(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2025(AGENPARL) – Fri 28 November 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 28 novembre 2025
Agenda dei lavori 1 e 2 dicembre
CAMERA DI CONSIGLIO
1 DICEMBRE
UDIENZA PUBBLICA
2 DICEMBRE
1, 2 e 3) Codice della strada/Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti/Mancata specificazione degli effetti al momento della guida
14) Giudice onorario/Requisiti per il conferimento dell’incarico/Titoli di preferenza
4) Reato di danneggiamento/Sospensione condizionale della pena/Subordinazione all’effettiva riparazione del danno cagionato dal reato
15) Regione autonoma Valle d’Aosta/Durata del mandato del sindaco, del vicesindaco e del Consiglio comunale/Limite dei mandati/Incompatibilità alla carica di assessore per parenti, affini e coniuge del sindaco o vicesindaco
5) Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso/ Trattamento sanzionatorio
16) Regione autonoma della Sardegna/SSR/Poteri del direttore generale su nomine apicali/Commissariamento straordinario delle aziende sanitarie
6) Reato di rapina/Lieve entità del fatto/Divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata
7) Prescrizione e decadenza/Cause di sospensione per rapporti tra le parti/Sospensione della prescrizione tra i coniugi e tra le parti di un’unione civile/Applicazione anche ai conviventi stabili e legati fra loro da vincolo di affettività familiare /Omessa previsione
8) Stranieri/Emersione rapporti di lavoro/Istanza di regolarizzazione/Casi di esclusione dalle procedure/Cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato/Preclusione della verifica, in concreto, di pericolosità e della sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno dell’istanza
9) Reati e pene/Cause di non punibilità/Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto/Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace
10) Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato – Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta
11) Procedimento penale/Misure cautelari/Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa/ Modalità di controllo/ Disciplina
12) Reati e pene/ Utilizzo di documenti contraffatti o alterati (da altri)/Trattamento sanzionatorio pari a quanto previsto per la contraffazione o alterazione di documenti
13)Reati e pene/Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti/Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche dell’articolo 62-bis codice penale sulla recidiva reiterata dell’articolo 99, quarto comma, codice penale
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 1° dicembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1, 2 e 3) l’articolo 187 del decreto legislativo numero 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge numero 177 del 2024, nella parte in cui prevede che è punito “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida;
4) l’articolo 635, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui impone, nei casi di danneggiamento di cui ai precedenti commi, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato; in via gradata, il medesimo comma nella parte in cui è applicabile ai fatti (di cui al precedente secondo comma, numero 1), commessi sulle cose indicate nell’articolo 625, primo comma, numero 7), del codice penale; in via ulteriormente gradata, nella sola parte in cui è applicabile ai fatti (di cui al precedente secondo comma, numero 1), commessi sulle cose esposte alla pubblica fede;
5) l’articolo 583-quinquies del codice penale, inserito dalla legge numero 69 del 2019, nella parte in cui stabilisce la pena minima di otto anni di reclusione per il reato di «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso»;
6) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui contempla il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza numero 86 del 2024 per il reato di rapina propria e impropria sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’articolo 99, quarto comma del codice penale;
7) l’articolo 2941, numero 1 del codice civile e l’articolo 1, comma 18, della legge numero 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati fra loro da vincolo di affettività familiare;
8) l’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge numero 34 del 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito con modificazioni, nella parte in cui dispone che non sono ammessi alle procedure di emersione di rapporti di lavoro, previste dal medesimo articolo 103, commi 1 e 2, i cittadini stranieri «che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato», e preclude, in tal modo, all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e, comunque, la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno dell’istanza di regolarizzazione;
9) l’articolo 131-bis del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nella parte in cui non è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace;
10) l’articolo 168-bis, quarto comma, del codice penale, «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una seconda volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con una sentenza di proscioglimento» e, in via gradata, «nella parte in cui esclude che possa essere concessa una seconda volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova»;
11) gli articoli 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale nella parte in cui: a) dispongono l’applicazione automatica delle procedure di controllo a distanza di cui all’articolo 275-bis, del codice di procedura penale, per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori); b) impongono una distanza minima, “comunque non inferiore a cinquecento metri”, dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati in caso di applicazione della misura cautelare di cui all’articolo 282-ter del codice di procedura penale (divieto di avvicinamento) anche nell’ipotesi in cui l’indagato e la vittima dimorino all’interno del medesimo immobile; c) prescrivono l’applicazione obbligatoria, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari (anche) più gravi, anche nell’ipotesi di accertata non fattibilità tecnica, delle procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale; d) prescrivono la necessaria verifica, al momento dell’esecuzione della misura cautelare, mediante la notificazione dell’ordinanza, della fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione;
12) l’articolo 5, comma 8-bis, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, ai fini del trattamento sanzionatorio delle falsità documentali in esso configurate, equipara l’utilizzo di documenti contraffatti o alterati (da altri) alla contraffazione o alterazione di documenti, non prevedendo, in particolare, che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’articolo 489 del codice penale;
13) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all’articolo 62-bis del codice penale sulla recidiva reiterata, prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.
Nell’Udienza pubblica del 2 dicembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
14) l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge numero 57 del 2016), che, nello stabilire i criteri di precedenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, validi a parità di titoli preferenziali, individua, nell’ordine, «la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità» (comma 4, lettera a) e «la minore età anagrafica» (comma 4, lettera b);
15) l’articolo 30-bis, comma 2-ter, della legge Regione Valle d’Aosta numero 54 del 1998 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), come introdotto dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale numero 4 del 2025, nella parte in cui prevede che chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di sindaco o quella di vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile nella medesima carica, a meno che uno dei quattro mandati non abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie; l’articolo 22, commi 1 e 7, come modificati dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale numero 4 del 2025,nella parte in cui prevedono il divieto che gli assessori comunali siano scelti al di fuori dei consiglieri comunali; l’articolo 22, comma 6, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale numero 4 del 2025, nella parte in cui prevede il divieto che della giunta possano far parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco;
16) l’articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma della Sardegna numero 8 del 2025 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale numero 24 del 2020), nella parte in cui prevede che, a seguito dell’insediamento dell’organo di vertice dell’azienda, il direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, conferma o sostituisce il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociosanitari, introducendo un meccanismo di cessazione automatica degli incarichi in corso; l’articolo 14, comma 1, della medesima legge regionale, ove prevede che la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge, commissaria in via straordinaria le otto aziende sanitarie regionali, l’azienda ospedaliera ARNAS “G. Brotzu”, l’AREUS e le due aziende ospedaliero-universitarie, determinando la decadenza e l’immediata cessazione dalle funzioni dei direttori generali in carica alla data di insediamento del commissario di ciascuna azienda.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 28 novembre 2025