(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2025(AGENPARL) – Thu 04 December 2025 giunta regionale
XI legislatura
Proposta n. 1912 / 2025
PUNTO 32 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 11/11/2025
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1423 / DGR del 11/11/2025
OGGETTO:
Approvazione schema tipo di accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. tra Regione
del Veneto, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e Azienda Ospedale Università
Padova per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova nell’area Padova
Est – San Lazzaro.
Pagina 1
COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori
Segretario verbalizzante
Luca Zaia
Elisa De Berti
Gianpaolo E. Bottacin
Francesco Calzavara
Federico Caner
Cristiano Corazzari
Manuela Lanzarin
Valeria Mantovan
Roberto Marcato
Stefania Zattarin
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
MANUELA LANZARIN
STRUTTURA PROPONENTE
AREA SANITA’ E SOCIALE
APPROVAZIONE
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
Dgr n. 1423 del 11/11/2025
Pagina 2
XI Legislatura
OGGETTO:
Approvazione schema tipo di accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
tra Regione del Veneto, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e
Azienda Ospedale Università Padova per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute –
Ospedale Policlinico di Padova nell’area Padova Est – San Lazzaro.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva lo schema tipo di accordo tra Amministrazioni ex art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. tra Regione del Veneto, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro (INAIL) e Azienda Ospedale Università Padova per la realizzazione, da parte dell’INAIL, del
Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova nell’area Padova Est – San Lazzaro. Si prende
atto altresì dello schema del Contratto preliminare di locazione tra INAIL, che diverrà proprietaria dell’area
di intervento e sarà proprietaria del nuovo Ospedale, e l’Azienda Ospedale Università Padova.
Il relatore riferisce quanto segue.
In data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e s.m.i. tra il Presidente della Regione del Veneto e il Sindaco del Comune di Padova, recepito con
Deliberazione della Giunta regionale n. 2229 del 29 dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione del Nuovo
Polo della Salute di Padova, dando atto che con successivi provvedimenti verranno definite le modalità
operative e le tempistiche delle previsioni contenute nel documento.
Con la sottoscrizione del predetto documento che individua due Poli per la salute da realizzarsi
rispettivamente nell’area denominata Padova Est – San Lazzaro e nell’attuale sito di via Giustiniani, le parti
concordano che il Comune ceda gratuitamente alla Regione l’area di Padova Est – San Lazzaro, mentre la
Regione riqualificherà rigenerandolo, a proprie spese, l’attuale presidio di via Giustiniani, inclusa la porzione
di Via Giustiniani che verrà dismessa dall’uso ospedaliero per la realizzazione del “Parco delle Mura”,
stabilendo, infine, che a regime coesisteranno due Poli tra loro complementari con pari dignità dimensionale
(circa 900 posti letto ciascuno) e funzioni operative diverse.
In data 31 luglio 2018 è stato sottoscritto l’Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. tra
Regione del Veneto, Comune di Padova, Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova e Azienda
Ospedale Università Padova, giusta DGR n. 1060 del 31 dicembre 2018, con il quale è stato riconosciuto il
carattere strategico a livello di programmazione regionale e nazionale del Nuovo Polo della Salute di
Padova.
In data 22 novembre 2018 con atto notarile, registrato il 27 novembre 2018, è avvenuto il trasferimento, a
titolo gratuito, della proprietà delle aree destinate alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute – presidio
ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro dal Comune di Padova all’Azienda Ospedale Università Padova,
secondo le previsioni del punto 2 dell’Accordo siglato in data 31 luglio 2018.
Con DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e
delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale Università Padova,
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della
Società partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione” e
Università Padova, sono state approvate:
Dgr n. 1423 del 11/11/2025
Pagina 3
– la classificazione della struttura ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 quale “Presidio ospedaliero di II
– le schede di dotazione dei due presidi per complessivi n. 1.732 posti letto suddivisi in: n. 933 posti letto,
oltre n. 30 posti letto per extraregione, presso il Polo Padova Est; n. 719 posti letto, oltre a n. 50 posti letto
di Ospedale di Comunità, presso il Polo Giustiniani.
In data 22 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Regione del Veneto, Comune di Padova, Provincia di Padova,
Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedale Università Padova l’Accordo di Programma per la
realizzazione del “Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova”, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
n. 35/2011.
La successiva pubblicazione sul BUR n. 87 del 12 giugno 2020 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 54 del 28 maggio 2020 ha reso esecutivo il suddetto Accordo di Programma, dando di fatto
avvio all’iter per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero.
A seguito di richiesta della Regione del Veneto del 4 ottobre 2018 (prot. reg. n. 402841), con D.P.C.M. 24
dicembre 2018, è stata individuata tra le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia
sanitaria valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai sensi dell’art. 1, comma 602 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
2022.
In data 7 dicembre 2020 (prot. reg. n. 521258) l’Azienda Ospedale Università Padova ha trasmesso alla
Regione – Area Sanità e Sociale, lo “Studio di fattibilità del Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico
Nella seduta del 5 febbraio 2021, la Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia
(C.R.I.T.E.) ha espresso parere favorevole, valutandone la coerenza con la programmazione regionale e
autorizzando l’avvio, da parte dell’Azienda Ospedale Università Padova, della procedura di gara finalizzata
all’acquisizione del Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’intervento, giusta DGR
n. 257 del 9 marzo 2021.
Con Deliberazione n. 1132 del 17 agosto 2021 la Giunta regionale ha definito, previa valutazione di diverse
ipotesi finanziarie per la realizzazione dell’opera, la copertura economica dell’intervento per l’importo
• contributo straordinario per l’avvio dei lavori di realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova
1401/2018 e DGR n. 2156/2017);
la realizzazione della Nuova Pediatria, giusta DGR n. 466/2017;
• finanziamenti statali di cui all’ art. 1, comma 95 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per un
• finanziamenti statali di cui all’art. 1, comma 14 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, previsti per un
salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario del SSR, su disposizione della Giunta regionale,
disponibili sul bilancio di Azienda Zero (voce di conto dello Stato Patrimoniale PBA060-Altri fondi
rischi);
• ricorso all’indebitamento per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute “Padova Est – San
Dgr n. 1423 del 11/11/2025
Pagina 4
Con nota n. 44205 del 30 giugno 2023 l’Azienda Ospedale Università Padova ha trasmesso alla Regione –
Area Sanità e Sociale il Progetto di fattibilità tecnico-economica del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est
– San Lazzaro, redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui costo totale è stato aggiornato ad Euro
L’incremento di spesa, rispetto allo studio di fattibilità del 2021, è stato giustificato dall’Azienda con il noto
aumento dei prezzi delle materie prime nel periodo intercorso, oltre a dotazioni/dimensioni aggiuntive
(aumento confort), nuove prestazioni conseguenti ad adeguamenti normativi e specificità intrinseche del
progetto rispetto alle dotazioni standard di una struttura ospedaliera.
La C.R.I.T.E., nella seduta del 24 novembre 2023, ha confermato la coerenza complessiva del progetto alla
programmazione sanitaria, già espressa nella seduta del 5 febbraio 2021, riservandosi di definire la copertura
economica e autorizzando comunque l’Azienda Ospedale Università Padova a procedere con la
progettazione.
Con Delibera del Direttore Generale n. 876 del 8 maggio 2024 l’Azienda Ospedale Università Padova ha
approvato in linea tecnica il “Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)” redatto ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016.
Con nota prot. n. 630992 del 24 novembre 2023 la Regione, attraverso l’Area Sanità e Sociale, ha segnalato
al Ministero della Salute l’aggiornamento, in aumento, del costo previsto per la realizzazione dell’opera
rispetto alla richiesta di finanziamento avanzata nel 2017, e ha conseguentemente richiesto una integrazione
già inserita nel piano degli interventi da realizzarsi da parte dell’INAIL con D.P.C.M. del 24 dicembre 2018
Con Decreto del 5 novembre 2024 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato, tra le altre, le ulteriori risorse
necessarie per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova per l’importo richiesto di Euro
L’investimento INAIL copre completamente la realizzazione della struttura ospedaliera, mentre per quanto
riguarda l’attrezzamento e l’arredo gli oneri relativi rimangono a carico dell’Azienda Ospedale Università
Padova.
Con Delibera del Direttore Generale n. 1390 del 1 luglio 2025 l’Azienda Ospedale Università Padova ha
preso atto della consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, redatto ai sensi del nuovo Codice
attrezzature.
Con successiva Delibera del Direttore Generale n. 2000 del 1 ottobre 2025 l’Azienda Ospedale Università
Padova ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/1990, la cui
procedura è in corso.
Con nota n. 65851 del 30 settembre 2025 l’Azienda Ospedale Università Padova ha trasmesso alla Regione Area Sanità e Sociale lo schema tipo di Accordo tra Amministrazioni (INAIL, Regione del Veneto, Azienda
Ospedale Università Padova), ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., e lo schema di Contratto
preliminare di locazione tra Azienda Ospedale Università Padova e INAIL, finalizzati a dare attuazione
all’investimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova Est.
L’Accordo prevede, in sintesi, la conclusione della progettazione da parte dell’Azienda Ospedale Università
Padova e la realizzazione dell’opera, previo acquisto dell’area di sedime, da parte dell’INAIL.
Successivamente alla realizzazione, l’immobile verrà concesso in locazione all’Azienda Ospedale Università
Padova.
Dgr n. 1423 del 11/11/2025
Pagina 5
L’Azienda Ospedale Università Padova, in base all’Accordo, si impegna pertanto, oltre a cedere l’area di
sedime all’INAIL, previa autorizzazione regionale all’alienazione in conformità a quanto disposto dall’art.
13 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e dalla Circolare del Segretario Regionale Sanità e Sociale
prot. n. 97641 del 22 febbraio 2010, a completare la progettazione acquisendo tutti i pareri autorizzativi.
L’INAIL si impegna ad indire la gara d’appalto su progetto fornito dall’Azienda e a curare l’esecuzione dei
lavori.
Ultimata l’opera, lo schema tipo di Accordo prevede la stipula del contratto di locazione per anni 25
rinnovabili e la presa in consegna dell’opera da parte dell’Azienda Ospedale Università Padova, ferma
restando la possibilità per l’Azienda di acquisire l’opera in proprietà dopo il primo periodo di locazione.
Lo schema tipo di Accordo è stata valutato dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 16 ottobre 2025; la
Commissione, valutate le caratteristiche dell’investimento, la coerenza con la programmazione e la
sostenibilità economica dell’iniziativa, ha espresso parere favorevole.
Con successiva nota n. 70690 del 20 ottobre 2025 l’Azienda Ospedale Università Padova ha trasmesso i testi
definitivi dello schema tipo di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. tra Regione del
Veneto, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e Azienda Ospedale Università
Padova, riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e del Contratto
preliminare di locazione tra Azienda Ospedale Università Padova e INAIL riportato nell’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, coerenti con quanto espresso nella seduta C.R.I.T.E. del
16 ottobre 2025.
Per quanto sopra si ritiene, con il presente atto, di:
• approvare lo schema tipo di Accordo tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e
s.m.i., riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• prendere atto dello schema di Contratto preliminare di locazione da sottoscriversi tra Azienda
Ospedale Università Padova e INAIL, riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato della sottoscrizione dell’Accordo tra
Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
• autorizzare l’Azienda Ospedale Università Padova alla sottoscrizione dell’Accordo;
• confermare all’Azienda Ospedale Università Padova i finanziamenti regionali già destinati alla
realizzazione del Nuovo Ospedale, per l’attrezzamento e l’attivazione del nuovo nosocomio;
• rimandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, previa interlocuzione con il Ministero
della Salute, la definizione dei finanziamenti assegnati alla Regione del Veneto con l’art. 1, comma
95 della L. n. 145/2018 e l’art. 1, comma 14 della L. n. 160/2019;
• stabilire che l’impegno dell’Azienda Ospedale Università Padova a cedere l’area di sedime
all’INAIL è subordinato all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione regionale all’alienazione in
conformità a quanto disposto dall’art. 13 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e dalla
Circolare del Segretario Regionale Sanità e Sociale prot. n. 97641 del 22 febbraio 2010.
Il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dell’Area Sanità e Sociale è incaricato
degli adempimenti connessi all’attuazione dell’Accordo in oggetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
Dgr n. 1423 del 11/11/2025
Pagina 6
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;
Vista la L.R. n. 56/1994 ed in particolare gli artt. 25 e 26;
Vista la DGR n. 2229 del 29 dicembre 2017;
Vista la L.R. n. 19/2016;
Vista la DGR n. 1060 del 31 dicembre 2018;
Vista la DGR n. 614 del 14 maggio 2019;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 28 maggio 2020;
Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema tipo di Accordo tra Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL), Regione del Veneto e Azienda Ospedale Università Padova, ai sensi dell’art. 15 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per la realizzazione, da parte dell’INAIL, del Nuovo Polo della
Salute – Ospedale Policlinico di Padova nell’area Padova Est – San Lazzaro, riportato nell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto dello schema di Contratto preliminare di locazione, da sottoscriversi tra Azienda
Ospedale Università Padova e Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL),
riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell’Accordo di
cui al punto 2;
5. di autorizzare l’Azienda Ospedale Università Padova alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto
6. di confermare i finanziamenti regionali già destinati per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero
all’Azienda Ospedale Università Padova per l’attrezzamento e l’attivazione del nuovo nosocomio;
7. di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, previa interlocuzione con il
Ministero della Salute, la definizione dei finanziamenti assegnati alla Regione del Veneto con l’art.
1, comma 95 della L. n. 145/2018 e l’art. 1, comma 14 della L. n. 160/2019;
8. di stabilire che l’impegno dell’Azienda Ospedale Università Padova a cedere l’area di sedime
all’INAIL è subordinato all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione regionale all’alienazione in
conformità a quanto disposto dall’art. 13 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e dalla
Circolare del Segretario Regionale Sanità e Sociale prot. n. 97641 del 22 febbraio 2010;
9. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dell’Area Sanità e Sociale degli
adempimenti connessi all’attuazione dell’Accordo di cui al punto 2, ad avvenuta sottoscrizione dello
stesso;
10.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to – Dott.ssa Stefania Zattarin –
Dgr n. 1423 del 11/11/2025
Pagina 7
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 1 di 16
REV20/10/2025
ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO NELL’AREA PADOVA EST – SAN
LAZZARO -COMMESSA 2001
*********
L’anno __________ (____________), addì _________ del mese di
___________,
l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (codice fiscale
del Presidente_______________, di seguito INAIL,
Dorsoduro 3901, in persona ___________________, giusta DGR n.
_______ del _________, di seguito Regione;
sede in Padova, via Giustiniani n.1, in persona del Direttore Generale Dott.
_________________, di seguito A.O.U.P.,
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 2 di 16
(di seguito indicate come “le Parti”)
Premesso che
La legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo
diritto
accesso
documenti
amministrativi” prevede all’art. 15 prevede che le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune;
ai sensi dell’art. 1, commi 602 e 603 della legge 11 dicembre 2016 n. 232
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30
giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di
elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento
alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili da quest’ultimo
ente nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare” e che
“Per le finalità di cui al comma 602, l’INAIL, allo scopo di definire le risorse
finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli
investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
in attuazione delle suddette norme con il D.P.C.M. n. 5443 del 24 dicembre
2018, nell’elenco di cui all’Allegato A, sono state individuate come valutabili
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 1
alcune iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia
sanitaria, tra cui anche la “Costruzione nuovo Presidio Ospedaliero di Padova
il Decreto del Ministero della Salute del 5 novembre 2024 ha apportato alcune
modifiche relative alle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo
dell’edilizia sanitaria come individuate nell’elenco allegato al decreto stesso.
In particolare, l’iniziativa di interesse dell’A.O.U.P., relativa alla costruzione
del nuovo Presidio Ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro, nel Comune di
Padova, risulta inclusa nel suddetto elenco con una previsione di importo
rispetto all’importo iniziale.
in data 22/04/2020 è stato sottoscritto tra Regione del Veneto, Comune di
Padova, Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova e Azienda
Ospedale Università Padova l’Accordo di Programma per la realizzazione del
“Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova”, ai sensi dell’art.
32 della L.R. 29/11/2001, n. 35. Tale Accordo ha avuto l’effetto di variante
urbanistica al PAT del Comune di Padova ed al PATI della Provincia di Padova,
con destinazione urbanistica dell’area funzionale per la realizzazione del
Nuovo Polo Ospedaliero; il Nuovo Polo Ospedaliero di Padova prevede lo
sviluppo su due sedi così identificate:
il Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro;
pag. 3 di 16
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 1
l’Ospedale
“Giustiniani”,
corrispondenza
pag. 4 di 16
dell’attuale
ospedaliero, mediante razionalizzazione e recupero delle strutture
sanitarie esistenti e rigenerazione urbana;
con nota regionale prot. n. 188694 del 16/04/2024 la Regione Veneto – Area
Sanità e Sociale, in relazione all’intervento di realizzazione del Nuovo Polo
Ospedaliero di Padova Est San Lazzaro, ha comunicato al Ministero della
Salute la conferma del fabbisogno per l’importo aggiornato a complessivi €
“INAIL – Iniziative di investimento immobiliare per ammodernamento delle
strutture sanitarie e ampliamento rete sanitaria territoriale ai sensi dell’art.
1, commi 306 e 307 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
con atto deliberativo n. 876 del 08/05/2024 l’Azienda Ospedale Università
Padova ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est –
San Lazzaro redatto ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;
con atto deliberativo n. 1390 del 01/07/2025 l’Azienda Ospedale Università
Padova ha preso atto della consegna in data 30/06/2025 del Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione del Nuovo Polo
Ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro redatto ai sensi del D.Lgs. n.
36/2023 dai progettisti incaricati, trasmettendone copia alla Regione (nota
prot.46143 n. del 01/07/2024) e all’INAIL (prot. n.46136 del 01/07/2025);
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
con nota prot. n. __________ del _________la Regione Veneto ha
comunicato all’A.O.U.P. di sostenere l’iniziativa in oggetto in ambito INAIL,
da formalizzare attraverso l’adozione di apposita deliberazione;
l’area su cui verrà costruito il nuovo polo ospedaliero è di proprietà
dell’A.O.U.P. ed è identificata al catasto come segue: ________________;
l’INAIL intende acquistare dall’ A.O.U.P., in qualità di proprietaria, la
suddetta area per dare corso alla costruzione del nuovo ospedale sulla base
della progettazione fornita dalla stessa A.O.U.P.; questa avrà anche lo scopo
di assicurare la coerenza con il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015,
n. 70 e s.m.i.;
l’immobile, successivamente alla sua realizzazione, verrà affidato in
locazione all’A.O.U.P., competente per territorio, che ne dovrà curare la
gestione in quanto autorità sanitaria;
la conclusione dell’investimento da parte dell’INAIL, comprensivo
dell’acquisto del terreno, del rimborso del progetto e della realizzazione dei
lavori, è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto, come previsto dal suo Regolamento per gli investimenti e i
disinvestimenti;
pag. 5 di 16
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 1
pag. 6 di 16
precisato che con il presente Accordo le parti intendono quindi
stabilire modalità e tempi dell’operazione sin qui prefigurata, assumendo i
necessari rispettivi reciproci impegni;
ritenuto che la suddetta convergenza di interessi comporta, nel
rispetto
dell’autonomia
dell’indipendenza
delle
rispettive
funzioni,
l’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione per coordinare e
rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
ritenuto che tale accordo si possa inserire nel generale principio di
leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi
costituzionali
imparzialità
andamento
dell’azione
amministrativa;
considerato
Amministrazioni
premessa
svolgono,
nell’interesse della collettività, attività in settori di interesse comune per i
quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette
di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario
in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi
interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari
attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti;
l’attuazione di
collaborazione
è retta
esclusivamente da
considerazioni inerenti all’interesse pubblico in quanto coerenti con gli scopi
istituzionali delle Parti;
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
Vista la deliberazione n. 117 del 27/6/2025 del Consiglio di
Amministrazione dell’INAIL di approvazione del programma di investimenti
in edilizia sanitaria per l’anno 2025;
Vista la deliberazione ___ del _____________ della Regione Veneto
di approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 Legge 241/1990;
Vista la deliberazione ___ del _____________ dell’Azienda Ospedale
Università Padova di approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 Legge
241/1990.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
dell’Accordo, si sottoscrive e si conviene quanto segue.
Articolo 1
(Oggetto)
L’INAIL, la Regione e l’A.O.U.P., ciascuna parte per le proprie competenze,
si impegnano a porre in essere i provvedimenti e gli atti necessari alla
realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro di cui
alle premesse ed all’alienazione in favore dell’INAIL dell’area edificabile
necessaria sulla scorta di quanto pattuito nei successivi articoli.
Nello spirito della collaborazione, ai fini della più efficace ed efficiente
realizzazione della finalità dell’Accordo, le parti assumono vicendevolmente
gli impegni di seguito indicati.
Articolo 2
pag. 7 di 16
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
(Progettazione, pareri e approvazioni)
2.1. L’A.O.U.P. si impegna a completare l’iter di progettazione da redigersi
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 36/2023, mediante affidamento a
professionisti individuati dalla stessa azienda ospedaliera nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica.
La progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), già acquisita
dall’A.O.U.P., è stata redatta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione
della normativa vigente al momento della procedura di gara. Il successivo
servizio di progettazione definitiva, anch’esso già acquisito, è stato invece
redatto in applicazione del nuovo codice contratti pubblici ex D.Lgs n.
36/2023 e quindi ora corrispondente alla “progettazione di fattibilità tecnica
ed economica”.
2.2. La progettazione di fattibilità tecnico economica ex D.Lgs n. 36/2023,
trasmessa all’INAIL con nota del 01/07/2025, è stata redatta tenendo conto
Salute del 5 novembre 2024 e relativo Allegato. La suddetta progettazione
di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere inviata all’INAIL entro il 31
dicembre 2025 corredata dei pareri e dei permessi da parte di tutte le
autorità competenti, anche con indizione di conferenza di servizi e
sottoscrizione degli accordi con enti terzi per assicurare le infrastrutture
pag. 8 di 16
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
occorrenti alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est – San
Lazzaro.
L’INAIL provvederà a sottoporre il progetto di fattibilità tecnico economica a
verifica, conformemente a quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023,
affidandola ad un operatore idoneo, a propria cura e spese, salvo quanto
trasmesso entro il 30 giugno 2026 al RUP dell’A.O.U.P. per l’eventuale
avvio della successiva fase di progettazione.
Ove le Parti optino per una procedura di gara sulla base di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ex D.Lgs n. 36/2023, ovvero con
realizzazione dell’opera mediante “appalto integrato”, la procedura di gara
dovrà prevedere l’affidamento congiunto del servizio di progettazione
esecutiva e dei lavori di realizzazione dell’opera.
Nel caso in cui, dopo l’affidamento della verifica del progetto di
fattibilità tecnico economica, il procedimento volto alla realizzazione
dell’intervento non venga portato a compimento per causa imputabile
all’A.O.U.P., ovvero nel caso in cui i progettisti incaricati dalla stessa A.O.U.P.
non rispondano alle richieste di integrazioni nei tempi richiesti dal verificatore
e comunque dopo il terzo rapporto di verifica con esito negativo, la stessa
A.O.U.P. rimborserà all’INAIL tutti i costi documentati di verifica.
pag. 9 di 16
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 10 di 16
2.3. Ove le Parti optino per una procedura di gara sulla base di un progetto
esecutivo, successivamente alla fase di cui al precedente comma 2.2, i
professionisti incaricati dall’A.O.U.P. procederanno alla redazione della
progettazione esecutiva che, corredata dai necessari titoli edilizi abilitativi,
sarà inviata all’INAIL entro il 31 dicembre 2027.
L’INAIL provvederà a sottoporla a verifica, conformemente a quanto previsto
dall’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, affidando la verifica, ove possibile, allo
stesso operatore incaricato della verifica del progetto di fattibilità tecnico
Dopo la delibera di autorizzazione all’investimento del Consiglio
Amministrazione dell’INAIL, la progettazione esecutiva sarà sottoposta alla
validazione del RUP nominato dallo stesso INAIL per le successive fasi di
appalto ed esecuzione dei lavori.
2.4. Per quanto possibile, l’attività di verifica sarà anticipata dall’INAIL, per
ciascuna delle due fasi, già nel corso dello sviluppo degli elaborati progettuali
e sarà ultimata entro centoventi giorni dalla consegna dei progetti completi.
2.5. L’INAIL si impegna a rimborsare all’A.O.U.P., la progettazione definitiva
– ora fattibilità tecnica economica redatta ai sensi del nuovo codice contratti
pubblici ex D.Lgs n. 36/2023 – e la progettazione esecutiva (eventuale)
contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento dell’area di sedime di
cui al successivo art. 3.
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
2.6. Il mancato rispetto delle scadenze sopra fissate, qualora non
adeguatamente giustificato, potrà comportare l’archiviazione dell’iniziativa.
Articolo 3
(Trasferimento dell’area di sedime)
3.1. L’A.O.U.P., previa autorizzazione della Regione, si impegna a cedere
tutti i terreni sui quali verrà realizzato il Nuovo Polo Ospedaliero di Padova
Est – San Lazzaro all’INAIL, che si impegna ad acquistare, dopo
l’autorizzazione all’investimento del proprio Consiglio di Amministrazione, le
aree destinate alla costruzione del nuovo polo ospedaliero come descritte
nelle premesse del presente Accordo, libere da persone o cose, e pronte
all’edificazione.
3.2. Il prezzo del suddetto trasferimento immobiliare sarà stabilito tra
l’A.O.U.P. e l’INAIL con riferimento ai valori di mercato. A tal fine, l’INAIL
farà realizzare apposita perizia di stima, che dovrà essere congruita dal
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti immobiliari dell’Istituto.
Secondo le indicazioni regionali, l’A.O.U.P., in qualità di proprietaria
dell’area, valuterà la proposta dell’INAIL sulla base della propria relazione di
stima da redigersi a cura dall’Agenzia delle Entrate per la conferma del
prezzo relativo al suddetto trasferimento immobiliare.
3.3. Il mancato acquisto dell’area, per causa non imputabile all’INAIL, fa
venir meno qualsiasi obbligo a carico di quest’ultimo.
pag. 11 di 16
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
3.4. Il trasferimento immobiliare avrà luogo entro centottanta giorni dalla
delibera di autorizzazione all’investimento del Consiglio di Amministrazione
dell’INAIL e comunque successivamente alla stipula del contratto preliminare
di locazione del complesso immobiliare da costruire, con il quale l’INAIL, la
Regione e l’A.O.U.P. e si impegneranno alla stipula del contratto definitivo di
locazione di cui al successivo art. 5.
Articolo 4
(Appalto dei lavori di costruzione)
L’INAIL si impegna ad indire la gara d’appalto integrato sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica fornito dall’A.O.U.P. oppure, qualora
le parti lo concordino, ad indire la gara d’appalto di lavori sulla base del
progetto esecutivo fornito dall’A.O.U.P., stipulando a propria cura e spese il
contratto d’appalto di cui sarà unico titolare, e si impegna a curare
l’esecuzione dei lavori con il proprio RUP affidando la Direzione dei lavori, il
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo, anche
statico, a propri tecnici o a tecnici esterni.
Articolo 5
(Locazione)
5.1. Entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo dei lavori
di costruzione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro,
pag. 12 di 16
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 13 di 16
l’INAIL e l’A.O.U.P. stipuleranno il contratto di locazione definitivo dell’opera
e contestualmente l’A.O.U.P. la prenderà in consegna.
L’A.O.U.P. si impegna ad utilizzare l’immobile esclusivamente per i suoi
compiti istituzionali sanitari.
5.2. La locazione avrà durata di venticinque anni e in ogni caso sarà
rinnovabile, salvo quanto previsto al successivo art. 6.
5.3. Il canone annuo viene definito ai sensi del Regolamento degli
investimenti
disinvestimenti
dell’INAIL
vigente
momento
della
sottoscrizione del presente accordo. Tale Regolamento prevede che il canone
sia pari al 3% del costo complessivo dell’investimento maggiorato della
media relativa ai dodici mesi precedenti alla data dell’accettazione
dell’offerta dell’indice medio mensile EURIBOR, tasso 360, a sei mesi (con
troncamento al 1° decimale), con un limite massimo del rendimento al 4%.
Tale percentuale, già se del caso ridotta al 4% in applicazione del limite
massimo di rendimento, sarà ulteriormente ridotta dello 0,5% in quanto
l’A.O.U.P. si impegna a farsi carico della manutenzione straordinaria
dell’immobile.
Il canone di locazione sarà rivalutato annualmente – a partire dall’anno
successivo all’inizio della locazione – in misura pari al 75% della variazione
annuale dell’indice ISTAT FOI, calcolato con il criterio della rivalutazione
assoluta.
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
5.4. Saranno a carico della conduttrice A.O.U.P. le manutenzioni ordinarie e,
in deroga a quanto previsto dal codice civile, le manutenzioni straordinarie e
gli adeguamenti a norma dell’immobile locato. L’A.O.U.P. potrà apportare
modifiche e addizioni volte al migliore esercizio delle sue attività istituzionali;
in tal caso l’INAIL sarà tenuto a prestare ogni collaborazione per
l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie.
5.5. L’A.O.U.P. potrà sublocare o dare in comodato e/o consentire l’uso a
terzi di parti e/o porzioni di fabbricati e/o spazi e/o locali nel rispetto delle
destinazioni d’uso degli stessi necessari per lo svolgimento di servizi e/o
prestazioni funzionali alle attività sanitarie istituzionali dell’intero complesso
ospedaliero (esempio: ricerca e formazione universitaria, servizi alla
persona, attività di volontariato, attività di ristorazione/bar, gestione del
parcheggio, servizi di logistica, ecc.).
Articolo 6
(Opzione di acquisto)
L’A.O.U.P. al termine del primo periodo di locazione di venticinque anni potrà
acquistare l’immobile.
Il prezzo della compravendita sarà calcolato valutando i flussi di cassa
dell’INAIL in entrata e quelli in uscita relativi a costi assicurativi, fiscali e di
gestione, realizzati nel periodo venticinquennale, in modo da assicurare
all’INAIL un tasso di rendimento netto pari al 3%.
pag. 14 di 16
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
Articolo 7
(Controversie)
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere, le parti si impegnano a
ricercare con spirito istituzionale la soluzione che meglio soddisfi l’interesse
pubblico all’operazione complessiva funzionale alla realizzazione del Nuovo
Polo Ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro.
Per il caso in cui non si riesca comunque a dirimere controversie con
soluzione condivisa, la competenza giudiziaria esclusiva sarà del Foro di
Roma.
Articolo 8
(Comunicazioni)
Qualsiasi comunicazione attinente al presente Accordo andrà inviata ai
seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Articolo 9
(Accordi specifici)
Le parti si impegnano a sottoscrivere specifici accordi in cui prevedere lo
svolgimento da parte di dipendenti dell’A.O.U.P. di funzioni di supporto al
personale dell’INAIL per tutte le fasi dei procedimenti.
pag. 15 di 16
ALLEGATO 1
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
In particolare, l’INAIL dovrà garantire la presenza di professionalità
tecniche/amministrative/sanitarie dell’A.O.U.P. nel gruppo di lavoro che
dovrà essere istituito a supporto del RUP individuato per la realizzazione
dell’opera.
Articolo 10
(Recesso)
Le Parti possono, fino al momento dell’acquisto dell’area di sedime, recedere
dal presente Accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che
modifichino la situazione esistente all’atto di sottoscrizione dell’atto e ne
rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
Il Presidente
Regione Veneto
Il Presidente
Azienda Ospedale Università Padova
Il Direttore generale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005
pag. 16 di 16
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 2
pag. 1 di 23
CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE
L’anno duemilaventicinque, il giorno — del mese di ———:
L’”Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
——- il —— nella sua qualità di ——— della Direzione
Regionale
Veneto
dell’INAIL,
d’ora
avanti
“INAIL” o “Promittente Locatore”
L’Azienda Ospedale Università Padova (A.O.U. Padova), con sede
Padova
(PD),
Giustiniani
codice
fiscale
in avanti “Promittente Conduttore”;
premesso che:
– l’art. 1, commi 602 – 603, della Legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di bilancio 2017), ha previsto che “con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30
giugno 2017, su proposta del Ministro della Salute di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono individuate
nell’ambito
iniziative
dell’edilizia
urgenti
sanitaria,
elevata
utilità
valutabili
sociale
nell’ambito
dei piani triennali di investimenti immobiliari dell’INAIL”;
– con D.P.C.M. del 24 dicembre 2018, registrato alla Corte dei
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 2
pag. 2 di 23
Conti in data 7 gennaio 2019, il Presidente del Consiglio dei
Ministri
dichiarato
“valutabili”
nell’ambito
piani
triennali di investimento dell’INAIL, le iniziative di elevata
utilità sociale individuate nell’elenco allegato al predetto
decreto,
quali
ricompresa
l’iniziativa
presentata
dalla Regione Veneto su proposta dell’A.O.U. Padova, relativa
con D.M. del 5 novembre 2024 il Ministero della Salute ha
– con nota del 24 maggio 2019 l’INAIL ha avviato l’istruttoria
relativa all’iniziativa proposta, conclusasi positivamente con
la validazione del progetto esecutivo presentato dall’A.O.U.
Padova;
– in data —— 2025 è stato sottoscritto un accordo ex articolo 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 regolante i rapporti tra
l’A.O.U. Padova e l’Inail – direzione patrimonio – per la realizzazione della suddetta iniziativa di edilizia sanitaria;
– con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
n. — del ————- è stato autorizzato l’investimento
per la costruzione di un complesso immobiliare da adibire a
nuovo presidio ospedaliero di Padova Est-San Lazzaro per un
valore complessivo presunto pari ad € ———–;
– ai sensi del Codice civile art. 2643 – Atti soggetti a tra-
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 3 di 23
scrizione al punto 8) “i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni” devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione;
– in data ——–odierna, a ministero del Notaio rogante,
Dott. ———————–, viene stipulato l’atto di compravendita dell’area edificabile;
– in considerazione di quanto sopra e prima della sottoscrizione del suddetto atto di compravendita, le parti intendono
sottoscrivere un contratto preliminare di locazione, tramite
il quale regolare i rispettivi impegni durante la realizzazione del progetto di costruzione cantierabile e definire i termini e le condizioni della locazione dell’immobile dalla data
di consegna dello stesso;
Tutto ciò premesso
parti,
sopra
rappresentate,
convengono
stipulano
quanto segue:
Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente preliminare di locazione.
Art. 2
(Consenso ed oggetto)
L’INAIL, come rappresentato in premessa, si obbliga a concedere in locazione all’A.O.U. Padova che, come rappresentato, si
obbliga ad accettare, il complesso immobiliare da adibire a
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
nuovo polo ospedaliero da edificare sull’area di costruzione
identificata al Catasto terreni del Comune di Padova, sezione
di ——-, al Foglio –, Mappale —- (ex mappale —-) di mq
—- e Mappale —-, di mq —-.
Le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo di
locazione dopo che l’immobile sarà ultimato, dichiarato agibile e provvisto di tutte le opere funzionali e necessarie al
fine di consentire l’utilizzo per le finalità cui esso è destinato.
Il bene sarà locato unitamente a qualsivoglia pertinenza, accessorio ed ogni altro elemento necessario per la normale funzionalità dell’immobile.
Il Promittente Locatore garantirà che sul bene non insisteranno diritti reali o personali di terzi che possano limitare il
libero godimento ovvero la piena e completa disponibilità dello stesso.
Art. 3
(Durata)
La locazione avrà la durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data di consegna del realizzato complesso immobiliare; la locazione sarà rinnovabile, nel rispetto delle norme
vigenti, di ulteriori 25 anni.
Il Promittente Locatore potrà rappresentare formale disdetta,
dopo il primo rinnovo, tramite PEC, espressa almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale, ai sensi degli
pag. 4 di 23
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
artt. 28 e 29 della Legge 392/78, salvo quanto previsto al
successivo art. 10.
Art. 4
(Facoltà di recesso)
A decorrere dal primo rinnovo contrattuale sarà facoltà del
Promittente Conduttore recedere anticipatamente dal presente
contratto, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della citata legge
392/78.
In tal caso, il Promittente Conduttore dovrà dare avviso al
Promittente Locatore, mediante PEC, almeno dodici mesi prima
della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
Al Promittente Locatore sarà riconosciuta la quota parte del
canone annuo di locazione fino alla data di effettiva restituzione dell’immobile.
Art. 5
(Canone e modalità di pagamento)
Il canone annuo viene definito ai sensi del Regolamento degli
investimenti e disinvestimenti dell’INAIL vigente al momento
della sottoscrizione dell’Accordo, che prevede che il canone
sia pari al 3% del costo complessivo dell’investimento maggiorato della media relativa ai dodici mesi precedenti alla data
dell’accettazione dell’offerta dell’indice medio mensile EURIBOR, tasso 360, a sei mesi (con troncamento al 1° decimale),
con un limite massimo del rendimento al 4%.
pag. 5 di 23
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 2
pag. 6 di 23
Tale percentuale, già se del caso ridotta al 4% in applicazione del limite massimo di rendimento, sarà ulteriormente ridotta dello 0,5% in quanto l’A.O.U.P. si impegna a farsi carico
della manutenzione straordinaria dell’immobile.
Il canone di locazione, fuori del campo di applicazione IVA,
sarà pagabile in due rate semestrali posticipate di uguale importo.
Le scadenze delle due rate semestrali saranno fissate al 30
giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
I canoni dovranno essere pagati mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla Direzione regionale Inail per il Veneto,
IBAN ——————, con causale: “———————“.
In mancanza di indicazione del semestre di riferimento, il Locatore imputerà il pagamento in oggetto secondo i criteri fissati dall’art. 1193 c.c.
In caso di variazione dei dati, il Locatore si impegnerà a comunicare
Conduttore,
mediante
almeno
(sessanta)
giorni prima della successiva scadenza di pagamento, la nuova
domiciliazione, che si intenderà unica e in tutto sostitutiva
della precedente. Fino al momento in cui la comunicazione recante i nuovi dati bancari non sarà pervenuta al Conduttore, i
pagamenti da questi effettuati presso la precedente domiciliazione di pagamento avranno pieno effetto liberatorio.
Il canone di locazione annuo sopra pattuito sarà aggiornato su
richiesta del Locatore, secondo il metodo della c.d. “varia-
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 7 di 23
zione assoluta”, nella misura del 75% della variazione annuale, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, tenendo come indice di
riferimento quello del mese precedente alla sottoscrizione del
contratto.
La richiesta del Locatore di aggiornamento del canone dovrà
avvenire esclusivamente in forma scritta.
Gli aumenti del canone di locazione di cui sopra saranno a carico del Conduttore, e saranno pagati entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta a seguito di avviso di pagamento
emesso dal Locatore.
impossibilità
utilizzo,
stabilito
dall’art. 15 del presente contratto, il canone sarà proporzionalmente ridotto secondo i parametri tecnico-economici in virtù dei quali è stato inizialmente determinato.
Art. 6
(Permanenza oltre la scadenza)
L’eventuale permanenza del Promittente Conduttore nel complesso ospedaliero dopo la scadenza e/o risoluzione del contratto,
comporterà l’obbligo di corrispondere, fino alla riconsegna,
della quale verrà redatto apposito verbale, un’indennità di
occupazione pari all’ammontare dell’ultimo canone dovuto, per
i mesi di effettiva permanenza, salvo il risarcimento del maggior
danno
arrecato
Locatore,
l’indisponibilità
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 2
pag. 8 di 23
dell’immobile oggetto di occupazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1590 del Codice Civile.
Art. 7
(Stipula del contratto definitivo di locazione)
Il contratto definitivo di locazione sarà stipulato dopo il
completamento dei lavori di realizzazione sull’area del Nuovo
Polo Ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro e successivamente
alla sottoscrizione del verbale congiunto di verifica tecnica.
Art. 8
(Modifiche, addizioni, migliorie ed insegne)
Previa autorizzazione del Promittente Locatore, da richiedere
tramite PEC, almeno 60 giorni prima, il Promittente Conduttore
potrà effettuare sul bene locato i lavori e le modifiche che
riterrà opportuni in relazione alle proprie esigenze operative
per un ottimale e funzionale utilizzo del suddetto immobile.
A tale proposito il Promittente Locatore si impegnerà a prestare, laddove possibile, il relativo consenso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Il consenso si intenderà comunque
prestato se il Promittente Locatore non comunicherà le proprie
contrarie determinazioni entro il predetto termine.
Al fine di consentire la realizzazione dei suddetti lavori,
modifiche ed ampliamenti, il Promittente Locatore si impegnerà
cooperare
Promittente
Conduttore
relazione
all’ottenimento, a cura e spese dello stesso Promittente Con-
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
duttore, delle necessarie autorizzazioni e/o permessi da parte
delle competenti Autorità.
Il Promittente Locatore non assumerà alcun costo né assumerà
alcuna responsabilità per la realizzazione delle predette opere, anche se sia intervenuta la sua approvazione espressa o
tacita.
Tutto quanto il Promittente Conduttore farà senza il preventivo consenso scritto del Promittente Locatore rimarrà – comunque – a beneficio di quest’ultimo senza alcun compenso, salvo
che il Promittente Locatore non dovesse preferire il ripristino a cura del Promittente Conduttore medesimo.
Il Promittente Conduttore rinuncerà, comunque, a qualsivoglia
indennità di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché a qualsivoglia compensazione tra miglioramenti e/o addizioni ed eventuali deterioramenti provocati nell’immobile.
Non saranno soggette ad autorizzazione da parte del Promittente Locatore le modifiche distributive agli spazi interni ed
agli impianti non suscettibili di incidere sulle destinazioni
d’uso dell’immobile e necessarie per adeguare gli stessi alle
esigenze dell’A.O.U. Padova che ha in conduzione la struttura
ospedaliera in premessa indicata, se non comporteranno un incremento delle superfici e dei volumi esistenti. Sarà comunque
facoltà del Promittente Locatore richiedere che eventuali variazioni siano regolarizzate urbanisticamente e catastalmente
in caso di rilascio dell’immobile.
pag. 9 di 23
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 2
pag. 10 di 23
L’inosservanza da parte del Promittente Conduttore degli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c., su richiesta del Promittente Locatore.
Previa comunicazione al Promittente Locatore, da inviare tramite PEC, sarà facoltà del Promittente Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applicare all’esterno dell’edificio
insegne, targhe, cartelli ovvero altri segnali inerenti i propri uffici.
A tale proposito, il Promittente Locatore si impegnerà a prestare
relativo consenso
entro
il termine
(dieci)
giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione. Il consenso si intenderà comunque prestato se il Promittente Locatore
non comunicherà le proprie contrarie determinazioni entro il
predetto termine. Il Promittente Conduttore non potrà apporre
targhe od insegne in difformità ai regolamenti comunali.
Art. 9
(Consegna e Riconsegna immobile)
Contestualmente alla stipula del contratto definitivo di locazione, il Promittente Locatore si impegnerà a consegnare al
Promittente
Conduttore
l’immobile
individuato
precedente
art. 2 dopo la sua realizzazione, con un apposito “verbale di
consegna”, sottoscritto dalle parti.
L’immobile sarà consegnato ultimato “chiavi in mano” e pronto
all’uso cui è destinato.
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 11 di 23
Il Promittente Conduttore si impegnerà a sottoscrivere il contratto definitivo di locazione nel termine convenuto.
Alla cessazione della locazione, il Promittente Conduttore riconsegnerà
Promittente
Locatore,
previa
redazione
quest’ultimo del “verbale di riconsegna”, l’immobile libero da
persone e/o cose, in buono stato manutentivo salvo il normale
deperimento dovuto all’uso.
Art. 10
(Opzione di acquisto)
Il Conduttore al termine del primo periodo di locazione di
venticinque anni potrà riacquistare il complesso oggetto del
presente contratto. Il prezzo della compravendita sarà calcolato valutando i flussi di cassa dell’INAIL in entrata e quelli
in uscita relativi a costi assicurativi, fiscali e di gestione, realizzati nel periodo venticinquennale, in modo da assicurare all’INAIL un tasso di rendimento netto pari al 3%.
Art. 11
(Danni a cose e persone)
Il Promittente Conduttore sarà costituito custode della cosa
locata e si obbligherà a conservarla con la diligenza del buon
padre di famiglia e a riconsegnarla al termine della locazione
in buono stato locativo. Egli si impegna ad esonerare il Promittente Locatore da ogni responsabilità per:
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
– danni diretti e indiretti che possano derivare da esso Promittente Conduttore ai suoi dipendenti e a terzi in genere
dallo svolgimento delle attività esercitate negli immobili locati;
– danni diretti o indiretti derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del Promittente Conduttore,
degli immobili locati;
– danni derivati dal funzionamento degli impianti tecnologici
o dall’uso di essi, tutti ivi esistenti;
– danni derivati dall’utilizzo dei macchinari, attrezzature,
dispositivi ed apparati ivi presenti.
Il Promittente Locatore è comunque esonerato da ogni responsabilità per i danni causati da qualunque attività esercitata
nei locali, che deve pertanto intendersi effettuata a esclusivo rischio e pericolo del Promittente Conduttore, dando atto e
riconoscendo che dalla consegna nessun obbligo in tal senso
graverà o potrà gravare sul Promittente Locatore medesimo. Il
Promittente Conduttore sin d’ora dichiara di manlevare il Locatore in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed
azione che eventuali terzi dovessero avanzare per i suddetti
titoli.
In particolare, il Locatore resta espressamente esonerato da
ogni responsabilità di qualunque natura o genere e da qualsiasi danno provocato al Conduttore, ai suoi dipendenti ovvero a
terzi in genere, derivanti da: caso fortuito, incendio, nubi-
pag. 12 di 23
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
fragi e allagamenti, umidità, rottura o rigurgiti di tubazioni
e/o di fogne, scassi, rotture, manomissione per tentato o consumato furto nell’unità immobiliare locata.
Il Conduttore è tenuto a segnalare al Locatore a mezzo PEC,
non appena ne venga a conoscenza, sia eventuali pericoli o
danni per lo stato di conservazione dell’immobile, sia eventuali azioni od “opere” di terzi che possano arrecare nocumento o pregiudizio all’immobile, sia eventuali mutamenti dello
stato dei luoghi. In difetto, il Conduttore sarà ritenuto responsabile nei confronti del Locatore degli eventuali danni
subiti dall’immobile, anche ad opera di terzi.
Art. 12
(Spese di manutenzione e gestione)
Il Promittente Conduttore, per tutta la durata della locazione, provvederà a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli impianti tecnologici tutti ivi esistenti e degli adeguamenti a norma, dando
atto e riconoscendo sin d’ora che nessun obbligo in tal senso
grava o può gravare sul Promittente Locatore.
Detta manutenzione ordinaria e straordinaria sarà eseguita dal
Promittente Conduttore senza ritardo. In difetto il Promittente Locatore potrà eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria a spese del Promittente Conduttore che, comunque, si
obbliga a consentirne la tempestiva esecuzione.
pag. 13 di 23
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 14 di 23
L’esecuzione degli interventi da parte del Promittente Locatore non darà diritto ad alcun risarcimento del danno né ai rimedi di cui all’art. 1584 cc.
Il Promittente Conduttore provvederà altresì alla gestione e
conduzione degli impianti tecnologici facendosi carico per intero dei relativi oneri e spese.
Il Promittente Conduttore, per tutta la durata della locazione, provvederà al pagamento di tutte le utenze, nessuna esclusa,
nonché
delle
tasse
imposte
derivanti
dall’esercizio
dell’immobile, dando atto e riconoscendo sin d’ora che nessun
obbligo in tal senso potrà gravare sul Locatore.
Il Promittente Locatore rimane espressamente esonerato da ogni
responsabilità per danni a cose e/o persone, derivanti dall’uso dell’immobile che sarà concesso in locazione e di qualsivoglia impianto di pertinenza dell’Immobile, salvi i limiti inderogabili di legge e quelli previsti nel presente contratto.
Resterà a carico del Promittente Locatore il premio di assicurazione contro gli incendi dell’immobile ed altri rischi compresi nella polizza generale fabbricati stipulata da INAIL.
Art. 13
(Accesso e obblighi di informazione)
Su richiesta scritta del Promittente Locatore, il Promittente
Conduttore consentirà allo stesso Locatore o a persone, da esso autorizzate e preventivamente notificate all’A.O.U Padova
di accedere al bene descritto in premessa con tempi e modalità
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 2
concordare,
dell’immobile
identificare
ne/manutenzione
eventualmente
pag. 15 di 23
esaminare
condizioni
riparazio-
lavori
necessari
ovvero
procedere
all’inventario degli impianti e delle pertinenze, nonché per
verificare l’osservanza degli impegni e delle condizioni di
cui al futuro contratto di locazione.
Art. 14
(Autorizzazioni e Licenze)
Il Conduttore osserverà i regolamenti e le prescrizioni di pulizia e igiene, sia generali che speciali, relativi all’attività svolta nell’immobile oggetto di locazione e si munirà a
sua cura e spese, di tutte le concessioni, licenze ed autorizzazioni prescritte per l’attività e/o adeguamenti delle stesse
previste
eventuali
normative
successive
stipula
dell’atto.
È posto altresì a carico del Conduttore ogni onere di ottenere
e/o conservare e rinnovare, per tutta la durata del rapporto
di locazione, qualsiasi licenza o autorizzazione per la conduzione e gestione del complesso immobiliare e per l’esercizio
della propria attività e comunque qualsiasi altra autorizzazione prescritta da parte delle Pubbliche Autorità o dalla
legge.
Il Conduttore si obbliga inoltre, laddove necessario, anche a
causa di nuove normative, ad entrare in possesso dei relativi
provvedimenti (es. certificato prevenzione
incendi, nulla –
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
ALLEGATO 2
pag. 16 di 23
osta igienico sanitario etc.), attivando le relative procedure
per il rilascio, da parte delle Autorità od Organi competenti,
dei relativi provvedimenti.
Il Conduttore assume, altresì, a proprio carico l’onere della
stipula con i relativi costi, di tutti i contratti relativi
alle utenze: elettrica, telefonica, idrica e comunque di tutte
quelle necessarie alla normale gestione dell’immobile.
Art. 15
(Impossibilità di utilizzo)
impossibilità
utilizzo
tutto
parte
dell’immobile da realizzare come in premessa indicato, non dovuta a fatto o colpa del Promittente Conduttore, quest’ultimo
comunicherà prontamente tale circostanza al Promittente Locatore e, se tale impossibilità di utilizzo si protrarrà per un
periodo superiore a 30 giorni, il Promittente Conduttore avrà
diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte
dell’immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si
verificherà l’impedimento e fino alla sua soluzione.
Se tale impossibilità di utilizzo riguarderà tutto l’immobile
e si protrarrà per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi, il
Promittente Conduttore avrà facoltà di risolvere il contratto.
Art. 16
(Controversie, tentativo di conciliazione e foro competente)
Qualora tra le parti dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, ciascu-
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
na parte comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione.
Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti
si impegneranno ad esaminare congiuntamente la questione entro
il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a tentare la composizione della
controversia entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni.
Per qualsiasi controversia o disputa derivante dal presente
contratto, sarà competente il Foro di Venezia.
Art. 17
(Clausola risolutiva espressa)
Il Promittente Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto
definitivo di locazione, per fatto o colpa del Promittente
Conduttore, ai sensi dell’art 1456 c.c. anche qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
– destinazione dell’immobile da realizzare ad utilizzo diverso
da quello previsto dal contratto definitivo di locazione;
– cessione, in tutto o in parte, del presente contratto di locazione a terzi, in qualsiasi forma o mezzo, senza il consenso
scritto del Locatore;
– mancato pagamento di almeno ———– del canone previsto
all’art. 5 del presente contratto.
La risoluzione si verificherà di diritto decorsi 60 giorni dal
momento in cui il Promittente Conduttore avrà ricevuto la co-
pag. 17 di 23
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 18 di 23
municazione, mediante PEC, della volontà dell’altro contraente
di avvalersi della presente clausola, fatti salvo, in ogni caso, il diritto per il Promittente Locatore al risarcimento del
danno.
Art. 18
(Spese contrattuali)
Le spese di bollo del presente preliminare sono a carico del
Promittente Conduttore mentre quelle di registrazione saranno
divise al 50% (cinquanta per cento) tra il Promittente Locatore e il Promittente Conduttore.
Le spese di registrazione e di trascrizione del contratto definitivo di locazione saranno divise al 50% (cinquanta per
cento) tra il Promittente Locatore e il Promittente Conduttore, mentre saranno a completo carico del Promittente Conduttore le spese di bollo.
Promittente
Locatore
provvederà
versamento
annuale
dell’importo della tassa di registro, mentre il Promittente
Conduttore provvederà al pagamento della quota di spettanza
del 50% delle spese di registrazione su richiesta del Promittente Locatore.
Le parti dichiarano che il contratto definitivo di locazione
sarà soggetto all’imposta di registro essendo, per la natura
dei contraenti e per l’oggetto, fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Le parti autorizzeranno la trascrizione dell’atto definitivo
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 19 di 23
di locazione per ogni effetto di legge, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi diritto di ipoteca legale con esonero del competente Conservatore dei registri Immobiliari da ogni responsabilità in proposito.
Art. 19
(Divieto di cessione del contratto e destinazione d’uso)
Fatto salvo quanto previsto dal futuro contratto definitivo di
locazione, non sarà consentita la cessione, in tutto o in parte, dello stesso a terzi in qualsiasi forma o mezzo, senza il
consenso scritto del Promittente Locatore.
In base all’art. 16 del presente contratto, l’inosservanza del
divieto di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Il Promittente Conduttore si impegnerà ad utilizzare il complesso immobiliare che sarà oggetto del contratto definitivo
di locazione e sarà destinato a sede del Nuovo Polo Sanitario
di Padova Est – San Lazzaro per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali ed in conformità alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della normativa
applicabile
immobili
(ambientale,
antisismica,
ecc.).
È fatto assoluto divieto al Promittente Conduttore di mutarne,
anche solo parzialmente e/o temporaneamente, la destinazione
d’uso, così come di sublocare e/o cedere a qualsiasi titolo
totalmente o parzialmente l’immobile che sarà realizzato, ov-
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 20 di 23
vero cedere, in tutto o in parte, il contratto di locazione
definitivo a terzi senza il consenso scritto della parte locatrice.
La violazione delle suddette pattuizioni costituirà inadempimento contrattuale e legittimerà la parte locatrice a risolvere il contratto definitivo di locazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito a causa dell’inadempimento.
È fatta comunque salva la possibilità dell’A.O.U. Padova di
concedere, previa comunicazione scritta al Promittente Locatore, l’utilizzo di spazi dell’immobile inclusi nelle porzioni
indicate a soggetti che svolgono attività collegate con le
funzioni istituzionali, sotto la propria responsabilità con
espressa manleva di ogni coinvolgimento del Promittente Locatore. In tali casi l’INAIL nulla avrà da pretendere dal punto
di vista economico.
Art. 20
(Alienazione del bene e diritto di prelazione)
Il Promittente Locatore si impegnerà, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile locato, a darne comunicazione al Promittente Conduttore con atto notificato.
Nella comunicazione saranno indicati il corrispettivo, le altre
condizioni
quali
compravendita
dovrebbe
essere
conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il Promittente Conduttore dovrà esercitare il diritto di pre-
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 21 di 23
lazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione
della
comunicazione,
notificato
Locatore
quale
proprietario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Art. 21
(Attestato di certificazione energetica)
In conformità alla disciplina prevista all’art. 6 del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed
integrazioni, il Promittente Locatore consegnerà al Promittente Conduttore copia dell’attestato di prestazione energetica
al momento della stipula del contratto definitivo di locazione
e dopo la realizzazione dell’immobile.
Art. 22
(Elezione di domicilio – Comunicazioni)
Tutte
comunicazioni
richieste
consentite
presente
contratto preliminare di locazione dovranno essere fatte per
iscritto.
Le comunicazioni inviate si riterranno validamente effettuate
solo nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario.
Ogni eventuale variazione del domicilio, dovrà essere tempestivamente comunicata da ciascuna parte all’altra.
A tal fine e per ogni effetto di legge i contraenti eleggono
domicilio come segue:
Promittente
Locatore:
INAIL
“Istituto
Nazionale
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”, codice fi-
ALLEGATO 2
DGR n. 1423 del 11 novembre 2025
pag. 22 di 23
scale n. __________, Direzione Regionale Veneto, ___________,
rappresentato per il presente atto da __________, nella sua
qualità di __________ – e-mail: _________ pec: _____________;
telefono _______.
Il Promittente Conduttore: Azienda Ospedale Università Padova,