(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2025(AGENPARL) – Mon 24 November 2025 TASSA SUI RIFIUTI
GUIDA AGLI ADEMPIMENTI
PER L’ANNO 2025
Novità TARI 2025
1 – Che cos’è
2 – Chi deve pagare
3 – Come si calcola
4 – Come e dove si paga
5 – Riduzioni ed agevolazioni utenze domestiche e non domestiche
6 – Dichiarazione
7 – Sportello telematico LINKmate
8 – Casi particolari
9 – Arera
10 – Per informazioni
A cura di ANCONA ENTRATE srl
Aggiornata al 23 settembre 2025
pag. 2
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 9
pag. 10
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18
pag. 19
NOVITA’ TARI 2025
NOVITA’ NORMATIVA 2025
Oneri di perequazione
Gli oneri di perequazione sono stati istituiti nel settore dei rifiuti urbani tramite Deliberazione
ARERA n. 386/2023, secondo quanto stabilito dalla Legge 60/2022 per la copertura dei costi
afferenti a due differenti fattispecie:
– UR1,a inerente la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, contributo quantificato
nell’importo di € 0,10/utenza;
– UR2,a inerente al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi,
contributo quantificato nell’importo di € 1,50/utenza.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2024 tali oneri vengono applicati alle unità immobiliari,
locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti e a qualsiasi titolo, suscettibili di
produrre rifiuti urbani, escluse le pertinenze delle abitazioni principali.
A decorrere dal 2025 viene applicata nuova componente perequativa UR3, inerente al
riconoscimento del bonus sociale rifiuti, pari a 6,00 euro per ciascuna utenza, secondo le
metodologie di calcolo già adottate per le altre due componenti perequative (UR1 e UR2)
applicate dallo scorso anno.
Bonus sociale 2026
Il bonus sociale rifiuti è stato introdotto con l’art. 57-bis del decreto-legge 124/2019 e
dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Le regole operative per l’attuazione del bonus sociale
rifiuti sono state definite dall’ARERA con delibera 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif.
Le somme agevolative sono riconosciute agli utenti domestici in condizioni economico-sociali
disagiate che hanno presentato all’INPS una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottenuto
un livello di attestazione ISEE sotto la soglia di 9.530 euro (elevata a 20.000 euro nel caso di
nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).
Il bonus ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE conforme ai requisiti
prescritti per il 2025 sarà erogato nel 2026.
Si conferma che il riconoscimento dell’agevolazione sarà automatico e non necessiterà di
alcuna richiesta da parte del beneficiario; è prevista l’attribuzione di un solo bonus sociale
rifiuti per ciascun nucleo familiare ISEE per ogni anno di riferimento.
Pertanto per le utenze domestiche beneficiare delle agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 57bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157 (“bonus sociale per i rifiuti”), la riduzione, in base
all’agevolazione ISEE, si applica per il solo eventuale importo eccedente rispetto a quello
dell’agevolazione spettante a titolo di “bonus sociale”.
NOVITA’ REGOLAMENTO 2025
Esclusioni (art. 7)
L’art.7 “Esclusioni” è stato aggiornato al punto g), pertanto l’esclusione delle aree adibite in
via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli “non si applica alle aree scoperte
destinate a parcheggio operativo, che si intendono aree operative, fatta salva la possibilità
per il contribuente di fornire prova contraria mediante apposita istanza motivata e
documentata”.
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche (art. 15)
Lo studente che dimostri di dimorare in altro Comune per motivi di studio, di essere
assoggettato a TARI nel medesimo Comune, non viene considerato ai fini della
determinazione della tariffa a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
Tale agevolazione decorre dalla data della richiesta.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del certificato di iscrizione universitaria;
b) copia del contratto di locazione o altro titolo equivalente;
c) copia della ricevuta di avvenuto pagamento annuale della TARI del Comune di domicilio.
Zone transitoriamente non servite dal “Porta a porta” o “Prossimità” (art. 19)
Al punto 2) viene specificato che “Per punto di raccolta si intende il luogo di effettiva fruizione
del servizio per ciascuna frazione di rifiuto”
Il punto 5) prevede che per le utenze, transitoriamente non servite dal “porta a porta” o
“prossimità”, bensì per mezzo di contenitori stradali per tutte le tipologie di rifiuti, il tributo
da applicare è ridotto in misura del:
a) 60% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o
pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari;
b) 70% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o
pari a 2.000 metri.
Qualora non tutte le tipologie di rifiuti ricadono in questa casistica, il tributo da applicare è
ridotto nelle seguenti misure:
Tipologia rifiuto
Indifferenziato secco
Umido
Carta
Plastica
Vetro
Riduzione per distanza oltre
500 m
Riduzione per distanza
oltre 2000 m
Altre agevolazioni (art. 25) – Bonus sociale 2026
E’ stato inserito il punto 6) relativo al bonus sociale, per cui “Per le utenze domestiche
beneficiare delle agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(bonus sociale per i rifiuti), la riduzione, in base all’agevolazione ISEE, si applica per il solo
eventuale importo eccedente rispetto a quello dell’agevolazione spettante a titolo di bonus
sociale”.
1 – CHE COS’E’
La TARI, Tassa sui rifiuti, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale,
istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.
La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del
24/05/2021.
2 – CHI DEVE PAGARE
La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o
delle aree stesse.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte
di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree
scoperte operative;
c) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in
via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di
utilizzo comune tra i condomini.
Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro
natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive
condizioni di inutilizzabilità.
3 – COME SI CALCOLA
Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo
effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.
La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).
La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota
variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la distinzione tra utenze
domestiche (locali ad uso abitativo) e le utenze non domestiche (attività produttive,
commerciali, di servizi, enti e associazioni).
Per le UTENZE DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è
graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche
condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero
degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono
comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 15 del Regolamento comunale
TARI).
𝐓𝐀𝐑𝐈 𝐔𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 = QF x mq. x
+ QV x
Per le UTENZE NON DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e
si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.
𝐓𝐀𝐑𝐈 𝐔𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 = (QF + QV) x mq. x
All’importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19, del
D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) pari al 5% del tributo comunale.
𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥 𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 (𝐓𝐄𝐅𝐀) = TARI x 5%
𝐎𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐪𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞:
UR1, a = € 0,10 x n. utenza (per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)
UR2, a = € 1,50 x n. utenza (per il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e
calamitosi)
UR3, a = € 6.00 x n. utenza (per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti)
Esempio di calcolo:
Esempio a) – Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti
TARI Utenze dom. = (€ 1,30 x 85 mq. x 366/366) + (€ 128,62 x 366/366) = € 110,50 + € 128,62
= € 239,12
TEFA = € 239,12 x 5% = € 11,96
Oneri di perequazione = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10
UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50
UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00
TARI per il 2025 = (€ 239,12 + € 11,96 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 258,68 arrotondato €
259 (cod. tributo 3944)
Esempio b) – Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti
TARI Utenze dom. = (€ 1,41 x 85 mq. x 366/366) + (€ 164,35 x 366/366) = € 119,85 + € 164,35
= € 284,20
TEFA = € 284,20 x 5% = € 14,21
Oneri di perequazione = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10
UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50
UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00
TARI per il 2025 = (€ 284,20 + € 14,21 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 306,01 arrotondato €
306 (cod. tributo 3944)
Esempio c) – Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti e garage di
pertinenza di mq. 14
TARI Utenze dom. = (€ 1,30 x 99 mq. x 366/366) + (€ 128,62 x 366/366) = € 128,70 + € 128,62
= € 257,32
TEFA = € 257,32 x 5% = € 12,87
Oneri di perequazione = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10
UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50
UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00
TARI per il 2025 = (€ 257,32 + € 12,87 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 277,79 arrotondato €
278 (cod. tributo 3944)
Esempio d) – Utenze non domestiche: ufficio di mq. 40
TARI Utenze non domestiche = (€ 3,83 + € 3,61) x 40 mq. x 366/366 = € 7,44 x 40 mq. x 1 =
€ 297,60
TEFA = € 297,60 x 5% = € 14,88
Oneri di perequazione = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10
UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50
UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00
TARI per il 2025 = (€ 297,60 + € 14,88 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 320,08 arrotondato €
320 (codice tributo 3944)
Il Comune di Ancona ha approvato le tariffe TARI per l’anno 2025 (Delibera Consiglio n. 69 del
19/06/2025):
Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – Anno 2025
Quota fissa (€/mq/ anno)
Quota variabile (€/anno)
71,46
128,62
164,35
205,08
210,09
242,96
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – Anno 2025
Categorie di attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
culto
2 Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
Campeggi, distributori carburante, impianti
sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizione, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
13 cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
15 tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
17 barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
18 idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
25 e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club e sale giochi
Quota fissa
(€/mq/anno)
Quota
variabile
(€/mq/anno)
Totale
(QF +
16,45
13,52
12,40
11,03
10,37
21,40
17,60
4 – COME E DOVE SI PAGA
Per l’anno 2025 il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate:
1° rata in ACCONTO con scadenza 16 MAGGIO 2025
L’acconto è determinato in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate
per l’anno 2024.
2° rata a SALDO con scadenza 2 DICEMBRE 2025
Il saldo è determinato a conguaglio sull’intera annualità applicando le tariffe deliberate
per l’anno 2025.
Per agevolare il pagamento della TARI, Ancona Entrate invia a casa dei contribuenti l’avviso
TARI 2025 contenente il modello di pagamento PagoPA precompilato o scaricabile
utilizzando l’applicativo LINKmate.
Il versamento della TARI può essere eseguito mediante il modello di pagamento PagoPA
precompilato, pagabile:
– online sulle piattaforme web;
– agli sportelli dei seguenti prestatori di servizi di pagamento aderenti al servizio PagoPA:
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
– presso gli Uffici Postali;
– presso le Agenzie di qualunque banca abilitata al PagoPA;
– presso gli Sportelli ATM abilitati delle banche aderenti al Pago PA;
– con l’Internet banking di banca italiana (cercando i loghi CBILL o PagoPA);
– presso i Punti vendita e ricevitorie di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
– presso Altri prestatori di servizi di pagamento digitali, aderenti a PagoPA.
Il costo dei servizi di pagamento, per il contribuente, è variabile in base al canale di
pagamento utilizzato.
Il pagamento della TARI può avvenire anche utilizzando un modello F24 (ad esempio per
compensare eventuali crediti erariali) scaricabile utilizzando l’applicativo LINKmate oppure da
compilare autonomamente avendo cura di indicare nella casella “identificativo operazione”, il
codice avviso di 18 cifre riportato nel riepilogo dei dati di pagamento alla voce “Identificativo
Operazione F24”. Il codice ente da indicare è A271. In questo caso si raccomanda attenzione
nel compilare modello F24, in quanto devono essere distintamente indicati l’importo pagati
per la TARI con codice tributo “3944”, da quello pagato per la TEFA (tributo per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente), con codice tributo “TEFA”.
Residenti all’estero
I contribuenti italiani residenti all’estero potranno effettuare il pagamento della TARI
mediante il modello di pagamento PagoPA allegato all’avviso con le seguenti modalità:
internet banking di una qualsiasi banca italiana di cui sia correntista, aderente a PagoPA,
mediante la funzione CBILL; in alternativa mediante sito web o app dei gestori telefonici che
offrono servizi elettronici di pagamento.
Enti e Pubbliche Amministrazioni
Gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni che abbiano adeguato il proprio sistema di contabilità
sul sistema SIOPE+ integrato con PagoPA, potranno effettuare il pagamento dell’avviso TARI
previa emissione di mandato su tale piattaforma. SIOPE+ dopo 1° Luglio 2019 ha recepito le
specifiche per effettuare i pagamenti anche tramite PagoPA. In caso di mancato
adeguamento, il pagamento della TARI dovrà avvenire mediante bonifico sul conto unico
infruttifero istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato della Banca d’Italia, indicando
come causale il numero dell’avviso di pagamento per il quale effettua il saldo.
5 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell’interessato
utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet http://www.anconaentrate.it.
Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di
esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni
precedentemente considerate. La misura massima complessiva di riduzione della tariffa
applicata non può superare l’80% della tassa dovuta.
Zone transitoriamente non servite dal “porta a porta” o “prossimita’”
Per le utenze, transitoriamente non servite dal “porta a porta” o “prossimità”, bensì per
mezzo di contenitori stradali per tutte le tipologie di rifiuti, il tributo da applicare è ridotto in
misura del:
a) 60% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o
pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari;
b) 70% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o
pari a 2.000 metri.
Qualora non tutte le tipologie di rifiuti siano servite dal “Porta a porta” o “Prossimità”, bensì
per mezzo di contenitori stradali, il tributo da applicare è ridotto nelle seguenti misure:
Tipologia rifiuto
Indifferenziato secco
Umido
Carta
Plastica
Vetro
Riduzione per distanza oltre
500 m
Riduzione per distanza
oltre 2000 m
La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le
eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto con la presentazione della
dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del
servizio di raccolta.
Tali riduzioni rimangono vigenti fino alla transizione dell’utenza ai sistemi di raccolta dal
“Porta a porta” o “Prossimità”.
A) UTENZE DOMESTICHE
– Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.
Le suddette riduzioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla
dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel
cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
Riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per la raccolta differenziata a quegli
utenti che:
aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dalla Provincia
in collaborazione con l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) con decorrenza dalla data di
presentazione della domanda. La domanda va presentata all’ATA. Il modello per la richiesta di
riduzione del compostaggio domestico è scaricabile dal sito dell’ATA al seguente indirizzo:
https://atarifiuti.an.it/comuni.php?idpagina=37&idmateriale=136&idcomune=35&pag=modu
listica
– Agevolazioni in base alla dichiarazione ISEE per l’anno 2025
Per le utenze domestiche quest’anno è prevista un’agevolazione TARI che riduce
maggiormente il tributo in base a quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, a cui
corrispondono percentuali di riduzioni diverse, articolate come segue:
RIDUZIONE del:
da € 0 ad € 5.000
da € 5.001 ad € 10.000
da € 10.001 ad € 20.000
da € 20.001 ad € 25.000
L’agevolazione opera a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di
Ancona.
Per le utenze domestiche beneficiare delle agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 57-bis,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157 (bonus sociale per i rifiuti), la riduzione, in base
all’agevolazione ISEE, si applica per il solo eventuale importo eccedente rispetto a quello
dell’agevolazione spettante a titolo di “bonus sociale”.
Per poter usufruire delle riduzioni tariffarie sopra-indicate, gli interessati devono presentare
richiesta ad Ancona Entrate entro il 30 SETTEMBRE, utilizzando l’apposito modello, correlato
di copia del modello ISEE 2025 in corso di validità e fotocopia documento d’identità.
Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una
delle seguenti modalità di presentazione:
consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
per posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona
(fa fede il timbro postale);
mediante lo sportello telematico LinkMate accessibile dall’home page del
sito web di Ancona Entrate Srl.
Esempio di calcolo: Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3
componenti con reddito ISEE da 10.000 ad € 20.000:
TARI Utenze dom. = (€ 1,41 x 85 mq. x 366/366) + (€ 164,35 x 366/366) = € 119,85 + €
164,35 = € 284,20
Riduzione per applicazione agevolazione ISEE = € 284,20 x 25% = € 71,05
Oneri di perequazione = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10
UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50
UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00
TARI con applicazione agevolazione ISEE = € 284,20 – € 71,05 = € 213,15 + 5% TEFA =
€ 223,81 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00 = € 231,41 arrotondato € 231 (cod. tributo
3944)
B) UTENZE NON DOMESTICHE
– Riduzione in percentuale della superficie promiscua
Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non
conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici
escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui
l’attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
% di riduzione della
superficie promiscua
Tipologia di attività
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e
odontotecnici, laboratori di analisi
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, elettrauto
Panifici, pasticcerie, pescherie e macellerie
Cantine vinicole e caseifici
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere,
galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie
Officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie
Laboratori fotografici ed eliografie
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche,
vetroresine
Lavanderie e tintorie
Strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati
Distributori di carburante
Gommisti
Acconciatori, estetisti
Per poterne usufruire, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione
dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti
(urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice
b) comunicare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
– Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, a condizione che:
o l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
o le suddette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa
rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l’uso
stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l’esibizione del registro dei
corrispettivi.
La suddetta riduzione decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia
domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione
tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
– Riduzione per riciclo-recupero
Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani attraverso canali diversi da
quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità
specifiche concordate con il gestore del servizio di raccolta e attestate dallo stesso, verrà
applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%.
Viene riconosciuto uno sconto pari a 40 centesimi di euro/kg di rifiuto (esclusi gli imballaggi
terziari) prodotto dall’attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:
a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la
tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo-recupero;
b) risulti dimostrato l’avvio al riciclo-recupero di almeno 250 kg all’anno di rifiuti
urbani (imballaggi terziari esclusi);
c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.
Il suddetto sconto non potrà in ogni caso essere superiore al 80% del tributo annualmente
dovuto riguardante la parte variabile.
La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza
dell’avvenuto recupero tramite:
a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a recupero;
b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero;
c) copia del registro di carico e scarico;
d) copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero;
oppure presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, attestante le condizioni ai punti a), b), c) e d).
La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce
e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.
– Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per utenze non domestiche
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art.183 c.1, lett.b-ter) punto
2, Dlgs 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Il rappresentante legale e/o il titolare dell’attività deve presentare entro il 30 giugno di
ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, apposita comunicazione
allegando la seguente documentazione:
o Relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire
all’operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente;
o Copia del contratto con l’operatore privato di valenza almeno annuale;
o Attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero
dei rifiuti ad esso conferiti.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica deve comunicare al Comune ed al
gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell’anno
precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti
urbani.
Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il
gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della
scadenza quinquennale, dietro richiesta dell’utenza non domestica comunicata al Comune ed
al gestore del servizio entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di rientro.
L’utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa, il TEFA e gli oneri di
perequazione, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento
della TARI.
6 – DICHIARAZIONE
La dichiarazione di inizio o variazione occupazione dell’unità immobiliare deve essere
presentata ad Ancona Entrate Srl entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il
soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo
giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito
internet http://www.anconaentrate.it.
La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di
nuova dichiarazione attestante l’eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la
cessazione del possesso o detenzione.
La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
– nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;
– nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
– nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in
esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi
comuni.
La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa
utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:
consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita
ricevuta;
spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
mediante lo sportello telematico LinkMate accessibile dall’home page
del sito web di Ancona Entrate Srl.
Le persone fisiche iscritte all’anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di
presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della
famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d’ufficio dall’anagrafe stessa, con adeguamento
del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
Nel caso di occupazione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati
distintamente in anagrafe, Ancona Entrate potrà provvedere d’ufficio al calcolo del tributo
sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell’anagrafe.
7 – I PARTICOLARI
7 – SPORTELLO TELEMATICO “LINKmate”
Ancona Entrate mette a disposizione dei contribuenti
sul proprio portale web l’applicativo “LINKmate”, uno
sportello telematico multifunzione capace di erogare
alla cittadinanza tutti i servizi informativi e operativi
dello sportello fisico dell’ufficio TARI, 24 ore al giorno,
tutti i giorni dell’anno, da una qualunque postazione connessa ad internet.
Lo sportello telematico, accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE
(Carta d’identità elettronica), permette ai contribuenti di usufruire dei servizi erogati da
Ancona Entrate con semplicità, immediatezza, senza scomodità, in qualunque momento, in
maniera guidata, in particolare il cittadino può:
– scaricare e stampare il modello di pagamento pagoPa precompilato
– scaricare e stampare i modello F24 per la Tassa Rifiuti (TARI) già compilati sulla base di
quanto risulta agli uffici comunali;
– pagare la Tassa Rifiuti (TARI) mediante il canale pagoPa (carte di credito e circuiti bancari)
o con domiciliazione delle rate;
– ricevere gli avvisi di scadenza di pagamento;
– ricevere la notifica dell’avvenuto pagamento (mediante email o messaggio in bacheca);
– avere sempre a disposizione il tuo fascicolo personale con tutti i documenti/domande
presentate o ricevute;
– comunicare con gli uffici, mediante messaggi in bacheca, per segnalare e far correggere
eventuali errori e/o omissioni presenti nella banca dati comunale (ove non sia previsto
l’obbligo di dichiarazione);
– accedere con la multi-utenza anche nella posizione di altri soggetti.
8 – CASI PARTICOLARI
– Anziani o disabili in istituto di ricovero
Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo
aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti
sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è
fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all’estero
ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri
socio-educativi, istituti penitenziari, militari in carriera assenti per servizio, persona per le
quali sussista l’obbligo di residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro
Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all’anno, non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia
adeguatamente documentata.
– Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione
Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché
tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio
della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o
dell’immobile.
– Immobili privi di arredo e di utenze
Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione
che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non
predisposti all’uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete
(gas, acqua, luce). La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici
servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente
attitudine alla produzione di rifiuti. N
– Aree scoperte destinate a parcheggio operativo
L’esclusione non si applica alle aree scoperte destinate a parcheggio operativo, che si
intendono aree operative, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova
contraria mediante apposita istanza motivata e documentata.
– Adempimenti per la tassa rifiuti (tari) in caso di decesso dell’intestatario
Nel caso di decesso dell’intestatario della Tassa Rifiuti (TARI), gli eredi o i conviventi sono
obbligati a seguire i seguenti adempimenti:
1. Comunicazione obbligatoria ad Ancona Entrate Srl
Gli eredi devono comunicare il decesso dell’intestatario ad Ancona Entrate Srl entro il
20 gennaio dell’anno successivo del decesso, presentando:
o Dichiarazione relativa alla nuova intestazione o alla cessazione dell’utenza.
2. Obbligo di richiesta di variazione intestazione
Uno degli eredi o conviventi deve richiedere la variazione dell’intestazione,
fornendo i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, codice fiscale,
residenza).
È necessario allegare documentazione attestante la qualità di erede (es.
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o certificato di successione).
3. Obbligo di verifica e pagamento delle somme residue
Gli eredi sono tenuti a saldare eventuali importi TARI ancora dovuti dall’intestatario
deceduto fino alla data del decesso, in solido tra loro, utilizzando i metodi di
pagamento indicati dal Comune.
4. Obbligo di presentazione della nuova dichiarazione TARI
In caso di modifiche relative all’occupazione o all’utilizzo dell’immobile (es. cessazione
dell’uso, subentro di un nuovo occupante, vendita dell’immobile), gli eredi sono tenuti
a presentare una nuova dichiarazione TARI entro i termini previsti dal regolamento
comunale.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può comportare sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio da parte di Ancona Entrate Srl.
9 – ARERA
Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati.
Nell’home page del sito internet di Ancona Entrate è stato
inserito un banner “Portale trasparenza Servizio di gestione
dei rifiuti urbani” dal quale si accede alla sezione dedicata al
rispetto degli obblighi di trasparenza introdotti da ARERA
con deliberazione n. 444 del 31/10/2019. Per favorire la
chiara identificazione da parte dei cittadini/utenti delle informazioni inerenti all’ambito
territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la
struttura segue l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento
normativo cui l’Ente adempie.
Per le informazioni sull’erogazione e la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è
10 – PER INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti, è possibile comunicare con una delle seguenti modalità:
attivo dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
posta ordinaria Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona;
sito internet http://www.anconaentrate.it
LINKmate, lo sportello telematico
Altrimenti è possibile recarsi presso lo Sportello al pubblico sito in Via dell’Artigianato, 4 Ancona
con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle
ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.
