(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2026(AGENPARL) – Fri 09 January 2026 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 9 gennaio 2026
Agenda dei lavori DEL 12, 13 e 14 gennaio
CAMERA DI CONSIGLIO
12 GENNAIO
UDIENZA PUBBLICA
13 GENNAIO
UDIENZA PUBBLICA
14 GENNAIO
1) Alcool e stupefacenti/Cronica intossicazione/Imputabilità
8) Conto economico consolidato/Amministrazione pubbliche inserite/Classificazione ISTAT
11) Spese di giustizia/Nomina del consulente tecnico a spese dello Stato/Imputato dichiarato assente
2 e 3) IMU/Accertamento e riscossione/Soggetti tenuti all’iscrizione all’albo
9) Enti locali/Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato/Termini per la presentazione
12) Camere di commercio/Consigli e giunte/Determinazione e composizione
4) Custodia delle armi/Obbligo di diligenza/Punibilità
10) Conflitto tra poteri/Tribunale di Potenza c/Senato della Repubblica/Insindacabilità delle dichiarazioni espresse extra moenia dal senatore Matteo Renzi
13) Pensioni privilegiate/Abrogazione/Applicabilità delle abrogazioni
5) Patrocinio a spese dello Stato/Condizioni per l’accesso/Soggetti già condannati per determinati reati/Presunzione di superamento dei limiti di reddito
14) Regione Veneto/Servizio di noleggio con conducente (NCC)/Obbligo di compilazione del foglio di servizio
6) Patrocinio a spese dello Stato/Mediazione civile e commerciale/Scelta del difensore/Limiti territoriali
15) Regione Siciliana/Assistenza specialistica ambulatoriale/Tariffe
7) DASPO antirissa/Persona già assoggettata ad altra misura di prevenzione/Competenza del Questore
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 12 gennaio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 95 del codice penale, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 88 e 89 del codice penale per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso» e, in via subordinata, il medesimo articolo laddove non prevede che le disposizioni di cui agli articoli 88 e 89 del codice penale possano applicarsi anche alle ipotesi diverse dalla cronica intossicazione da stupefacenti, qualora ricorra una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero ad altri gravi disturbi della personalità;
2 e 3) l’ammissibilità di un intervento in relazione alla questione di costituzionalità dell’articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge n. 202 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), come convertito, che detta disposizioni sui soggetti tenuti a iscriversi nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;
4) l’articolo 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge numero 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), che punisce con una contravvenzione il soggetto – diverso da quello che non esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi – che non osserva l’obbligo di assicurare la custodia di tali oggetti «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica»;
5) l’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», come introdotto dall’articolo 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge numero 92 del 2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), come convertito, nella parte in cui ricomprende, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge, i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo articolo 80, comma 1;
6) l’articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo numero 28 del 2010 (Attuazione dell’articolo 60 della legge numero 69 del 2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), nella parte in cui prevede che, nel procedimento di mediazione civile, «chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato» istituiti presso il consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente;
7) l’articolo 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge numero 14 del 2007 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), come convertito, nella parte in cui attribuisce al Questore, anziché all’autorità giudiziaria, la competenza a adottare il provvedimento di cd. DASPO antirissa, quando esso raggiunga persona già assoggettata ad altra misura di prevenzione; in via subordinata nella parte in cui non esclude di applicare il cd. DASPO antirissa anche in relazione a fatti di reato per i quali la condanna, o lo stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, sia precedente all’entrata in vigore della norma stessa e, in via ulteriormente subordinata, nella parte in cui non prevede che il Questore, nell’adottare la medesima misura, «invii una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni».
Nell’Udienza pubblica del 13 gennaio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
8) l’articolo 23-quater del decreto-legge numero 137 del 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, che limita l’ambito della giurisdizione della Corte dei conti sugli atti con i quali l’ISTAT individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;
9) l’articolo 259, comma 1, del Tuel (Testo unico enti locali, decreto legislativo numero 267 del 2000), laddove dispone che il Consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e, in via consequenziale, l’articolo 261, comma 4, del Tuel, nella parte in cui dispone che in caso di esito negativo dell’esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali il Ministro dell’interno emana un provvedimento di diniego dell’approvazione, prescrivendo all’ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l’ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole; l’articolo 262, comma 1, del Tuel, laddove prevede che l’inosservanza dei richiamati termini perentori per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o per la risposta ai rilievi e alle richieste di cui all’articolo 261, comma 4, integra l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a), del Tuel (i consigli comunali e provinciali vengono sciolti quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico) anziché l’articolo 141, comma 1, lettera c) (i consigli comunali e provinciali vengono sciolti quando non sia approvato nei termini il bilancio);
Nell’Udienza pubblica del 13 gennaio la Corte affronterà anche:
10) un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica, con cui si chiede di dichiarare che non spetta a quest’ultimo ritenere che le dichiarazioni rese da Matteo Renzi, all’epoca senatore, nei confronti di Francesco Basentini nel corso di una trasmissione televisiva costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni.
Nell’Udienza pubblica del 14 gennaio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
11) l’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 102 e 107, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui, «consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107, che, a loro volta, subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario, all’avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420 bis, comma 3, del codice di procedura penale, nell’ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1 C.A.T.». [Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984]»;
12) l’articolo 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge numero 215 del 2023 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge numero 18 del 2024, nel prevedere che «[l]’articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio interessata»; in via subordinata, l’articolo17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge numero 215 del 2023, unitamente all’articolo 1 della legge numero 56 del 2024 nella parte in cui prevede la vigenza della norma interpretativa «per un periodo limitato ad appena due mesi» e, infine, in caso di accoglimento di una delle questioni precedenti, l’articolo 12 della legge numero 580 del 1993, nella parte in cui prevede che le associazioni di imprese interprovinciali e regionali sono ammesse a partecipare alle procedure di elezione degli organi delle CCIAA solo se non strutturate anche su un livello nazionale;
13) l’articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge numero 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, sulla disciplina delle pensioni privilegiate, nella parte in cui «secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni di cui al primo periodo di quel medesimo comma 1 non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge»;
14) l’articolo 4 della legge della Regione Veneto numero 6 del 2025 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco), nella parte in cui prevede che, per i servizi di noleggio con conducente svolti all’interno della Regione Veneto, l’obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio in formato elettronico, previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge numero 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d’incarico, sia cartacea che elettronica, attestante l’avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo;
15) l’articolo 6 della legge della Regione Siciliana numero 26 del 2025 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027), nella parte in cui autorizza, per l’esercizio finanziario 2025, la spesa di 15.000 euro da iscrivere alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 2 “Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, e destina tale importo ad incrementare la spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2025.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 9 gennaio 2026