disposizione fiscale
espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 1. Inoltre, tale organo
giurisdizionale nazionale chiede alla Corte se detta disposizione, prevedendo un obbligo di
trasmettere all’amministrazione tributaria dati relativi alle transazioni delle strutture turistiche,
possa ostacolare la libera circolazione dei servizi.
Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda anzitutto che la direttiva sul commercio elettronico è
stata adottata sul fondamento delle disposizioni dei Trattati che escludono dal loro ambito di
applicazione le norme fiscali, la cui adozione rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni
di tali Trattati.
La Corte osserva parimenti che i considerando della direttiva sul commercio elettronico prevedono
espressamente l’esclusione della materia fiscale dal suo ambito di applicazione.
Secondo la Corte, anche se servizi di intermediazione immobiliare come quelli forniti dalla Airbnb
Ireland sono servizi della società dell’informazione che rientrano nell’ambito di applicazione della
direttiva sul commercio elettronico, la disposizione in questione della legge regionale controversa,
come applicabile ai responsabili di una piattaforma elettronica che ha per oggetto la prestazione di
simili servizi, è inscindibile, quanto al suo contenuto, da tale legge regionale che costituisce a sua
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul
commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
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volta una normativa tributaria. Di conseguenza, essa rientra nel «settore tributario» che è
espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la compatibilità della disposizione in questione della legge
regionale controversa con il divieto di limitare la libera circolazione dei servizi nell’Unione, la Corte
constata che l’obbligo di fornire determinate informazioni relative alle transazioni delle strutture
turistiche riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal
luogo in cui tali prestatori sono stabiliti e dal modo in cui essi prestano detti servizi.
La Corte ne deduce che la disposizione della legge regionale controversa non è discriminatoria,
ma si limita a obbligare i prestatori in questione a conservare i dati relativi alle transazioni delle
strutture turistiche e a trasmetterli all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta di
quest’ultima, ai fini dell’esatta riscossione delle imposte relative alla locazione dei beni di cui
trattasi.
Per quanto concerne, in particolare, l’argomento secondo cui servizi di intermediazione
immobiliare come quelli forniti dalla Airbnb Ireland rischierebbero di essere maggiormente colpiti
dalla disposizione in questione della legge regionale controversa, la Corte osserva che questo
maggiore impatto non è altro che il riflesso di un maggior numero di transazioni alle quali tali
intermediari procedono e della loro rispettiva quota di mercato. Essa ricorda che misure il cui unico
effetto sia quello di causare costi supplementari per un determinato servizio e che incidano allo
stesso modo sulla prestazione di servizi a prescindere dallo Stato membro del prestatore non sono
tali da ostacolare la libera circolazione dei servizi.
Secondo la Corte, dal momento che essa riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione
immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro
intermediazione, la disposizione in questione della legge regionale controversa non è contraria alla
libera prestazione dei servizi nell’Unione.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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