(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2026(AGENPARL) – Fri 23 January 2026 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 23 gennaio 2026
Agenda dei lavori DEL 26, 27 e 28 gennaio
CAMERA DI CONSIGLIO
26 GENNAIO
UDIENZA PUBBLICA
27 GENNAIO
UDIENZA PUBBLICA
28 GENNAIO
1) Ordinamento penitenziario/Sanzioni disciplinari/Esclusione del detenuto dalle attività in comune e isolamento continuo
7) Immigrazione/Mancata convalida del trattenimento/Permanenza nel CPR
11) Regione Liguria/Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure ARPAL/Finanziamento
2) Prostituzione/Favoreggiamento/ Trattamento sanzionatorio
8) Processo tributario/Assoluzione per insussistenza del fatto e del reato/Efficacia di giudicato
12) Processo penale/Giudizio di rinvio/Incompatibilità del giudice
3) Indagini preliminari/Cittadini non UE/Identificazione/Rilievi della polizia giudiziaria
9) Previdenza/Cassa dei geometri CIPAG/Riversamento allo Stato per esigenze di contenimento della spesa
4) Sospensione condizionale della pena/Limiti alla concessione
10) Indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni e trasfusioni/ Rimborsi e trasferimenti di fondi statali/Ricorso della Regione Puglia
5) Provincia autonoma di Trento/ Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico/Piano industriale
6) Provincia autonoma di Bolzano/Affitto di camere e appartamenti per ferie/ Requisito della residenza nello stesso edificio
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 26 gennaio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) gli articoli 33, comma 1, lettera b), e 39, comma 1, numero 5), dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevedono la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, con isolamento continuo del detenuto; in via subordinata, l’articolo 40 dell’ordinamento penitenziario, che prevede che l’esclusione dalle attività in comune sia deliberata dal consiglio di disciplina, anziché dal magistrato di sorveglianza o dal giudice indicato nell’articolo 279 del codice di procedura penale;
2) l’articolo 3, primo comma, numero 8), della legge numero 75 del 1958 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), nella parte in cui, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, commina la pena della reclusione «da due a sei anni» anziché «fino a sei anni» o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità;
3) l’articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la polizia giudiziaria, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, deve sempre eseguire i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici;
4) il combinato disposto degli articoli 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui impedisce di concedere la sospensione condizionale a chi è stato condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti indicati dall’articolo 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione;
5) l’articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Trento numero 16 del 2022, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)», nella parte in cui prevede: – la facoltà, per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio della provincia di Trento, di presentare, prima della scadenza della concessione, un piano industriale volto alla realizzazione di misure di efficientamento e miglioramento della produzione, impegnandosi a versare un canone aggiuntivo, parametrato ai valori di mercato dell’energia, i cui introiti sono destinati dalla Provincia al sostegno dei costi per i consumi energetici; – che, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, il piano industriale è articolato in una fase temporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in un’eventuale seconda fase di investimenti da realizzare entro un termine che non ecceda quello individuato dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica); – la sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico concernenti gli impianti interessati dal piano; – che il piano industriale comprenda interventi da ammortizzare entro la durata del piano e che, in caso di cessazione anticipata rispetto all’ammortamento degli investimenti relativi alle cd. “opere bagnate” previste dall’art. 13, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia corrisponda un indennizzo pari al valore della parte degli investimenti non ammortizzata;
6) l’articolo 42, comma 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 6 del 2025 (Riforma Abitare 2025), che, dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 12 del 1995 (Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), aggiunge il seguente periodo: «L’attività deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività».
Nell’Udienza pubblica del 27 gennaio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
7) l’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo numero 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall’articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge numero 37 del 2025 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare), come convertito, «nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore»;
8) l’articolo 21-bis del decreto legislativo numero 74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo numero 87 del 2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111) che, nel disciplinare gli effetti della sentenza penale nel giudizio tributario, prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi;
9) – l’articolo 1, comma 417, della legge numero 147 del 2013, il quale consente agli enti previdenziali privatizzati, a decorrere dall’anno 2014, di assolvere ai diversi obblighi di contenimento della spesa pubblica cui sono tenuti, anziché con gli adempimenti analitici, tramite un riversamento forfettario al bilancio statale pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010 – «nella parte in cui prescrive che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa previste da tale disposizione siano versate annualmente dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato»;
10) l’intera legge numero 207 del 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), là dove non prevede in favore della Regione Puglia, né la restituzione delle risorse anticipate a titolo di indennizzo per danni da vaccinazioni, né i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l’erogazione degli indennizzi di cui alla legge numero 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e, in particolare, gli articoli 1, commi da 784 a 794, 3 (e annessa Tabella numero 2), 16 (e annessa Tabella numero 15) e 18, ove non si contemplano forme di rimborso e/o assegnazione di somme a favore delle regioni per la restituzione delle risorse anticipate per le predette finalità.
Nell’Udienza pubblica del 28 gennaio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
11) l’articolo 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria numero 20 del 2006 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), secondo cui il finanziamento delle attività dell’ARPAL avviene mediante finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario in assenza di una correlazione immediata e diretta con l’erogazione di servizi afferenti ai LEA;
12) gli articoli 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell’esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) di cui all’articolo 669 del codice di procedura penale di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, annullata dalla Corte di cassazione.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 23 gennaio 2026