(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2026 - (AGENPARL) – Fri 20 February 2026 PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PASTORELLA, BONETTI, D’ALESSIO, GRIPPO, ONORI, RUFFINO, SOTTANELLI
Disposizioni in materia di utilizzo da parte dei minori di servizi di chatbot di intelligenza
artificiale generativa
ONOREVOLI COLLEGHI! – Da tempo si osserva la rapida diffusione degli strumenti di intelligenza
artificiale tra gli adolescenti e il crescente utilizzo degli stessi per finalità di supporto emotivo e
di orientamento nelle scelte personali. Secondo il rapporto di Save the Children “XVI Atlante
dell’Infanzia Senza filtri – 2025”, il 92,5 per cento degli adolescenti dichiara di utilizzare strumenti
di intelligenza artificiale (il 30,9 per cento di loro li utilizza tutti i giorni o quasi e il 43,3 per cento
qualche volta a settimana). Dato particolarmente rilevante, invece, è rappresentato da un 42 per
cento circa di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni che affermano di averli usati per chiedere aiuto
in momenti in cui si sentiva triste, solo o ansioso, oppure per chiedere consigli su scelte
importanti riguardanti relazioni, sentimenti, scuola e lavoro. Dati, atteggiamenti e approcci di
questo tipo, evidenziano la funzione di conforto emotivo che tali strumenti possono assumere.
Ulteriori evidenze empiriche confermano che l’interazione con i chatbot non si limita a un impiego
“strumentale”, ma assume spesso una valenza relazionale ed emotiva, soprattutto nelle fasce di
età più giovani. L’indagine nazionale di Fondazione Carolina, condotta su un campione di 1.300
adolescenti tra i 13 e i 19 anni, evidenzia che tra i minori di 15 anni è molto diffuso l’uso “emotivo”
per “sfogarsi senza essere giudicati” (27 per cento), o per cercare uno “spazio sicuro” per
confidarsi (25 per cento) o un “amico digitale sempre disponibile” (28 per cento). Inoltre, il 20
per cento di loro, da un lato, percepisce un rapporto con il chatbot che va oltre la semplice
interazione e, dall’altro, dice che l’interazione con la macchina lo fa stare bene e riduce la
solitudine. Infine, il 76 per cento dei ragazzi teme che le persone possano isolarsi preferendo i
chatbot alle relazioni umane.
Il quadro dei rischi percepiti dai ragazzi appare articolato e include profili che attengono
direttamente alla qualità dei processi cognitivi e relazionali e alla tutela della persona. In tale
prospettiva, i contributi di Telefono Azzurro richiamano l’esigenza di “best interest of the child by
design” nell’ecosistema digitale e segnalano, sulla base di una ricerca svolta con la collaborazione
scientifica di IPSOS/Doxa, che tra gli effetti negativi dei chatbot di intelligenza artificiale i ragazzi
indicano la riduzione del pensiero critico (40 per cento), la riduzione delle relazioni sociali con
persone reali (35 per cento), la possibilità di confusione tra realtà e finzione (33 per cento) e il
rischio di dipendenza (25 per cento).
Considerata la particolare vulnerabilità dei minori e la natura conversazionale e personalizzata
dei chatbot, appare evidente la necessità di introdurre misure di tutela specifiche e
proporzionate, idonee a prevenire gli effetti pregiudizievoli che l’uso dell’intelligenza artificiale
può avere sulla sfera emotiva e relazionale, garantendo livelli minimi di protezione nell’accesso e
nell’uso dei servizi.
La presente proposta di legge, pertanto, interviene introducendo misure essenziali e
immediatamente operative, orientate a prevenire l’instaurazione e la persistenza di interazioni
conversazionali suscettibili di assumere, specie per i minori, una valenza di coinvolgimento
emotivo e di sostituzione relazionale, nonché a rendere effettive le distinzioni tra utenti minori e
maggiorenni e a promuovere la consapevolezza dei rischi connessi all’uso di tali servizi.
In particolare, la misura essenziale introdotta dal presente provvedimento risiede nell’obbligo,
per i fornitori delle applicazioni e i gestori delle piattaforme digitali che le distribuiscono, di
garantire che tali applicazioni non possano tenere in memoria per più di cinque giorni
conversazioni con utenti minori di diciotto anni che possono comportare un coinvolgimento
emotivo. Il limite di conservazione delle conversazioni introdotto, mira a ridurre l’accumulo di
dati e la continuità relazionale potenzialmente idonea all’instaurazione di relazioni artificiali
emotive tra l’utente e la macchina, quali relazioni di amicizia, di affetto, romantiche se non,
finanche, relazioni che simulino il rapporto paziente-psicologo o paziente-medico.
L’articolo 1 definisce come oggetto del provvedimento i chatbot di intelligenza artificiale
generativa quali servizi digitali, progettati sia per l’uso diretto sia per l’integrazione in altri
sistemi di intelligenza artificiale, idonei a interagire direttamente in linguaggio naturale con le
persone fisiche e aventi per oggetto o per effetto prevedibile quello di simulare il comportamento
umano e creare un’esperienza di conversazione personalizzata, generando un agente che
intrattiene con l’utente relazioni che possono comportare un coinvolgimento emotivo. La
definizione mira a delimitare con chiarezza l’ambito di applicazione, valorizzando gli elementi
funzionali che caratterizzano il servizio e che, in presenza di utenti minori, possono accrescere
l’esposizione a rischi specifici.
L’articolo 2 introduce un obbligo di verifica dell’età degli utenti, prevedendo che, nelle more
dell’entrata in vigore di procedure uniformi in ambito dell’Unione europea, i fornitori dei servizi
di chatbot di intelligenza artificiale generativa verifichino l’età con le modalità stabilite
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dall’approvazione della legge, in
coerenza con i principi stabiliti dalla Commissione europea, richiamando altresì la cornice
normativa nazionale indicata nel testo. La previsione intende rendere effettiva la distinzione tra
utenti minori e maggiorenni e consentire l’applicazione delle misure di tutela specificamente
previste per i minori.
L’articolo 3 reca la disciplina sostanziale di tutela dei minori nell’uso delle chatbot di intelligenza
artificiale generativa. In primo luogo, pone a carico dei fornitori delle applicazioni e dei gestori
delle piattaforme digitali che le distribuiscono l’obbligo di garantire che, per gli utenti finali
minori di diciotto anni, le applicazioni non consentano conversazioni che possono comportare un
coinvolgimento emotivo con memoria superiore a cinque giorni, introducendo un limite di
persistenza delle interazioni che mira a ridurre l’accumulo di dati e la continuità relazionale
potenzialmente idonea a favorire forme di dipendenza o coinvolgimento emotivo e a prevenire la
simulazione di relazioni di natura affettiva o di supporto personale in contesti delicati. In secondo
luogo, affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire, entro un anno
dall’approvazione della legge, linee guida in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori
che utilizzano chatbot di intelligenza artificiale generativa, sentito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e sentiti gli
operatori del settore, enti del terzo settore e associazioni di protezione dei consumatori,
prevedendo che esse includano il quadro definitorio delle tipologie di servizio, misure necessarie
a garantire trasparenza e correttezza dell’informazione e la disciplina a tutela dei minori e dei
diritti fondamentali della persona. In terzo luogo, attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni la competenza a vigilare sull’osservanza degli obblighi e a irrogare le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché il potere di ordinare la rescissione dei contratti
stipulati in violazione delle disposizioni e di adottare provvedimenti cautelari idonei a impedire
la reiterazione delle violazioni.
L’articolo 4 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
Ministero dell’istruzione e del merito, avvii campagne informative di prevenzione e di
sensibilizzazione sull’uso consapevole dei servizi di chatbot basati su intelligenza artificiale
generativa e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di
comunicazione e di soggetti privati. Tale previsione risponde all’esigenza, strettamente connessa
alla pervasività degli strumenti di intelligenza artificiale tra gli adolescenti, di rafforzare la
consapevolezza dei minori, delle famiglie e della comunità scolastica rispetto alle caratteristiche
dei servizi, alle modalità d’uso e ai profili di rischio, promuovendo comportamenti informati e
prudenti.
L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione della legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, per chatbot di intelligenza artificiale generativa si intendono i
servizi digitali, progettati sia per uso diretto sia per integrazione in altri sistemi di
intelligenza artificiale, atti a interagire direttamente attraverso un linguaggio naturale
con le persone fisiche e aventi per oggetto o per effetto prevedibile quello di simulare il
comportamento umano e creare un’esperienza di conversazione personalizzata,
generando un agente in grado intrattenere con l’utente relazioni che possono comportare
un coinvolgimento emotivo.
Articolo 2
(Verifica dell’età e tutela dei minori utenti dei servizi di chatbot di intelligenza
artificiale generativa)
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge del 23 settembre 2025, n. 132, nelle
more dell’entrata in vigore di procedure uniformi in ambito europeo, i fornitori dei servizi
di chatbot di intelligenza artificiale generativa, come definiti dall’articolo 1, verificano
l’età degli utenti.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di verifica dell’età di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi stabiliti a livello europeo.
Articolo 3.
(Disciplina dei servizi di chatbot di intelligenza artificiale generativa)
1. I fornitori delle applicazioni di chatbot di intelligenza artificiale generativa e i gestori delle
piattaforme digitali che le distribuiscono, possono conservare i dati relativi a
conversazioni intercorse con utenti di età inferiore ad anni diciotto che comportino un
coinvolgimento emotivo per un periodo non superiore a cinque giorni.
2. L’AGCOM, con proprio provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentito il parere del Garante per la Protezione dei dati
personali e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nonchè gli operatori del
settore maggiormente rilevanti, gli enti del terzo settore e le associazioni di protezione
dei consumatori maggiormente rappresentative, definisce le linee guida in materia di
tutela del benessere psicofisico dei minori che utilizzano chatbot di intelligenza artificiale
generativa. Le linee guida includono il quadro definitorio delle diverse tipologie di
servizio; le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della
correttezza dell’informazione; la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei
diritti fondamentali della persona.
3. L’AGCOM vigila sull’osservanza degli obblighi di cui al comma 2. La violazione di tali
obblighi è punita dall’Autorità con sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila
fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notifica della contestazione. L’Autorità ha altresì potere di ordinare la rescissione dei
contratti stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge e di adottare gli
opportuni provvedimenti cautelari che si rendessero necessari per impedire la
reiterazione delle violazioni.
Articolo 4
(Campagne di sensibilizzazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con
il Ministero dell’istruzione e del merito, avvia campagne informative volte alla
prevenzione e sensibilizzazione sull’uso consapevole dei servizi di chatbot basati su
intelligenza artificiale generativa e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei
principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati.
Articolo 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dalla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Trending
- USAID sotto accusa: irregolarità nella gestione di 26 miliardi di aiuti all’Ucraina
- Giustizia: Ministero e sindacati firmatari CCNL insieme. Stabilizzazione del personale frutto di sinergia istituzionale e non di mobilitazione CGIL
- L’UE approva prestito da 90 miliardi a Kiev, aggirato il veto dell’Ungheria
- Orbán: “Niente fondi UE a Kiev finché resta bloccato il petrolio Druzhba”
- CINA, TERZI (FDI): SOLIDARIETA’ AD ARTISTI DI SHEN YUN
- PEREGO (DIFESA) – PARTECIPAZIONE A CELEBRAZIONE UNITÀ D’ITALIA A SANTENA
- Referendum, Mazzetti (FI): “Anche i cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia sono per il Sì, domani evento con comunità albanese”
- Referendum: dalla Chiesa, sì a riforma restituisce fiducia cittadini nella giustizia
- AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 18 MARZO
- Referendum: Pd, separazione carriere? Nordio governa da capo corrente