(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2025(AGENPARL) – Wed 17 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 156/25
Lussemburgo, 17 dicembre 2025
Sentenze del Tribunale nella cause riunite da T-620/23 a T-1023/23 | Barón Crespo e a. / Parlamento e
nella causa T-483/24 |FE / Parlamento
Regime di vitalizio integrativo: respinti i ricorsi di 405 ex deputati europei o
di loro aventi diritto contro il dimezzamento del loro vitalizio integrativo
A seguito dell’adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo 1, a partire dal 14 luglio 2009 è entrato in
vigore un regime pensionistico uniforme. Prima di tale data, i deputati beneficiavano di una pensione versata dallo
Stato membro nel quale erano stati eletti 2. Indipendentemente da tale pensione e a causa delle forti disparità tra i
regimi nazionali, il Parlamento ha istituito, nel 1990, un regime di vitalizio integrativo volontario (in prosieguo: il
«RVIV») e ha istituito un fondo pensioni (in prosieguo: il «Fondo»). Quest’ultimo era incaricato di ricevere i contributi,
gestire tali attivi e versare i vitalizi integrativi. Il regime era aperto a tutti i deputati del Parlamento europeo e il suo
obiettivo era garantire una pensione integrativa a vita 3.
Le misure transitorie 4 del nuovo statuto dei deputati hanno mantenuto in vigore il RVIV per i suoi affiliati, senza
consentire nuove adesioni. La regolamentazione del RVIV è stata modificata a più riprese, in particolare nel 2009 e
nel 2018, a causa del deterioramento della situazione economica e finanziaria del Fondo.
Nel 2023, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso 5 di dimezzare l’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV
e di sopprimere l’attualizzazione di tale importo.
Il sig. Enrique Barón Crespo 6 e altri ex deputati europei 7 o i loro aventi diritto hanno chiesto al Tribunale
dell’Unione europea di annullare gli atti di liquidazione dei loro vitalizi, adottati in esecuzione di tale decisione, che
ritengono illegittimi e contrari alle misure transitorie adottate nel 2009.
Il Tribunale respinge i ricorsi.
L’obiettivo delle misure transitorie fatte valere era di definire l’ambito di applicazione personale del RVIV nel
contesto del nuovo sistema pensionistico statutario unico, e non di fissare le condizioni materiali del RVIV e
vietare così qualsiasi modifica delle modalità di tale regime per il futuro, comprese quelle che incidono sull’importo
del vitalizio.
Il principio della tutela dei diritti acquisiti non implica che qualsiasi modifica delle modalità di calcolo di una
pensione che comporta una riduzione del suo importo costituisce una violazione di tali diritti acquisiti. Infatti,
occorre distinguere i diritti a pensione acquisiti dagli importi dei vitalizi.
Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei beneficiari, né lo statuto né le sue misure di attuazione
prevedono il diritto al mantenimento di un determinato importo pensionistico. La mera prassi del Parlamento
fino alla decisione del 2023 di modificare il RVIV con riguardo ai soli beneficiari che non percepivano ancora il loro
vitalizio integrativo non può aver fatto sorgere un legittimo affidamento sul fatto che le future riforme del regime
non avrebbero potuto riguardare coloro che già lo percepivano.
Il diritto patrimoniale dei ricorrenti 8 consiste in un diritto a ricevere un vitalizio ai sensi del RVIV, e non in
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un diritto a un importo determinato. Essi non hanno dimostrato che l’entità della riduzione dell’importo dei
vitalizi dovuti a titolo del RVIV derivante dalla decisione del 2023 svuoterebbe di sostanza il diritto a pensione e
metterebbe così in discussione il contenuto essenziale del diritto di proprietà.
Le finalità della decisione del 2023 sono la salvaguardia del Fondo a breve termine e la limitazione delle
conseguenze legate al suo disavanzo sui contribuenti europei. Tenendo conto, in particolare, del fatto che si tratta di
una pensione integrativa facoltativa, tale decisione non riduce gli importi nominali dei vitalizi a un livello
manifestamente irragionevole, considerata la durata del mandato e l’importo dei contributi versati.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione
contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato,
l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze (da T-620/23 a T-1023/23 e T-483/24) sono pubblicati sul sito
CURIA il giorno della pronuncia.
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Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo.
Se il regime nazionale non prevedeva una pensione o se il livello o le modalità della pensione prevista non erano identici a quelli applicabili ai
membri del parlamento nazionale dello Stato membro a titolo del quale il deputato era stato eletto, quest’ultimo poteva ottenere una pensione di
anzianità o un’integrazione della pensione versata a carico del bilancio dell’Unione europea.
La base di calcolo dei contributi e dell’importo dei vitalizi ammontava al 40 % dello stipendio di un giudice della Corte di giustizia dell’Unione
europea. Il RVIV era finanziato per un terzo dai contributi dei deputati affiliati e per due terzi dal Parlamento.
L’articolo 27 dello statuto.
Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 12 giugno 2023, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei
deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: la «decisione del 2023»).
Il sig. Barón Crespo è stato deputato europeo dal 1986 al 2009 e presidente del Parlamento dal 1989 al 1992.
I ricorsi del sig. Barón Crespo e di altri 403 ex deputati o dei loro aventi diritto sono stati riuniti e sono quindi oggetto di un’unica sentenza. Il ricorso
di FE, un altro ex membro del Parlamento, è oggetto di una sentenza separata. FE ha iniziato a percepire il vitalizio dovuto a titolo del RVIV nel
gennaio 2012; il pagamento di tale vitalizio è stato sospeso per il periodo compreso tra luglio 2019 e luglio 2024, a causa della sua rielezione al
Parlamento.
Sancito all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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