(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2021 - (AGENPARL) – Roma, 12 apr 2021- “Emendamento a mia prima firma per istituire un Fondo da 10 milioni di euro per aiutare papà e mamme separati e divorziati, in difficoltà col lavoro per il Covid, a pagare l’assegno di mantenimento a figli e coniugi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.
_Segue testo dell’emendamento_
AS 2144
EMENDAMENTO
SALVINI, PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI
ART. 12
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 12-bis.
(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la conti-nuità di versamento dell’assegno di mantenimento)
1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività la-vorativa, il regolare versamento dell’assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell’Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l’assegno di manteni-mento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.
4. Qualora il genitore inadempiente chieda l’attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge.”.