(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2025(AGENPARL) – Tue 02 December 2025 COMUNICATO N. 42/DIV – 2 DICEMBRE 2025
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CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 28, 29 E 30 NOVEMBRE E DEL 1 DICEMBRE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29 e 30 Novembre e il 1 Dicembre 2025
16^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALCIONE MILANO
CITTADELLA
L.R. VICENZA
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PERGOLETTESE
RENATE
TRIESTINA
GIRONE B
TRENTO
UNION BRESCIA
LECCO
NOVARA
VIRTUS VERONA
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO VALCHIAMPO
PRO PATRIA
AREZZO
CAMPOBASSO
FORLÌ
GUBBIO
JUVENTUS NEXT GEN
PINETO
PONTEDERA
TERNANA
VIS PESARO
RIPOSA: TORRES
SAMBENEDETTESE
PIANESE
LIVORNO
PERUGIA
RAVENNA
CARPI
GUIDONIA MONTECELIO
ASCOLI
GIRONE C
AZ PICERNO
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
LATINA
POTENZA
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
CATANIA
SALERNITANA
GIUGLIANO
COSENZA
AUDACE CERIGNOLA
CASARANO
SORRENTO
MONOPOLI
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 28, 29 E 30 NOVEMBRE E DEL 1 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata
del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CITTADELLA,
CROTONE, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, SALERNITANA e SORRENTO hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 5° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco
(precisamente due all’interno dell’area di rigore e uno sulla linea di fondo)
provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario l’intervenuto
dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione e costringendo l’Arbitro
ad interrompere la gara per circa 1 minuto;
2. danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio) rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica – obbligo risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna
Est Ospiti, intonato, al 90° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei
confronti di dei tifosi avversari, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei
principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU
179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere
qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o
indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine
territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
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particolare odiosità della condotta e considerato che la società disputava la gara
in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto,
per circa due minuti, uno striscione non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver divelto un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo
tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in
entrambe le circostanze, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, una
bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 6 GENNAIO 2026
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, proferiva diversi insulti e pesanti
offese nei confronti dell’Arbitro (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto
all’Arbitro, r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALLO FABIO
(L.R. VICENZA)
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AMMONIZIONE (I INFR)
BERTOTTO VALERIO
QUARESMINI ANDREA
(AZ PICERNO)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SCIOTTA CIRO
(FOGGIA)
si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei confronti della Quaterna Arbitrale
(panchina aggiuntiva).
CIFERNI GIUSEPPE
(PINETO)
per aver protestato veementemente proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
(panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DI SANTO GIUSEPPE
(CAMPOBASSO)
perché protestava vivacemente nei confronti di una decisione arbitrale (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LADINETTI RICCARDO
(PONTEDERA)
perché, al termine della gara, rincorreva un calciatore avversario prendendolo per il collo
stringendo e spintonandolo (r. IV Ufficiale).
MACHIN DICOMBO JOSE
(VIS PESARO)
perché, rimaneva in piedi durante tutta la durata della revisione FVS protestando a gran voce
sia nei confronti dell’Arbitro che nei confronti dei componenti della panchina avversaria; al
termine della revisione, si avvicinava a pochi metri dall’Arbitro continuando a protestare in
maniera plateale. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l’uscita dal recinto
di gioco (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, calciatore di riserva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PANELLI TOMMASO
(CARPI)
perché, al termine della gara, in reazione alla condotta violenta di un calciatore avversario, lo
afferrava per il collo spintonandolo (r. IV Ufficiale).
BAGATTI NICCOLO
(PRO PATRIA)
per grave fallo di gioco in quanto, in azione di gioco, colpiva l’avversario con i tacchetti al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIA DAMIANO BIAGIO
per grave fallo di gioco.
(BRA)
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CANNAVARO ADRIAN
(NOVARA)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TOSI FILIPPO
(SAMBENEDETTESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CARIOLATO FABIO
ESPOSITO EMMANUELE
PAPINI FEDERICO
DI TACCHIO FRANCESCO
BUTTARO ALESSIO
SAPORETTI LORENZO
RICCARDI ALESSIO
SILVESTRI LUIGI
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(LATINA)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO
D’ORAZIO TOMMASO
MARCHESI FEDERICO
MOTTA MATTEO
BELLINI LEONARDO
NEBULOSO GIULIO
DIMARCO CHRISTIAN
FLORIO MATTIA
MAFFEI MATTIA
TRIACCA DANIELE
(CATANIA)
(COSENZA)
(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRENTO)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ROSSINI MATTEO
LOGOLUSO GAETANO
D’AMICO FELICE
CALABRESE BERNARDO
HAMLILI ZACCARIA
ERCOLANI LUCA
AURILETTO SIMONE
TOURE MOUSSA
CECCACCI MIRCO
(CARPI)
(CASARANO)
(FOGGIA)
(LATINA)
(LIVORNO)
(PIANESE)
(RENATE)
(SAMBENEDETTESE)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
POTOP SIMONE
RENAULT GUILLAUME PHILI
PERROTTA FRANCESCO SIMON
COPPOLA ALESSANDRO
LAKTI ERALD
DE SANTIS EROS
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BRA)
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SINANI ISMET
CELESIA CHRISTIAN
ROSETTI MANUEL
GYAMFI BRIGHT
ZANABONI EMANUELE ALESSA
GATTI RICCARDO
KOUAN OULAI CHRISTIAN
CRISTINI ANDREA
CUOMO GIUSEPPE
BATTISTINI MATTEO
MALLAMO ANDREA
ROCCA MICHELE
ARINI MARIANO
CORTI NICCOLO
LOMBARDI LUCA
IANESI SIMONE
NOVELLA MATTIA
ROSSETTI MATTEO
SPINI CRISTIAN
ANELLI NICOLA
CUCCURULLO MARCO
VALLOCCHIA ANDREA
CAPPELLETTI DANIEL
JONSSON KRISTOFER
PASINI NICOLA
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LECCO)
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(RAVENNA)
(RAVENNA)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GAMBALE DIEGO
MANCONI JACOPO
ALLEGRETTO ANDREA
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL
GROPPELLI FILIPPO
MORELLI GABRIELE
OLIVEIRA PRADO ISAAC
PARODI GIULIO
CACCAVO LUIGI
ANGILERI ANTONY
D’ALESSIO LEONARDO
DONADIO CHRISTIAN
KHAILOTI OMAR
POSSENTI MARCELLO
SINN LUKAS
CHESTI FRANCESCO
FILIPPIS EMILIANO
SCARINGI MATTIA
RIVIERA CORRADO
FERRARI FRANCO
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
MARCOLINI DIEGO
PIRRELLO ROBERTO
BENEDETTI GIACOMO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(RAVENNA)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
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AMMONIZIONE (I INFR)
IACCARINO GENNARO
MANFRIN FILIPPO
CORRADINI GIOVANNI
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
GASBARRO ANDREA
RENZETTI DAVIDE
ARMINI NICOLO
PERUCCHINI FILIPPO
BALDE BALDE IBOURAHIMA
IMPROTA RICCARDO
DI BITONTO ALESSANDRO
DI MASSIMO ALESSIO
LOVISA NOAH JEAN LOUIS
ROMANI LORENZO
DI CARMINE SAMUEL
CERRETTI CRISTIAN
SCHIMMENTI EMANUELE
RUIZ GIRALDO PASQUALE
CULTRARO GIOVANNI
TOURE NOUHAN
GIRON MAXIME FRANCOIS
SORENSEN FREDERIK
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LECCO)
(LECCO)
(LIVORNO)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(RENATE)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(TRAPANI)
(UNION BRESCIA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 2 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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