(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2025(AGENPARL) – Thu 11 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 155/25
Lussemburgo, 11 dicembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-485/24 | Locatrans
Lavoro in diversi paesi: la Corte precisa come va determinata la legge
applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale
Nel 2002 l’impresa di trasporti Locatrans, con sede in Lussemburgo, ha assunto un cittadino francese come
conducente. Il contratto di lavoro prevedeva che ad esso fosse applicabile la legge lussemburghese. Esso precisava
che il conducente doveva effettuare trasporti in diversi paesi europei, tra cui la Francia. L’attività del conducente si è
progressivamente concentrata in Francia, fatto riconosciuto dal datore di lavoro nel 2014, facendo valere un obbligo
di iscrizione alla previdenza sociale francese. Nello stesso anno, a seguito del rifiuto da parte del conducente di
ridurre il proprio orario di lavoro, la Locatrans ha posto fine al rapporto di lavoro.
Il conducente ha adito il conseil de prud’hommes de Dijon (Tribunale del lavoro di Digione, Francia), che ha respinto
le sue domande dopo averle esaminate sulla base del diritto del lavoro lussemburghese. Orbene, la cour d’appel de
Dijon (Corte d’appello di Digione) ha annullato tale decisione, dichiarando che, secondo la Convenzione di Roma 1,
doveva applicarsi la legge francese, poiché il luogo di lavoro abituale era in Francia. La Locatrans ha proposto ricorso
per cassazione.
La Cour de cassation (Corte di cassazione) francese si è quindi rivolta alla Corte di giustizia. La questione essenziale
che si pone è quella di stabilire quale sarebbe la legge applicabile, se le parti non l’avessero scelta, qualora il
lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le
sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale.
La Corte risponde nel senso che il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve
essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze al fine di determinare la
legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti.
La Convenzione di Roma limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, nel senso che tale scelta non può
privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in
mancanza di scelta. Al fine di determinare la legge applicabile in tal caso, essa prevede due criteri di collegamento,
quello del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del paese in cui si
trova la sede che ha assunto il lavoratore. Tuttavia, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora
dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro
paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo paese.
Secondo la Corte, il primo criterio non consente di identificare un paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel
suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un paese all’altro.
Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore.
Nel caso di specie, tale sede si trova a Bettembourg (Lussemburgo).
Tuttavia, la Cour de cassation (Corte di cassazione) dovrà stabilire se dall’insieme delle circostanze risulti che il
contratto di lavoro di cui trattasi presenta un collegamento più stretto con la Francia. Nell’ambito di tale esame,
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occorrerà tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro, quali l’ultimo luogo di
lavoro abituale del conducente e l’obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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L’articolo 6 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (in prosieguo: la
«Convenzione di Roma»).
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