(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2025(AGENPARL) – Thu 27 November 2025 https://www.aduc.it/articolo/isee+disabilita+tar+campania+stoppa+inps_40245.php
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ISEE e disabilità: il TAR Campania stoppa l’INPS. Il risarcimento per danno biologico non può essere conteggiato come reddito
Una nuova sentenza del TAR Campania rimette ordine in una materia che da anni causa problemi concreti ai cittadini con disabilità: la tendenza dell’INPS a includere nel calcolo dell’ISEE somme che non hanno nulla a che vedere con la reale capacità economica delle famiglie.
Con la decisione n. 6288/2025 (1), il Tribunale ha affermato un principio tanto semplice quanto disatteso: un risarcimento per danno biologico non è reddito, né patrimonio, e non va inserito nell’attestazione ISEE.
Il caso: un assegno di cura revocato “per errore amministrativo”
Tutto nasce quando il Comune di Teano revoca l’assegno di cura a un nucleo familiare, basandosi su un ISEE che risultava più alto del dovuto.
Quel valore, però, era il frutto di un errore dell’INPS: nell’indicatore erano stati conteggiati i soldi ricevuti dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico, come se si trattasse di reddito o di una forma di patrimonio mobiliare.
La famiglia contesta la decisione davanti al TAR, sostenendo ciò che in realtà è già previsto dal DPCM 159/2013:
– un risarcimento non è una entrata reddituale,
– non è soggetto a tassazione,
– non rientra nella categoria dei “componenti reddituali esenti”.
E il TAR gli dà ragione.
La logica del TAR: compensazione, non ricchezza
Il Tribunale aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, già chiarito anni fa: un indennizzo legato alla disabilità non produce ricchezza, ma serve a compensare una perdita definitiva.
La sentenza evidenzia tre punti che la PA dovrebbe conoscere bene:
– I risarcimenti non remunerano nulla e non aumentano il patrimonio disponibile.
– Hanno finalità compensativa, perché la disabilità genera costi e riduce la capacità reddituale del cittadino.
– L’obiettivo è ristabilire un equilibrio, non attribuire un vantaggio economico.
Partendo da questi presupposti, il TAR boccia senza esitazioni la linea dell’INPS, che aveva trattato il risarcimento come patrimonio mobiliare, falsando l’indicatore.
Effetti della decisione: la PA deve correggere e riammettere il beneficiario
Una volta chiarito che quel denaro non può essere computato, l’esito è inevitabile:
– il coniuge del ricorrente deve essere riammesso all’assegno di cura;
– il Comune e l’INPS devono pagare le spese di giudizio.
Oltre al caso individuale, la sentenza ha un forte valore sistemico: conferma che l’inclusione di risarcimenti e indennità nei calcoli ISEE è un errore giuridico che può avere ricadute gravi per le famiglie più fragili.
Un orientamento ormai recepito anche dalla normativa
La decisione non arriva nel vuoto: il recente d.P.C.M. 13 gennaio 2025 ha modificato l’art. 4 del DPCM 159/2013, specificando in modo chiarissimo che: i trattamenti percepiti in condizione di disabilità che non costituiscono reddito IRPEF devono essere esclusi dall’ISEE.
Esattamente ciò che i tribunali, da anni, vanno ripetendo.
Perché questa sentenza conta davvero
La pronuncia del TAR Campania non introduce un principio nuovo: lo ribadisce con forza.
E lo fa in un contesto dove errori di calcolo e interpretazioni arbitrarie da parte dell’INPS e degli enti locali rischiano di penalizzare proprio chi ha più bisogno di sostegno.
Includere un risarcimento per danno biologico nell’ISEE significa:
– falsare l’indicatore,
– attribuire al cittadino una ricchezza che non ha,
– metterlo nelle condizioni di perdere prestazioni sociali,
– violare il principio di equità alla base dell’intero sistema.
È un modo distorto di leggere la norma, che finisce per trasformare uno strumento di solidarietà in un ostacolo burocratico.
Conclusione
Questa sentenza è una vittoria di buon senso e di diritto.
Riconosce che risarcimenti e indennità non sono reddito, perché servono a compensare una condizione permanente e non scelta.
E richiama le amministrazioni a un uso corretto e responsabile dello strumento ISEE, senza penalizzare le famiglie in condizione di disabilità.
Un messaggio chiaro:
i diritti non possono essere sacrificati sull’altare delle interpretazioni errate della burocrazia.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/novembre/NA%202025-09-23%20TAR%20NA%206288%20ISEE%20e%20risarcimento%202.pdf
Claudia Moretti, legale, collaboratrice Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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