(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2026(AGENPARL) – Wed 18 February 2026 https://www.aduc.it/articolo/minore+ferito+sull+autoscontro+pagano+gestore_40644.php
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Minore ferito sull’autoscontro: pagano gestore e genitore
Qualsiasi genitore sa che i bambini adorano le giostre e che è difficile dissuaderli da salire su una anche se non del tutto adatta alla loro età.
Soprattutto ogni genitore sa che non esiste giostra o gioco sicuro proprio a causa dell’imprevedibilità dei bambini e di alcuni eventi.
Cosa accade se un bambino, salito su una giostra “pericolosa”, si fa male? Se subisce un danno? Di chi è la colpa?
La risposta è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2352 del 04 Febbraio 2026 (1).
Nella sentenza è stato stabilito che la responsabilità deve essere suddivisa nella misura del 50% tra il genitore e il gestore della giostra.
Il caso.
Un minore, accompagnato dalla propria madre, decise, con il permesso della stessa, di salire sulla giostra “autoscontro”.
Durante il giro, la macchinina venne urtata violentemente ed il minore si ruppe un dente ed ebbe un trauma al rachide cervicale.
La madre, quindi, citò in giudizio il gestore della giostra che, tuttavia, declinava ogni forma di responsabilità.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che anche la mamma avesse contribuito all’evento dannoso.
La sentenza veniva appellata e la Corte d’Appello riformava parzialmente il dispositivo.
Si arrivava così in Cassazione.
La Corte precisava che “tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 c.c.”
La Corte ha, quindi, precisato che:
a) il giudizio di pericolosità attiene ad attività che, per la loro natura o per i mezzi impiegati, rendono probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un danno;
b) tale oggettiva pericolosità comporta un inasprimento dell’obbligo di diligenza, imponendo all’esercente una prova liberatoria particolarmente rigorosa;
c) per essere esente da responsabilità, non è sufficiente la prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma occorre la dimostrazione positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta a impedire l’evento, tenendo conto dello sviluppo della tecnica.
Anche attività apparentemente facili presentano un elevato rischio per soggetti sprovvisti di esperienza o minori comunque ammessi a fruirne o ad esercitarle. Il gestore ha l’onere di una prova liberatoria rigorosa, non bastando la mera prova negativa di non aver violato norme di legge.
La Corte, infine, ha statuito che la responsabilità per l’evento dannoso era da imputarsi nella misura del 50% a carico del gestore per aver violato le predette regole, e nella misura del 50% alla madre che ha tenuto una condotta imprudente non solo per aver consentito al figlio di salire su una giostra palesemente non idonea alla sua età ma anche per non essersi assicurata che vi fossero gli adeguati dispositivi di sicurezza.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
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