(AGENPARL) – gio 15 dicembre 2022 Corte di giustizia UE
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
[Conclusioni nella causa][C-700/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/21) – O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (IT)
(Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Rispetto della vita privata e familiare – Motivi di rifiuto facoltativo della consegna – Cittadini di paesi terzi residenti o residenti nel territorio dello Stato membro)
Mandato d’arresto europeo: secondo l’Avvocato generale, una legge nazionale non può impedire in modo assoluto alle Autorità giudiziarie di rifiutare la consegna di un cittadino di uno Stato terzo che risieda nel territorio, senza valutare i legami con quest’ultimo.
La questione pregiudiziale, rimessa alla Grande Sezione della Corte di Giustizia, ha ad oggetto il Mandato d’Arresto Europeo e la possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino di uno Stato terzo, colpito da mandato, per tutelarne il diritto alla vita privata e familiare .
La Corte d’Appello di Bologna si è occupata della procedura di consegna di un imputato alla Romania; ha accertato che l’interessato, cittadino moldavo, è stabilmente radicato in Italia dal punto di vista familiare e lavorativo.
La legge italiana, però, limita la facoltà di rifiutare la consegna della persona che dimori o risieda in Italia ai soli cittadini italiani e dell’Unione, ad esclusione dei cittadini di Paesi terzi[1](#_ftn1).
La Corte d’Appello di Bologna si è rivolta alla Corte costituzionale italiana, che ha a sua volta adito la Corte di Giustizia per l’interpretazione della decisione-quadro sul Mandato d’Arresto Europeo[2](#_ftn2).
La Corte di Giustizia dovrà chiarire se sia compatibile con il diritto fondamentale alla vita privata e familiare dell’interessato, riconosciuto dalla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione, una normativa, come quella italiana, che precluda in modo assoluto e automatico di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi, che dimorino o risiedano sul suo territorio.
Nelle sue conclusioni rese in data odierna, l’Avvocato GeneraleCAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA ritiene che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002[3](#_ftn3) si oppone a una normativa nazionale che impedisce in modo assoluto alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che risiedono o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che hanno con quest’ultimo.
I criteri pertinenti per stabilire un legame sufficiente tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione sono quelli che, nel complesso, consentono di presumere che, una volta scontata la pena in tale Stato, le possibilità di reinserimento della persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, sono maggiori che nello Stato membro di emissione.
Il periodo di soggiorno precedente, la natura e le condizioni di soggiorno della persona ricercata, nonché i suoi legami familiari, linguistici, culturali, di lavoro, sociali ed economici con lo Stato membro di esecuzione sono fattori che devono essere ponderati dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
[1] Si veda l’art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che enumera i motivi di rifiuto facoltativi della consegna
[1] Decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
[1] L’articolo 4 («Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo»), punto 6 prescrive:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione quando il [MAE] sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà nei confronti di una persona ricercata che sia o risieda nello Stato membro di esecuzione e che si impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al diritto nazionale;
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IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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[1](#_ftnref1)Si veda l’art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che enumera i motivi di rifiuto facoltativi della consegna
[2](#_ftnref2) Decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
[3](#_ftnref3) L’articolo 4 («Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo»), punto 6 prescrive:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione quando il [MAE] sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà nei confronti di una persona ricercata che sia o risieda nello Stato membro di esecuzione e che si impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al diritto nazionale;
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