(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2025(AGENPARL) – Thu 27 November 2025 COMUNICATO STAMPA n. 148/25
Lussemburgo, 27 novembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-137/24 P | Heßler/Commissione
Funzionari dell’UE: il diritto a una detrazione fiscale per il figlio che riceve
una formazione scolastica o professionale viene meno al più tardi al
compimento dei 26 anni del figlio
I funzionari dell’Unione europea beneficiano, per ogni figlio a carico, di un assegno mensile per figlio a carico 1.
L’assegno è concesso automaticamente fino al compimento del diciottesimo anno di età. Su domanda motivata
esso è concesso fino al compimento del 26° anno di età 2 se il figlio riceve una formazione scolastica o
professionale.
Inoltre, per ogni figlio a carico i funzionari beneficiano di una detrazione fiscale 3. A tal fine, il doppio dell’ammontare
dell’assegno per figlio a carico è detratto dalla base imponibile.
Un funzionario della Commissione europea ha chiesto a quest’ultima 4 di prorogare tale detrazione fiscale per i
propri figli, che proseguivano gli studi, oltre il loro 26° anno di età. Considerando il diritto alla detrazione fiscale
collegato al diritto all’assegno per figlio a carico, che viene meno al più tardi al compimento del 26° anno di età, la
Commissione ha rifiutato di concedergli tale proroga.
Il Tribunale dell’Unione europea, adito dal funzionario, ha confermato tale rifiuto 5 e quest’ultimo ha presentato
impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
Orbene, anche la Corte conferma 6 che il beneficio della detrazione fiscale per figlio a carico è legato al
soddisfacimento dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’assegno per figlio a carico. Come quest’ultimo, il
diritto a tale detrazione viene quindi meno, al più tardi, al compimento del 26° anno di età del figlio 7 8.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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curia.europa.eu
Conformemente allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Sono dedotti gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte, ad esempio
dallo Stato di residenza).
L’assegno è concesso in via eccezionale senza alcun limite di età se il figlio è colpito da una malattia grave o da un’infermità che lo renda incapace di
provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità. Inoltre, una persona che non è né il figlio minorenne del
funzionario né il suo figlio maggiorenne che riceve una formazione scolastica o professionale può essere in via eccezionale equiparata a un figlio a
carico nel caso in cui il funzionario debba provvedere al suo effettivo mantenimento e tale mantenimento gli imponga oneri gravosi.
Conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di
applicazione dell’imposta a profitto [dell’Unione].
Più precisamente, all’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), che è un servizio interno della Commissione.
Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023, Heßler/Commissione, T-369/22.
A seguito di un’analisi approfondita dello Statuto dei funzionari e del regolamento n. 260/68, in particolare del loro impianto sistematico.
La Corte osserva inoltre che una direttiva interna della Commissione del 2004 che recepisce le conclusioni dei capi di amministrazione e prevede la
possibilità di concedere la detrazione fiscale anche in assenza del diritto all’assegno per figlio a carico non può essere applicata, in quanto una tale
applicazione sarebbe in contrasto con il regolamento n. 260/68 e con lo Statuto dei funzionari.
Inoltre, la Corte precisa una questione procedurale relativa al calcolo del termine di tre mesi per proporre un reclamo al PMO. Essa constata che,
contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il messaggio di posta elettronica del PMO, indirizzato al funzionario interessato e indicante che non
poteva più essere accolta alcuna domanda di proroga della detrazione fiscale, non forniva una semplice informazione, ma costituiva una decisione di
rigetto della domanda del funzionario interessato. L’indicazione contenuta in tale messaggio di posta elettronica secondo cui la risposta costituisce
una semplice informazione e non una decisione non osta a tale qualificazione. Il termine di tre mesi è quindi iniziato a decorrere dal giorno della
notifica di tale decisione.
Direzione della Comunicazione