(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2026 - (AGENPARL) – Thu 26 February 2026 CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XVII LEGISLATURE/XVII LEGISLATURA
Proposta di legge regionale
n. 10
Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione
dell’Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità
organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo
2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e
della sicurezza)).
presentata dai Consiglieri AGGRAVI, PETEY, LATTANZI, VIERIN Laurent e BELLORA
il 25 febbraio 2026
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
RELAZIONE
La legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1,
ha istituito presso il Consiglio regionale l’
Osservatorio regionale permanente sulla
legalità e sulla criminalità organizzata e di
tipo mafioso, quale strumento di
promozione della conoscenza e del
monitoraggio dei fenomeni di infiltrazione
criminale, nonché di diffusione della
cultura della legalità, mediante la raccolta
e l’analisi di dati e informazioni non
soggetti a vincoli di riservatezza o
segretezza.
Le relazioni sull’attività svolta nel biennio
più recente attestano un progressivo
consolidamento
delle
iniziative
sensibilizzazione,
formazione
coinvolgimento della comunità, con
particolare attenzione:
– ai percorsi educativi (ad esempio
progetti rivolti ai giovani ed eventi
aperti al pubblico);
– alla dimensione della prevenzione
amministrativa e della legalità quale
fattore organizzativo e di qualità
dell’azione pubblica;
– alla lettura dei fenomeni in chiave non
emergenziale,
rischio
infiltrazione e distorsione economica e
sociale. In tale quadro, l’esperienza
applicativa
maturata
evidenzia
l’opportunità di un aggiornamento
normativo orientato a tre obiettivi:
– rafforzare la rappresentatività e la
rete territoriale dell’Osservatorio,
rendendo
esplicita
partecipazione del sistema regionale
(con particolare riferimento ai profili
educativi e sociali), e confermando il
coinvolgimento di enti locali, parti
sociali, ordini e associazionismo;
– chiarire e rendere più operative le
funzioni, razionalizzando alcune
previsioni e allineandole allo
schema-tipo definito in sede di
Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome;
– superare il modello di supporto
“organico” (comitato tecnico) a
favore di un supporto “funzionale”
(consulenze specialistiche mirate),
per garantire assistenza tecnicoscientifica e metodologica alle
attività dell’Osservatorio in relazione
esigenze,
progetti
programmazione, nel rispetto della
disciplina sugli incarichi esterni e sui
contratti pubblici, nonché dei
principi di trasparenza, imparzialità e
contenimento della spesa.
Tale scelta appare coerente con l’esigenza tra l’altro evidenziata anche nelle relazioni
annuali – di superare una logica
prevalentemente descrittiva, consolidando
una capacità stabile dell’Osservatorio di
produrre
analisi,
supportare
programmazione e diffondere buone
pratiche, così da sviluppare una cultura
della legalità capace di incidere in modo
concreto sui comportamenti amministrativi
e civici.
In questa prospettiva, la proposta di legge
mira a rendere l’Osservatorio più stabile
nel ciclo istituzionale, più rappresentativo
nella sua composizione e più strutturato
sotto
profilo
metodologico,
valorizzando il raccordo con la
Commissione consiliare competente e con
i tavoli e gli organismi pubblici di
coordinamento in materia di legalità.
La presente proposta di legge si compone
di otto articoli.
L’articolo 1 integra la composizione
dell’Osservatorio con l’ingresso degli
Assessori competenti in materia di
istruzione e di politiche sociali (o loro
delegati).
Questa
scelta
risponde
all’esigenza di presidiare in modo più
organico due dimensioni decisive per la
prevenzione: da un lato, la formazione e
l’educazione alla legalità, quale leva
culturale e civica; dall’altro, l’attenzione ai
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
contesti di fragilità sociale, che possono
costituire terreno di esposizione a
fenomeni di illegalità e condizionamento.
La scelta rafforza quindi il carattere
trasversale dell’Osservatorio, mantenendo
al contempo una chiara distinzione di ruoli
tra funzioni di indirizzo, supporto e
raccordo istituzionale.
L’articolo 2 modifica il vigente articolo 3
operando una razionalizzazione delle
funzioni in capo all’Osservatorio al fine
renderle maggiormente allineate a quelle
definite dallo schema-tipo adottato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province
autonome, tra cui:
– l’esplicito richiamo anche a fenomeni
come lavoro irregolare, corruzione,
usura, estorsione e riciclaggio;
– la promozione di seminari tematici e
iniziative di sensibilizzazione e buone
pratiche amministrative;
– l’inserimento di una funzione specifica
per iniziative rivolte a studenti e
docenti, con possibilità di bandi per
borse/premi di studio su percorsi
coerenti con le finalità della legge.
Nella nuova formulazione è tra l’altro
introdotta l’adozione di un programma
annuale dei lavori e delle iniziative da
attuare nell’anno successivo e viene
precisato lo svolgimento delle funzioni
in collaborazione con la Commissione
consiliare competente e con i
tavoli/organismi di coordinamento tra
amministrazioni pubbliche, in raccordo
con la Commissione parlamentare
antimafia.
Con l’articolo 3 si introduce la previsione
della costituzione con deliberazione del
Consiglio regionale e rinnovo all’inizio di
legislatura,
rendendo
così
l’Osservatorio stabilmente coerente con il
ciclo istituzionale.
Gli articoli 4 e 5 superano l’assetto
previgente del “comitato tecnico” quale
supporto alle attività dell’Osservatorio. In
particolare, l’articolo 4 introduce la
possibilità di conferire incarichi di
consulenza specialistica o di affidare a
terzi l’esecuzione di servizi, previa verifica
dell’assenza, all’interno degli organici del
Consiglio regionale, di professionalità
idonee a svolgere le specifiche attività
richieste, mentre l’articolo 5 elimina le
disposizioni non più coerenti con il nuovo
modello. Tali strumenti sono finalizzati a
garantire un supporto tecnico-scientifico e
metodologico in materia di studio, analisi,
monitoraggio e valutazione, anche
attraverso l’elaborazione di dati, rapporti,
relazioni e proposte operative. La scelta di
un modello fondato sull’attivazione mirata
di competenze specialistiche risponde a
esigenze di maggiore efficacia e
flessibilità organizzativa, consente di
definire incarichi con obiettivi e risultati
attesi e rafforza la tracciabilità e il
controllo della spesa. Il supporto tecnico
viene così ricondotto a una logica
pienamente
funzionale
programmazione
annuale,
evitando
automatismi e garantendo proporzionalità
tra bisogni, attività e risorse.
L’articolo 6 introduce la facoltà di
sottoscrivere protocolli con l’Università
della Valle d’Aosta, altre università, enti
di ricerca e soggetti istituzionali, anche
per attivare tirocini curriculari: uno
strumento coerente con la necessità,
emersa anche nelle relazioni, di
consolidare competenze e collaborazione
scientifica e formativa.
L’articolo 7 introduce disposizioni
transitorie: il rinnovo dell’Osservatorio
entro 60 giorni dall’entrata in vigore e
l’adeguamento del regolamento entro 30
giorni dall’insediamento, unitamente agli
adempimenti di programmazione annuale.
Infine, l’articolo 8 prevede uno
stanziamento a decorrere dall’anno 2026
pari ad euro 30.000. La quantificazione
dell’onere annuale, confermata in euro
30.000, è coerente con l’impianto già
previsto dalla normativa vigente e risulta
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
adeguata a sostenere un insieme di attività
quali: iniziative formative e divulgative,
supporti specialistici mirati (analisi,
ricerca, valutazione), produzione di
materiali e strumenti di comunicazione
istituzionale, nonché eventuali progetti di
sensibilizzazione rivolti a scuole e
amministratori locali. L’impostazione
adottata consente di modulare le spese in
funzione del programma annuale e delle
priorità individuate, garantendo al
contempo trasparenza e controllabilità
delle attività finanziate.
In sintesi, la proposta di legge interviene
per consolidare l’Osservatorio come
strumento stabile di supporto al sistema
regionale di prevenzione e promozione
della
legalità,
rafforzandone
rappresentatività,
programmazione
capacità operativa. L’obiettivo è passare da
un’impostazione
prevalentemente
descrittiva a un modello capace di
produrre
analisi,
sostenere
programmazione,
diffondere
buone
pratiche e contribuire alla crescita di una
cultura della legalità con ricadute concrete
sui comportamenti amministrativi e civici,
nel pieno rispetto delle competenze e delle
prerogative istituzionali.
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
Art. 1
(Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio
2022, n. 1)
Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2
febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell’Osservatorio
regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità
organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge
regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative
regionali per la promozione della legalità e della
sicurezza)), è sostituito dal seguente:
“1. L’Osservatorio è composto:
a) dal Presidente del Consiglio regionale, che lo
presiede;
b) dal Vicepresidente del Consiglio regionale,
individuato in modo da garantire l’equilibrio tra
la maggioranza e la minoranza in riferimento
alla carica di Presidente;
c) dal Presidente della Commissione consiliare
competente;
d) dal Presidente della Regione;
e) dall’Assessore competente in materia di
istruzione, o suo delegato;
f) dall’Assessore competente in materia di
politiche sociali, o suo delegato;
g) dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio
comunale di Aosta, o suo delegato;
h) dal Presidente del Consiglio permanente degli
enti locali (CPEL), o suo delegato;
i) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni
sindacali
maggiormente
rappresentative in ambito regionale;
j) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni
datoriali
maggiormente
rappresentative in ambito regionale;
k) da due rappresentanti designati dagli ordini
professionali;
l) da un rappresentante designato dalla Camera
valdostana delle imprese e delle professioni
Chambre valdôtaine des entreprises et des
activités libérales;
m) da due rappresentanti designati di concerto dalle
associazioni antimafia, antiusura, antiracket e
dei consumatori operanti sul territorio regionale.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 3)
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
L’articolo 3 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Funzioni dell’Osservatorio)
L’Osservatorio è organismo di supporto della
Regione in materia di conoscenza e monitoraggio
dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata,
nonché di promozione della cultura della legalità.
L’Osservatorio esercita le seguenti funzioni:
a) verifica l’attuazione a livello regionale della
normativa statale e degli indirizzi del
Parlamento con riferimento al fenomeno
mafioso e alle altre principali organizzazioni
criminali;
b) raccoglie, analizza e mette a disposizione
documentazione libera da vincoli di riservatezza
e/o segretezza relativa alla presenza della
criminalità organizzata nel territorio regionale,
fermo restando il rispetto delle norme vigenti in
materia di trattamento dei dati;
c) analizza le principali cause dei fenomeni di
infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare,
della corruzione, dell’usura, dell’estorsione e del
riciclaggio presenti nel territorio regionale;
d) contribuisce all’individuazione e alla diffusione
di linee guida e buone pratiche per la
promozione della cultura della legalità, da
condividere con le altre Regioni e gli enti locali,
nonché
Coordinamento
delle
Commissioni e degli Osservatori sul contrasto
alla criminalità organizzata istituito presso la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province
autonome;
e) promuove seminari tematici e iniziative
regionali di carattere culturale e sociale, di
informazione, di sensibilizzazione, di dibattito
pubblico e di buone pratiche amministrative in
materia di educazione alla legalità e di contrasto
alla criminalità organizzata e mafiosa sul
territorio regionale, nonché il coordinamento di
quelle organizzate dagli enti locali e dai
rappresentanti del mondo sindacale, del lavoro e
dell’associazionismo;
f) definisce annualmente le linee prioritarie delle
politiche regionali in materia di legalità e di
sicurezza di cui all’articolo 3 della legge
regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
iniziative regionali per la promozione della
legalità e della sicurezza);
g) formula, nelle materie di propria competenza, di
propria iniziativa o su richiesta, osservazioni e
pareri su progetti di legge di atti amministrativi
regionali;
h) cura la pubblicazione e l’aggiornamento, sul sito
istituzionale del Consiglio regionale, dei dati e
delle
informazioni
raccolti
nell’ambito
dell’attività svolta;
i) promuove iniziative rivolte agli studenti e ai
docenti di ogni ordine e grado per favorire
l’educazione alla legalità e ai valori
costituzionali e civici. A tal fine, d’intesa con
l’Assessorato competente in materia di
istruzione o con altri enti, possono essere
previsti bandi per l’assegnazione di borse di
studio o premi a studenti valdostani che si siano
distinti per merito scolastico o per studi,
ricerche o tesi di laurea coerenti con le finalità
della presente legge.
L’Osservatorio, entro il 30 settembre di ogni anno,
trasmette all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale il programma dei lavori e delle iniziative
da attuare nell’anno successivo, con la previsione
della relativa spesa. Il programma è esaminato e
approvato dall’Ufficio di Presidenza medesimo,
entro il 31 dicembre.
L’Osservatorio svolge le proprie funzioni in
collaborazione con la Commissione consiliare
competente, con i tavoli e gli organismi istituzionali
di confronto e coordinamento tra le amministrazioni
pubbliche in materia di legalità e in raccordo con la
Commissione parlamentare antimafia.
I consiglieri regionali possono richiedere
all’Osservatorio notizie e informazioni connesse allo
svolgimento delle sue funzioni. “.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 4)
L’articolo 4 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Costituzione e durata)
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
L’Osservatorio è costituito dal Consiglio regionale
con propria deliberazione, ed è rinnovato all’inizio di
ogni legislatura. “.
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 5)
L’articolo 5 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Attività di supporto alle funzioni dell’Osservatorio)
Per garantire il pieno ed efficace svolgimento delle
funzioni assegnate all’Osservatorio, possono essere
conferiti incarichi di consulenza specialistica o
stipulati contratti di appalto di servizi, nel rispetto
della disciplina regionale e nazionale vigente in
materia di incarichi esterni e di contratti pubblici,
nonché dei principi di trasparenza, pubblicità,
imparzialità e contenimento della spesa pubblica.
Gli incarichi e i contratti di cui al comma 1 sono
finalizzati a fornire supporto tecnico-scientifico e
metodologico in relazione a specifiche attività di
studio, analisi, monitoraggio e valutazione
dell’Osservatorio, con particolare riferimento alla
raccolta
elaborazione
dati,
predisposizione di rapporti e relazioni, nonché
all’assistenza nella definizione di proposte operative
e di indirizzo.
Alle finalità di cui al comma 1 si provvede con
provvedimento del dirigente della struttura
organizzativa
competente,
richiesta
dell’Osservatorio e previa deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza.
L’assegnazione a terzi delle specifiche attività di
supporto di cui al presente articolo è comunque
subordinata al preventivo accertamento dell’assenza,
all’interno del Consiglio regionale, di professionalità
idonee a svolgere le specifiche attività richieste
dall’Osservatorio.”.
Art. 5
(Modificazione all’articolo 6)
Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 1/2022 è abrogato.
Art. 6
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
(Inserimento dell’articolo 7bis)
Dopo l’articolo 7 della l.r. 1/2022 è inserito il seguente:
“Art. 7bis
(Protocolli con Università, enti di ricerca ed altri
soggetti istituzionali)
L’Osservatorio, per le finalità di cui agli articoli 1 e
3, può promuovere la sottoscrizione di protocolli
d’intesa con l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste, altre università
nonché enti di ricerca e altri soggetti istituzionali
operanti nel medesimo settore, anche per
l’attivazione di tirocini curriculari.”.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
Il Consiglio regionale provvede al rinnovo
dell’Osservatorio entro sessanta giorni alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Entro trenta giorni dal suo insediamento, l’Osservatorio
adegua il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5,
della l.r. 1/2022, alle disposizioni di cui alla presente
legge. Nel medesimo termine, l’Osservatorio provvede,
altresì, agli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 3,
della l.r. 1/2022, come sostituito dall’articolo 2.
Art. 8
(Disposizione finanziaria)
L’onere complessivo derivante dall’applicazione della
presente legge è valutato in annui euro 30.000 a
decorrere dall’anno 2026.
L’onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per il triennio 2026/2028 nella
Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese
correnti) e trova copertura nelle risorse iscritte nel
medesimo bilancio, già stanziate ai sensi dell’articolo 10
della l.r. 1/2022.
Per l’applicazione della presente legge, l’Ufficio di
Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del
dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti
Atti del Consiglio
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
XVII Legislatura – Proposta di legge regionale n. 10
variazioni al documento tecnico di accompagnamento al
bilancio e al bilancio finanziario gestionale.
