(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2026(AGENPARL) – Mon 09 February 2026 COMUNICATO N. 61/DIV – 9 FEBBRAIO 2026
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CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 7 E 8 FEBBRAIO 2026
Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 e 8 Febbraio 2026
6^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALCIONE MILANO
L.R. VICENZA
LECCO
LUMEZZANE
NOVARA
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PERGOLETTESE
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
PRO PATRIA
ARZIGNANO VALCHIAMPO
DOLOMITI BELLUNESI
PRO VERCELLI
CITTADELLA
UNION BRESCIA
RENATE
TRENTO
INTER U23
GIANA ERMINIO
PIANESE
CAMPOBASSO
ASCOLI
TERNANA
CARPI
PERUGIA
JUVENTUS NEXT GEN
FORLÌ
GIRONE B
AREZZO
GUBBIO
LIVORNO
PINETO
PONTEDERA
RAVENNA
SAMBENEDETTESE
TORRES
VIS PESARO
RIPOSA: GUIDONIA MONTECELIO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 9 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 7 E 8 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CARPI, INTER U23, LECCO, L.R.
VICENZA, PERUGIA, PIANESE, PONTEDERA, SAMBENEDETTESE, TERNANA,
TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri
Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA’
AMMENDA € 700,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. danneggiato la barriera superiore ad angolatura interna del Settore Ospiti, che
presentava interruzioni di continuità e avvallamenti, poiché, dall’inizio della gara e
fino al termine della stessa, alcuni tifosi vi salivano sopra, stazionando in
posizione eretta e saltando, causando i danni;
2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta;
3. lanciato, tra il 17° e il 18° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica
semipieno di liquido e cinque confezioni di Caffè Borghetti vuote nel recinto di
gioco, senza conseguenze e, al 94° minuto della gara, un bicchiere semipieno di
liquido e tre confezioni di Caffè Borghetti vuote nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che con riferimento alle condotte sub 1) e sub 3) non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento della barriera, che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
AREZZO
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% dei 1584 presenti), posizionati nel
Settore Curva Sud, intonato, al 19° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso
nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:
1. dal 40° al 44° minuto del primo tempo, uno striscione non autorizzato contro le
Forze dell’Ordine;
2. dal 20° al 24° minuto del secondo tempo, uno striscione non autorizzato contro
le Forze dell’Ordine.
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Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava
la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed.).
AMMENDA € 200,00
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. una porta dei servizi igienici loro riservati;
2. i teloni del Settore che ne limitano la capienza che sono stati staccati
unitamente ad alcuni dei loro tiranti;
3. alcuni tiranti dei teloni del Settore che ne limitano la capienza che sono stati
strappati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
INTER U23 per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% dei 64 presenti)
posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 28° minuto del primo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 487), presenti
nei Settori B, C, G, H della Curva Furlan, intonato, al 1° e al 23° minuto del primo
tempo e al 18° e al 45° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in tutte le predette
circostanze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
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CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
CANGI FRANCESCO
(PIANESE)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, protestava platealmente nei
loro confronti per contestarne l’operato così determinando un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
in occasione di una revisione FVS. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la
panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 19 FEBBRAIO 2026
PERACCHI IVANO
(ALBINOLEFFE)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per avvicinarsi al
monitor e, terminata la revisione, proferiva parole irriguardose nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS ivi comprese le scuse porte dal SIG. PERACCHI al termine
della gara.
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MARIANI FABIO
(RENATE)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PESTRIN MANOLO
(LIVORNO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta:
1. non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto pronunciava frasi irrispettose e
minacciose nei loro confronti e tentava di avere con gli stessi un contatto fisico, senza
riuscirci unicamente grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra;
2. irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nonostante il provvedimento
di espulsione, non abbandonava immediatamente il terreno di gioco né imboccava il tunnel
che conduce agli spogliatoi, rendendo necessaria, da parte dei dirigenti, l’apertura di un
cancello secondario per consentire il raggiungimento degli spogliatoi; condotte tenute in
occasione di una revisione FVS, così rallentando l’operato dell’Arbitro e del IV Ufficiale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
durante una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NISTICO FABIO
(BRA)
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per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti del SIG. PESTRIN MANOLO in quanto proferiva nei suoi confronti parole offensive.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
TOMEI FRANCESCO
(ASCOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VECCHI STEFANO
(INTER U23)
AMMONIZIONE (I INFR)
GRECO ALFONSO
(TORRES)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MASTROPIETRO LORENZO
(PINETO)
A) per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva intenzionalmente dall’area
tecnica, agitando in aria la cartellina e proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
B) per avere reiterato la condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, al rientro
negli spogliatoi, proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa al fine di contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione
pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PADOVANI FEDERICO
(RAVENNA)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, a
gioco in svolgimento, lanciava un secondo pallone in campo con il chiaro intento di interferire
con il gioco.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità.
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DONAZZAN NICOLA
(CITTADELLA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, in occasione della rete realizzata dalla propria
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squadra, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in
quanto si girava verso la panchina avversaria e poneva in essere un gesto osceno nei loro
confronti proferendo parole irriguardose e concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione pecuniaria
irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
FABBRO MICHAEL
(VIRTUS VERONA)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, da terra, gli sferrava un calcio con
il collo del piede, colpendolo ai testicoli, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, la natura del gesto e la
delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VITALE MATTIA
(L.R. VICENZA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SATRIANO ANTONIO
(PRO VERCELLI)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze
pregiudizievoli a carico dell’avversario.
ZAMBATARO EYOB
(TORRES)
per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DI MUNNO ALESSANDRO
(PRO PATRIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
MANETTI GIULIO
ANGHELE LORENZO
(FORLÌ)
(JUVENTUS NEXT GEN)
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TOZZUOLO ALESSANDRO
IANESI SIMONE
DEL CARRO ANDREA
PARIGINI VITTORIO
FOSSATI MARCO EZIO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
(PERUGIA)
(PIANESE)
(RENATE)
(SAMBENEDETTESE)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
GUCCIONE FILIPPO
(AREZZO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MURONI MATTIA
COPPOLARO MAURO
BERNARDI EDOARDO
CAMPEDELLI RICCARDO
ALCIDES DIAS EDUARDO
OLONISAKIN TAIWO HAMID
DJANKPATA HALID
DEME SERIGNE ABDOU
CARRARO MARCO
DIONISI FEDERICO
RIVIERA CORRADO
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BRA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LIVORNO)
(RENATE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MENARINI FRANCESCO
GUARNERI MATTIA
D’ANDREA FILIPPO
(FORLÌ)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PINETO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
PAPINI FEDERICO
CINQUEGRANO SIMONE
(ASCOLI)
(CAMPOBASSO)
(INTER U23)
AMMONIZIONE (VI INFR)
RAVASIO MARIO
GOBETTI NICOLO
DI COSMO LEONARDO
(AREZZO)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(NOVARA)
AMMONIZIONE (III INFR)
GORI GABRIELE
FIORDALISO ALESSANDRO
PANELLI TOMMASO
GHEZZI ANDREA
RABBI SIMONE
BRUGNOLO RICCARDO
CONSIGLIO LEONARDO
LA MANTIA ANDREA
(ASCOLI)
(BRA)
(CARPI)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GUBBIO)
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CAVION MICHELE
NOCE MARIO
PANATTI MICHEL
FILIPPIS EMILIANO
GIUDICI LUCA
DE FRANCESCO ALBERTO
(L.R. VICENZA)
(LIVORNO)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
CIKO SEVO
SORRENTINO LORENZO
TONIOLO FRANCESCO
SERRA ANTONELLO
ZAGNONI DAVIDE
RUFFINI LUCA
ZALLU FRANCESCO
DAVID ANTONIO
FATICANTI GIACOMO
FURLAN JACOPO
CASALI MICHELE
MAUCCI GIACOMO
ANGELLA GABRIELE
BACCHIN LUCA
PAOLIERI LAPO
PIRAN LEONARDO
EUSEPI UMBERTO
SILVESTRI TOMMASO
MARRAS MANUEL
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(INTER U23)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SAMBENEDETTESE)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
PITOU JONATHAN HUGO
OVISZACH ENRICO
STRONATI RICCARDO
MIGLIARDI FRANCESCO
LA GUMINA ANTONINO
ZANCHETTA MATTIA
VERRE VALERIO
FALL MBARICK
MCJANNET EDWARD JOHN
MIRANDA KEVIN PARIDE
ANZOLIN MATTEO
MARIANI EDOARDO
(ALCIONE MILANO)
(ASCOLI)
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(INTER U23)
(INTER U23)
(PERUGIA)
(RENATE)
(TERNANA)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
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presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 9 Febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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