(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2026In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Come e dove pagare. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Moduli di pagamento e servizi online. I contribuenti che hanno necessità di recuperare i moduli da utilizzare per il pagamento delle rate, possono ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.
Cosa prevede la Rottamazione-quater. La definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.