(AGENPARL) – ven 27 gennaio 2023 You are subscribed to Press Releases for U.S. Department of State. This information has recently been updated, and is now available.
01/27/2023 01:32 PM EST
Ned Price, Department Spokesperson
The United States condemns the attack on the Azerbaijani embassy that occurred earlier today in Tehran. We echo President Aliyev’s call for a prompt investigation into this unacceptable violence. We offer our deepest condolences to the families and loved ones of those who were killed and injured today. Any attack against diplomats or diplomatic facilities anywhere is unacceptable. We remind the Government of Iran of its responsibility under the Geneva Convention to protect foreign diplomats in Iran.
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Testo Allegato:
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Ufficio
Stampa
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COMUNICATO STAM
P
A
Tregua fiscale, arriva la circolare con i chiarimenti
Fari accesi sulle definizioni agevolate della Legge di
Bilancio 2023
Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale
previste dallâultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022). Con una
circolare
âomnibusâ, le
Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalit
à per usufruire delle
norme
agevolative
volte a supportare imprese e famiglie nellâattuale situazione di crisi economica. La circolare
di oggi segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio. In
particolare, il documento
di prassi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle
irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre
2022, sul âravvedimento specialeâ previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al
periodo dâ
imposta 2021 e precedenti, sullâadesione e definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute
a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e
conciliazi
one giudiziale. Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei
debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati allâAgente della riscossione dal 2000 al
2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno
2022. Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente
(definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle
controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia a
gevolata dei giudizi
tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).
Come regolarizzare le irregolarità formali
â
Nel documento di prassi, lâAgenzia delle
Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali
occorre
versare una somma pari a
200
euro
per ciascun periodo dâimposta cui si riferiscono le violazioni
e
rimuovere le
irregolarità od omissioni
. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima
entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo
2024.
Le Entrate chiariscono
quali
violazioni possono
essere regolarizzate e quali no: t
ra gli esempi di violazioni formali
ammesse alla regolarizzazione rientra
, per esempio,
lâomessa comunicazione della proroga
o della risoluzione del contratto di locaz
ione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non
ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1°
gennaio 2023, e quelle
contenute neg
li atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni
emessi nellâambito dell
a procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Il nuovo r
avvedimento speciale
â
Il
âravvedimento operoso specialeâ introdotto dalla
Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni
validamente p
resentate relative al periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai
periodi di imposta precedenti.
Q
uest
a agevolazione permette ai
contribuenti
di
versare
un
importo pari a
un
d
iciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltr
e
allâ
imposta e agli interessi dovuti.
E
ntro il 31 marzo 2023
va effettuato il pagamento
dellâintero importo
oppure
della prima rata
nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il
31 marzo andranno
rimosse le
irregolarità
e le
omissioni
oggetto del
ravvedimento
.
La
circolare
di oggi
chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni âsostanzialiâ dichiarative
e le violazioni sostanziali âprodromicheâ alla presentazione della dichiarazione. Non sono
invece
definibili
le violazioni rilevabili ai sen
si degli articoli 36
–
bis del DPR n. 600 del 1973,
e 54
–
bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali.
Nel caso del
ravvedimento speciale
è possibile ricorrere allâistituto della compensazione. In ogni caso, p
er beneficiare della
regolarizzazione è
n
ecessario che
,
alla data del versamento di quanto dovuto o della prima
rata,
le violazioni
non siano state già contestate
con
un
atto di liquidazione, di accertamento
o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui
all
âarticolo 36
–
ter del DPR n. 600/
1973.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
â
La
legge di Bilancio ha
previst
o
la definizione agevolata degli att
i del procedimento di
accertamento riferibili ai tributi amministrati dallâAgenzia delle
E
ntrate.
In questo caso, il
beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nellâapplicazione delle sanzioni
previste nella misura di un diciottesimo
della sanzione
previst
a
dalla legge.
Possono essere
definiti:
–
gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati
entro il 31 marzo 2023
,
ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione
non impug
nati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati
successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo
5
–
ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
–
gli avvisi di accertamen
to, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero,
qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora
impugnabili; o siano notificati dallâAgenzia delle entrate successivamente a tale data,
fino al 31 marzo 2
023.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate
–
La procedura
prevista
prevede la
possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta
, lâomesso o
carente versamento
delle rate successive alla prima relative alle somme d
ovute a seguito
di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi
di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1°
gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati
la cartella di pagament
o ovvero
lâatto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre a
gli importi, anche
rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati
ancora notificati la cartella di pag
amento
oppure
lâatto di intimazione.
Nellâipotesi di
regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è
esclusa la possibilità di procede
re alla
compensazione.
Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a
prescindere dal pagamento
rateale.
La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023
la rata
da regolarizzare
deve essere scaduta, deve
quindi
essere decorso il termine ordinario
di pagamento
.
È
possibile regolarizzare
lâomesso pagamento
anche quando, alla data
del
1°
gennaio 2023
, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell
âarticolo
15
–
ter del DPR n. 602/1
973.
Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti
della riscossione
â
Dâintesa con lâAgenzia
delle entrate
–
Riscossione
, la
circolare n. 2/E
di
oggi dedica spazio ai
chiarimenti
sullo
stralcio dei debiti fino a 1.000
euro
affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dic
embre 2015 e sulla
definizione agevolata dei
carichi affida
ti agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2
022.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
–
La definizione agevolata delle
controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui
è parte lâAgenzia delle entrate ovvero lâAgenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1°
gennaio 2023 in ogni stato e gr
ado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello
instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al
valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il
giudizio da
definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non
soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di
accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti merame
nte
riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di
definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dellâintegrale importo
dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fr
uire della
compensazione prevista dallâarticolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi
dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il
30 giugno, 30 settembre, 20
dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Roma,
27 gennaio 2023
AGENZIA DELLE ENTRATE
Via
Giorgione, 106
â
0014
7
ROMA
|
http://www.agenziaentrate.gov.it
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06.50545093
entrate
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