(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2025(AGENPARL) – Tue 16 December 2025 COMUNICATO N. 46/DIV – 16 DICEMBRE 2025
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CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 12, 13, 14 E 15 DICEMBRE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13, 14 e 15 Dicembre 2025
18^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO VALCHIAMPO
CITTADELLA
DOLOMITI BELLUNESI
INTER U23
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PERGOLETTESE
RENATE
TRIESTINA
GIRONE B
VIRTUS VERONA
PRO PATRIA
NOVARA
UNION BRESCIA
GIANA ERMINIO
LECCO
PRO VERCELLI
L.R. VICENZA
TRENTO
ALBINOLEFFE
AREZZO
CAMPOBASSO
FORLÌ
GUBBIO
GUIDONIA MONTECELIO
JUVENTUS NEXT GEN
PONTEDERA
TERNANA
VIS PESARO
RIPOSA: LIVORNO
PINETO
PERUGIA
CARPI
TORRES
ASCOLI
PIANESE
SAMBENEDETTESE
RAVENNA
GIRONE C
ATALANTA U23
AZ PICERNO
BENEVENTO
CASERTANA
CAVESE
CROTONE
FOGGIA
POTENZA
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
SORRENTO
SALERNITANA
GIUGLIANO
LATINA
SIRACUSA
CASARANO
MONOPOLI
CATANIA
AUDACE CERIGNOLA
COSENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Dicembre 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12, 13, 14 E 15 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di
andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CAVESE, GIUDONIA
MONTECELIO, GIUGLIANO, POTENZA, RAVENNA, SIRACUSA, TRIESTINA e VIS
PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 1.300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistititi nell’aver
lanciato, durante la gara, cinque petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco e tre
fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto sintetico e di un
cartellone pubblicitario e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un
minuto circa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la
sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati) rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del manto
sintetico e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
GIANA ERMINIO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore
Curva Nord Settore Ospiti, intonato, al 51° minuto del primo tempo, un coro
offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, che in
applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione
pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone
Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che,
direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per
motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare
odiosità della condotta) e considerato che la società disputava la gara in trasferta
e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
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POTENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, durante quasi tutta la
durata della gara, numerose frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro e
dell’Assistente Arbitrale n. 2 e di tutta la Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere) e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, due fumogeni nel
recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla
bruciatura del manto erboso, che la società disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. –
documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un fumogeno nel recinto di gioco,
senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dieci bottigliette di plastica vuote, nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (70% circa), posizionati nel Settore
Distinti, intonato, all’83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle
Forze dell’Ordine ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.
proc. fed.).
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro
riservato.
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Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., – documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell’acqua a
temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra
avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 45%), presenti nel
Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 19° minuto del
secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato,
ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 6 GENNAIO 2026
MUSSO ANDREA
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
perché, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e proferiva una frase
irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 23 DICEMBRE 2025
CARRIERO DAVIDE
(AZ PICERNO)
abbandonava l’area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria proferendo frasi
irriguardose nei confronti dei tesserati avversari.
FAGGIANO DANIELE
(SALERNITANA)
per comportamento antisportivo in quanto, al fine di ritardare la ripresa di gioco, calciava
intenzionalmente il pallone sul terreno di gioco.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 6 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
BOLIS GABRIELE
(PERGOLETTESE)
perché, al termine della gara, sebbene non iscritto in distinta, entrava sul terreno di gioco
avvicinandosi minacciosamente all’Arbitro e proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose;
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tale comportamento perdurava per diversi minuti anche nell’area antistante gli spogliatoi
finché non veniva allontanato da altri dirigenti della propria squadra (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BUCCHI CRISTIAN
(AREZZO)
perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all’allenatore della squadra
avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti;
contatto evitato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
TISCI IVAN
(PINETO)
perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all’allenatore della squadra
avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti;
contatto evitato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
CASSANI STEFANO
(CARPI)
AMMONIZIONE (II INFR)
FOSCHI LUCIANO
(RENATE)
AMMONIZIONE (I INFR)
COMI ALESSANDRO
BANCHIERI SIMONE
CHIECCHI TOMMASO
(DOLOMITI BELLUNESI)
(PONTEDERA)
(VIRTUS VERONA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
ARALDI GRAZIANO
(CARPI)
perché, a seguito di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica protestando nei
confronti della decisione arbitrale (panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DALMONTE ALESSANDRO
(L.R. VICENZA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE DIN MARCO
(DOLOMITI BELLUNESI)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (r. IV Ufficiale).
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COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DE FALCO CARMINE
(GUIDONIA MONTECELIO)
perché, a seguito di un richiamo, pronunciava una frase irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTICCIOLO ALESSANDRO
(BENEVENTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MELGRATI RICCARDO
(INTER U23)
perché, a seguito di un fallo subito, reagiva colpendo su un fianco il calciatore avversario,
senza conseguenze.
BRUSCHI NICOLO’
(POTENZA)
per grave fallo di gioco nei confronti di un avversario in quanto lo colpiva con i tacchetti
esposti sulla fronte, rendendo necessario l’intervento dei sanitari; il calciatore proseguiva
regolarmente la gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAFFEI MATTIA
(TRENTO)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.
ALFONSO ENRICO
(VIRTUS VERONA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro a seguito di una decisione
arbitrale (calciatore di riserva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GEMIGNANI ANDREA
CONTI VALERIO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
KHAILOTI OMAR
CORDARO LORENZO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
CHELLI MIRKO
MOGENTALE TOBIA
(AZ PICERNO)
(GUBBIO)
(LATINA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(TEAM ALTAMURA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
DI GENNARO MATTEO
(CATANIA)
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LUCIANI ALESSIO
ALBORGHETTI MATTIA
TASCONE SIMONE
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO
JOSE’
LORENZINI FILIPPO
PRETATO MATTIA
ROSSETTI MATTEO
(CAVESE)
(GIANA ERMINIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LECCO)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(RAVENNA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
EKLU SHAKA MAWULI
GILLI MATTEO
PAOLUCCI LORENZO
CELESIA CHRISTIAN
GEGA ERTIJON
ROCCHI GABRIELE
CASASOLA TIAGO MATIAS
CELLI ALESSANDRO
EVANGELISTI NICOLO
SORRENTINO DANIELE GIOVANN
REDOLFI ALEX
DAMETTO PAOLO
LANGELLA CHRISTIAN
DE RISIO CARLO
FORCINITI LUIGI
LAEZZA GIULIANO
STANTE FRANCESCO
LEVERBE MAXIME JEAN R
MARENCO FILIPPO
MASTRANTONIO DAVIDE
BATTISTINI MATTEO
GUALANDRIS MATTEO
MONTEVAGO DANIELE
TORRASI EMANUELE
BERTINI MARCO
EL BOUCHATAOUI ACHRAF
ANELLI NICOLA
SOLCIA DANIELE
PEDICILLO LEONARDO
(AREZZO)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(COSENZA)
(FORLÌ)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(INTER U23)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LECCO)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VANO MICHELE
AKPA AKPRO JEAN-GUY
AURILETTO SIMONE
DI PAOLA MANUEL
(CASERTANA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ROSSINI MATTEO
LOGOLUSO GAETANO
BACCHETTI LORIS
CALABRESE BERNARDO
(CARPI)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(LATINA)
46/243
AMMONIZIONE (VI INFR)
RIZZO NICHOLAS
ESPOSITO EMMANUELE
DI TACCHIO FRANCESCO
ESEMPIO STEFANO
SANTORO SALVATORE
RICCARDI ALESSIO
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(CATANIA)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LATINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
ROSSONI STEFANO GIOVANN
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
GASBARRO ANDREA
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO
CHIRICO’ COSIMO
CECCHETTO ANDREA
GOMEZ GUIDO
MORELLI GABRIELE
FARINELLI NICOLA
MANETTI GIULIO
DI BITONTO ALESSANDRO
ZUPPEL DIEGO
TIRELLI MATTIA
GIRAUDO FEDERICO
CHESTI FRANCESCO
GERMINARIO GIANLUCA
SERBOUTI ANASS
SCHIRO THOMAS
MAESTRELLI ALESSIO
MARCOLINI DIEGO
PIRRELLO ROBERTO
ARMATI LORIS
DI MOLFETTA DAVIDE
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(CASARANO)
(CITTADELLA)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(FORLÌ)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(UNION BRESCIA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUSU MIHAI VASILICA
VENTURI GIACOMO
MINESSO MATTIA
CHAKIR MOHAMMED AMINE
PANADA SIMONE
PISTOLESI FRANCESCO
CAMPEDELLI RICCARDO
VITA ALESSIO
ALCIDES DIAS EDUARDO
TAVANTI MATTIA
PERUCCHINI FILIPPO
DI MASSIMO ALESSIO
LA MANTIA ANDREA
MORRA CLAUDIO
BORDO LORENZO
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(BRA)
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(MONOPOLI)
46/244
CASCELLA RENATO
BOSEGGIA ELIA
DOLDI FILIPPO
DE MARCO ANTONINO
PETRUNGARO LUCA
SELLERI GABRIELE
COMI GIANMARIO
SOW OUSEYNOU
DEL CARRO ANDREA
QUIRINI ETTORE
TASCONE MATTIA
LULLI LUCA
POTENZA ANTONIO
SABBATANI ANTONIO
CANOTTO LUIGI
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SAMBENEDETTESE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
BALDINI ENRICO
GUASTAMACCHIA ANTONIO
GALLETTA UMBERTO
NUNZIATA FRANCESCO
CASTELLI DAVIDE
COSSALTER THOMAS
LISCHETTI LORENZO
KRAPIKAS TITAS
MAZUR PATRYK
SONZOGNI LUCA
AIDOO MIKE
PESSOLANI GABRIELE
GEMELLO LUCA
PULETTO FILIPPO
MASTROPIETRO FEDERICO
CUCCHIETTI TOMMASO
VESPRINI RICCARDO
VALENTE NICOLA
DEL SORBO LUDOVICO
CAPUANO MARCO
PELLEGRINI JACOPO
CAZZADORI DENIS
(BRA)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PINETO)
(POTENZA)
(SAMBENEDETTESE)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
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link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 16 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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