(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2026 - (AGENPARL) – Roma, 7 aprile 2026 – L’INPS, con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, chiarisce l’ambito di applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, prorogato dalla legge di Bilancio 2026 in favore dei lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata.
L’incentivo era già riconosciuto, sulla base della normativa previgente, ai lavoratori che avevano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata ordinaria e avevano scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
La misura consente ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive, che decidono di continuare a lavorare pur avendo maturato i requisiti pensionistici, di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a proprio carico relativa all’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS).
A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro non è più tenuto al versamento della quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, a partire dalla prima decorrenza utile per il pensionamento successiva alla scelta effettuata. Dalla stessa data, la quota di contribuzione a carico del lavoratore è corrisposta direttamente in busta paga.
In base a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), tali importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali.
La facoltà di avvalersi dell’incentivo, come già indicato nella circolare n. 19 del 25 febbraio 2026, riguarda:
Restano ferme le specifiche condizioni previste per alcune categorie di lavoratori iscritti a gestioni previdenziali particolari, tra cui il Fondo volo e il settore autoferrotranvieri, nonché le disposizioni relative ai casi di cessazione dell’incentivo secondo la normativa vigente.
La misura si inserisce nel quadro degli strumenti volti a favorire la permanenza volontaria nel mercato del lavoro dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per il pensionamento, garantendo al tempo stesso continuità contributiva per la quota a carico del datore di lavoro e maggiore flessibilità nelle scelte individuali.
Per accedere al beneficio, il lavoratore interessato deve presentare apposita richiesta all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti e comunica l’esito della domanda al lavoratore e al datore di lavoro attraverso il servizio di “Comunicazione bidirezionale”. Solo a seguito dell’accoglimento della domanda il datore di lavoro può applicare la misura e adeguare i relativi adempimenti contributivi.
Restano ferme le istruzioni operative già fornite dall’Istituto con le circolari n. 82 del 2023, n. 102 del 2025 e n. 19 del 2026, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione della circolare INPS n. 42 del 3 aprile 2026 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it