(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2025(AGENPARL) – Wed 10 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 154/25
Lussemburgo, 10 dicembre 2025
Sentenza del Tribunale nella causa T-458/22 | Ryanair / Commissione (TAP; aiuto per la ristrutturazione)
Il ricorso della Ryanair contro la decisione della Commissione che approva
un aiuto per la ristrutturazione dell’importo di 2,55 miliardi di euro che il
Portogallo ha concesso alla TAP è respinto
Il 10 giugno 2021 il Portogallo ha notificato alla Commissione europea la sua intenzione di concedere alla TAP 1 un
aiuto per la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese non finanziarie in difficoltà (in prosieguo: gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»). Tale
misura di aiuto era composta da una garanzia di prestito e da una misura di ricapitalizzazione e implicava altresì la
conversione di un prestito statale in capitale proprio 2.
Dopo aver esaminato la compatibilità di tale misura con gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la
Commissione ha adottato, il 21 dicembre 2021, una decisione in cui ha ritenuto che la misura in questione
costituisse un aiuto di Stato, pur essendo compatibile con il mercato interno 3 4. L’importo totale della misura
autorizzata ammontava a 2,55 miliardi di euro.
La Ryanair ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare quest’ultima decisione della Commissione.
Il Tribunale respinge il ricorso della Ryanair.
Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia dimostrato che la TAP fosse legittimata a beneficiare di un aiuto
per la ristrutturazione 5. Inoltre, secondo il Tribunale, la Commissione ha correttamente ritenuto che la misura
rispondesse a un obiettivo di interesse comune e fosse necessaria, adeguata e proporzionata, in conformità
agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione 6.
Il Tribunale respinge anche le allegazioni della Ryanair secondo cui la Commissione non aveva dimostrato che il
piano di ristrutturazione fosse realistico, coerente, di ampia portata e idoneo a ripristinare la redditività a
lungo termine della TAP 7, in violazione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
Non si poteva inoltre contestare alla Commissione di aver effettuato un esame incompleto degli effetti negativi della
misura di aiuto in questione 8. I principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di
stabilimento non sono stati neanch’essi violati. Il Tribunale respinge anche l’allegazione della Ryanair secondo
cui la decisione non era sufficientemente motivata.
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IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda
dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Vale a dire l’unità economica composta dalla Transportes Aéreos Portugueses SGPS (TAP SGPS), dalla Transportes Aéreos Portugueses (TAP Air
Portugal) nonché dalle entità controllate da queste ultime due.
Tale misura è stata preceduta da una misura di salvataggio a favore della TAP SGPS sotto forma di prestito per un importo massimo di 1,2 miliardi
di euro, notificata dal Portogallo alla Commissione nel giugno 2020. La misura è stata autorizzata dalla Commissione in una decisione del 10 giugno
2020 (v. comunicato stampa). Poiché tale decisione è stata annullata dal Tribunale con sentenza del 19 maggio 2021, Ryanair/Commissione (TAP;
Covid-19), T-465/20 (v. anche comunicato stampa n. 85/21), il 16 luglio 2021 la Commissione ha adottato una nuova decisione che approvava l’aiuto
(v. comunicato stampa). Quest’ultima decisione è stata oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale, presentato dalla Ryanair, che è stato respinto con
sentenza del 5 febbraio 2025, Ryanair/Commissione (TAP II; aiuto per il salvataggio; Covid-19), T-743/21 (v. anche comunicato stampa n. 13/25). La
Ryanair ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro tale sentenza (causa C-291/25 P)
Sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE letto in combinato disposto con gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
Decisione (UE) 2022/763 della Commissione, del 21 dicembre 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.60165-2021/C (ex 2021/N) cui il Portogallo intende
dare esecuzione a favore di TAP SGPS (v. comunicato stampa).
In particolare, secondo il Tribunale, la Ryanair non ha dimostrato che l’esame della Commissione relativo alla capacità del gruppo di risolvere le
difficoltà della TAP nonché all’origine delle difficoltà della TAP fosse errato.
Secondo il Tribunale, la Commissione ha presentato una serie di indizi che dimostrano che l’accesso a un finanziamento di entità sufficiente sui
mercati senza la concessione di un aiuto di Stato non era né possibile né plausibile per la TAP e che non esistevano alternative alla misura in
questione per evitare l’uscita dal mercato della TAP. La necessità della misura è stata quindi dimostrata.
In primo luogo, la Ryanair ha contestato la sufficienza dei cambiamenti previsti nel piano di ristrutturazione e i tempi della ristrutturazione. Il
Tribunale indica che la Commissione ha esaminato se il piano di ristrutturazione consentisse di ripristinare la redditività della TAP, in conformità agli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Esso aggiunge che il termine da quattro a cinque anni per la ristrutturazione della TAP non
infrange i termini degli orientamenti, in particolare alla luce del contesto in cui la Commissione ha autorizzato la misura in questione, nel dicembre
2021, ancora segnato dalle conseguenze della pandemia di covid-19 e dalle relative restrizioni di viaggio. In secondo luogo, la Ryanair ha messo in
discussione il carattere realistico delle proiezioni finanziarie sotteso al piano di ristrutturazione. Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia agito al
riguardo in conformità agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. In terzo luogo, la Ryanair ha sostenuto che la Commissione non ha
debitamente dimostrato il ripristino della redditività della TAP. Il Tribunale ritiene che la dimostrazione della Commissione, relativa a diversi elementi
rilevanti a tal fine, sia sufficiente. In quarto luogo, la Ryanair ha impugnato la motivazione dell’esame del ripristino della redditività della TAP,
denunciando l’occultamento di vari dati. Il Tribunale indica che l’occultamento dei dati rispondeva a esigenze di riservatezza e che il ragionamento e la
metodologia della Commissione sono chiaramente esposti nella decisione impugnata, cosicché la Ryanair non ha dimostrato l’esistenza di un difetto
di motivazione.
Pertanto, la Commissione non ha proceduto ad un’applicazione erronea dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione, come sostenuto dalla Ryanair (comunicato stampa 13/25).
Direzione della Comunicazione