(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2025(AGENPARL) – Thu 18 December 2025 – SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della
manifestazione natalizia denominata “Incontro con Babbo Natale e gli Elfi” che si
svolgerà nel quartiere Vallenoncello nella giornata di domenica 21 dicembre 2025.
N. cron. 698, in data 03/12/2025
IL FUNZIONARIO P.O.
Capogruppo A.N.A. Sezione di Pordenone Gruppo di Vallenoncello, con la quale comunica che il giorno
domenica 21 dicembre 2025, si svolgerà in piazza Valle a Vallenoncello, la manifestazione natalizia
denominata “Incontro con Babbo Natale e gli Elfi”;
Considerato che nella suddetta comunicazione, al riguardo, si richiede di occupare piazza Valle nel
quartiere di Vallenoncello ivi compresi i parcheggi limitrofi;
Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte
al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell’evento; pertanto l’effettivo
svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni,
segnalazioni, comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle
prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;
Ritenuto di accogliere le richieste dell’organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti
atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della
stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;
Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo
2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento
dell’l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al
sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;
Visto:
– l’articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
ORDINA
al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione natalizia denominata “Incontro con Babbo
Natale e gli Elfi”, è istituito:
dalle ore 10.00 alle ore 17.30 di domenica 21 dicembre 2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione, per tutti i veicoli
eccetto quelli specificatamente di seguito autorizzati su tutti gli stalli di sosta presenti in piazza Valle nel
Quartiere di Vallenoncello ed adiacenti alla stessa;
dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di domenica 21 dicembre 2025 DIVIETO DI TRANSITO con pannelli
integrativi di eccezione, per tutti i veicoli eccetto quelli specificatamente indicati, in piazza Valle nel
Quartiere di Vallenoncello.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della
circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:
– adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
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impiegati dal personale dell’organizzazione nonché delle varie attività (espositori, commercianti su aree
pubbliche, ecc.) per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione natalizia denominata “Incontro
con Babbo Natale e gli Elfi” e che espongono apposito pass rilasciato dall’Organizzazione.
Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il
regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando
Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura dell’area interdetta al transito veicolare.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via
abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di Legge.
Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi
DISPONE AGLI ORGANIZZATORI
di impiegare proprio personale, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro
indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, a presidio delle aree di parcheggio
ove sono richieste e previste le chiusure al transito, al fine di informare dei divieti e limitazioni
imposti con il presente provvedimento, controllando gli accessi dei veicoli autorizzati, in
particolare quelli che espongono pass rilasciato dall’organizzazione della manifestazione;
di provvedere mediante avvisi a domicilio ovvero attraverso altre forme di pubblicità, compresi i
mezzi di informazione, ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati
ubicati nella zona interessata dei provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza;
sia dato preavviso alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la
manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee.
DA’ ATTO
• che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in
particolare sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o
cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche
attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo
svolgimento della manifestazione;
• che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni
a beni dell’Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed
impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o
impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
DEMANDA
• All’A.N.A. Sezione di Pordenone Gruppo di Vallenoncello con sede in via Brugnera n. 14 a
Pordenone, quale organizzatrice della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di
propria competenza, per l’esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
• Al Settore VI – OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO il compito rendere
esecutiva la presente ordinanza, mediante la l’installazione e apposizione della prescritta
segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l’eventuale posa di
transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre
1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà
provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere
alla copertura dell’eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora
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agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l’organizzazione della
manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve
essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R.
