(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2025(AGENPARL) – Fri 21 November 2025 Quaderno n. 34
La fiscalità delle polizze vita
Un’analisi comparata su alcuni Paesi europei
a cura di
Laura Petrotta
Novembre 2025
Quaderno n. 34
La fiscalità delle polizze vita
Un’analisi comparata su alcuni Paesi europei
Novembre 2025
(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)
La serie Quaderni intende promuovere la diffusione di studi e contributi originali sui temi assicurativi
al fine di suscitare commenti critici e suggerimenti.
Le opinioni espresse nei lavori sono attribuibili ai soli autori e non impegnano in alcun modo
la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.
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ISSN 2421-4671 (online)
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Indice
Abstract
Introduzione
Parte I – Il trattamento fiscale delle polizze vita in chiave comparata
1. Principali conclusioni dell’analisi condotta
2. Fiscalità dei premi
3. Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai fini della PIT
4. Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
5. Imposte patrimoniali
6. Una stima comparata del carico fiscale
Parte II – Sintesi dei principali elementi relativi
ai singoli Paesi esaminati
Allegato A – La fiscalità delle polizze vita nei singoli Paesi
Allegato B – Alcuni esempi di calcolo
Abstract
Il lavoro descrive la fiscalità delle polizze vita in alcuni ordinamenti dell’UE e
nel Regno Unito e si sofferma sulle disposizioni che incentivano il risparmio
assicurativo.
La disamina spazia dalle agevolazioni sui premi al regime applicabile alle prestazioni
finanziarie o per il caso morte per finire con le imposte di successione; i dettagli
variano considerevolmente da Paese a Paese e con riferimento ai diversi ambiti
impositivi analizzati.
Considerando i vari aspetti esaminati, la legislazione portoghese incentiva
il risparmio assicurativo tassando il rendimento finanziario in misura
particolarmente contenuta, a condizione di rispettare un miminum holding
period dell’investimento (oltre ad un versamento qualificato dei premi), ed
esentando dal prelievo fiscale i capitali caso morte. Anche il Regno Unito guarda
con favore all’investimento assicurativo, specie se si opta per una tipologia
di polizza pensata per piccoli risparmiatori con orizzonte di investimento di
lungo termine: in questo caso il rendimento finanziario è detassato ai fini delle
imposte personali sul reddito. Analogamente Francia e Germania incentivano il
ricorso diretto alle polizze vita come strumento di risparmio nel rispetto di un
periodo di detenzione minimo. Infine, in Italia e Francia il trattamento fiscale
può favorire il ricorso alle polizze vita per veicolare i passaggi di ricchezza
intergenerazionali.
In termini di policy, il lavoro identifica i principali strumenti del risparmio assicurativo
oggetto di incentivi fiscali nei vari Paesi, al fine di rafforzare la stabilità della raccolta
e il ruolo del comparto negli investimenti a lungo termine.
Introduzione
La presenza delle polizze vita nei portafogli finanziari delle famiglie italiane è
cresciuta negli ultimi anni: come evidenziato in un recente lavoro della Banca d’Italia,
nel 2023 la quota del risparmio assicurativo sul totale delle attività finanziarie
rappresentava il 13,6% (dal 12,6 nel 2010), dopo aver registrato un picco intorno al
18% nel 2020. Le famiglie, specie ad alto reddito, e i lavoratori autonomi sono stati
incoraggiati anche dai benefici fiscali (Apicella F. et alia, 2025).
Le polizze vita rispondono a più esigenze: proteggono da situazioni di rischio legate
a morti premature, rappresentano uno strumento di risparmio, anche in un’ottica
di medio-lungo termine, o una opportunità di investimento. Sono spesso prodotti
complessi che combinano elementi di protezione e risparmio e si basano su un
principio di mutualità.
L’interesse verso i prodotti assicurativi si riflette positivamente sul ruolo delle imprese
di assicurazione, che, oltre ad offrire protezione contro eventi avversi, contribuiscono
a convogliare e rendere disponibili capitali privati in modo efficiente e su larga scala,
favorendo lo sviluppo economico e il finanziamento di progetti di più lungo termine
(Giné et alia, 2019; Franco D. 2020). Come suggerito dai dati OCSE per il 2023, l’indice
di penetrazione assicurativa è più elevato nelle economie avanzate e ad alto reddito.
Nello stesso anno, in Italia i premi assicurativi dei rami vita rappresentano il 4,4% del
PIL, dato leggermente superiore alla media OCSE del 4,1%.
Inoltre, una raccolta assicurativa stabile contribuisce a rafforzare il presidio del
rischio di liquidità per il settore. In un recente lavoro sulla gestione patrimoniale
degli assicuratori in relazione all’illiquidità delle loro passività, l’EIOPA ha censito
i fattori che disincentivano i riscatti, tra i quali figura il regime fiscale delle polizze
vita (EIOPA, 2019).
Obiettivo del presente lavoro è fornire una panoramica della fiscalità delle polizze
vita in alcuni ordinamenti dell’UE e nel Regno Unito, con l’intento di soffermarsi sulle
disposizioni che incentivano il risparmio assicurativo, in particolare su quelle che
legano le agevolazioni sulla componente finanziaria alla durata dell’investimento.
La scelta dei Paesi è caduta su Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e
Spagna, confrontati con la situazione domestica. La disamina ha riguardato il
regime fiscale applicabile ad un cliente retail1 che sottoscrive una cd. polizzatipo, ossia una polizza − emessa da una compagnia residente nella stessa
giurisdizione − che abbina alla copertura demografica un rendimento finanziario.
Esula dalla presente ricognizione il regime fiscale dei contratti assicurativi a fini
previdenziali.
La tassazione è strettamente legata alla copertura offerta dalla polizza e può
intervenire in vari stadi del suo ciclo di vita. L’indagine ha riguardato: i. la fiscalità
dei premi, ossia il trattamento al momento del pagamento e il riconoscimento
di agevolazioni ai fini dell’imposta personale sul reddito; ii. la tassazione dei
proventi inclusi nei capitali spettanti in un’unica soluzione in fase di liquidazione
ai fini dell’imposta personale sul reddito; iii. il trattamento fiscale delle prestazioni
caso morte ai fini dell’imposta personale sul reddito e del prelievo successorio;
iv. l’applicazione di imposte patrimoniali.
Le scelte delle singole legislazioni differiscono considerevolmente sia per la tipologia
di tributo agevolato sia per le modalità applicative individuate. In alcuni ordinamenti
gli incentivi fiscali sostengono l’investimento diretto nelle polizze vita, mentre in altri
si privilegiano forme di investimento caratterizzate da maggiore stabilità temporale
che possono essere realizzate anche attraverso i prodotti assicurativi.
Per cliente retail si intende una persona fisica fiscalmente residente nel Paese analizzato che percepisce
i proventi tassabili al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Considerando i vari aspetti esaminati, la legislazione portoghese incentiva il risparmio
assicurativo tassando il rendimento finanziario in misura particolarmente contenuta,
a condizione di rispettare un periodo minimo di detenzione dell’investimento (oltre
ad un versamento qualificato dei premi), ed esentando da prelievo i capitali caso
morte. Anche il Regno Unito guarda con favore all’investimento assicurativo: se
si opta per una tipologia di polizza pensata per piccoli risparmiatori con orizzonte
di investimento di lungo termine, il rendimento finanziario è detassato ai fini delle
imposte personali sul reddito. Analogamente Francia e Germania incentivano
il ricorso diretto alle polizze vita come strumento di risparmio nel rispetto di un
minimum holding period. Infine, in Italia e Francia il trattamento fiscale può favorire il
ricorso alle polizze vita per veicolare i passaggi di ricchezza intergenerazionali2.
Il lavoro si articola in due parti, ulteriormente suddivise in capitoli, e in due allegati.
La prima parte sintetizza le risultanze della ricognizione enucleando distintamente
quanto emerso con riferimento ai singoli ambiti impositivi prescelti. La seconda parte
sintetizza i tratti distintivi della fiscalità dei contratti di assicurazione sulla vita per i
singoli Paesi analizzati.
Chiudono il lavoro due allegati. Il primo contiene le schede analitiche relative ai
singoli Paesi oggetto della disamina; il secondo fornisce una analisi comparativa
dell’onere fiscale a partire da una polizza tipo.
La letteratura economica offre evidenze limitate sul ruolo degli incentivi fiscali nel promuovere
il ricorso alle polizze vita, con pochi studi disponibili e risultati tra loro non univoci. Senza pretesa
di esaustività si segnalano: a) uno studio condotto sull’Italia nel 2001 che aveva evidenziato come
l’inasprimento del regime fiscale delle polizze vita non avesse provocato impatti significativi sulla
relativa domanda nel Paese (Jappelli, Pistaferri; 2001); b) una ricerca riferita alla Germania che
ha evidenziato come la modifica, in senso peggiorativo, del trattamento fiscale di alcune forme di
investimento, prima agevolate, aveva portato le famiglie a dirottare i propri risparmi verso le polizze
vita in quanto beneficiarie di un regime fiscale di favore (Sauter et alia, 2010); c) un’analisi condotta
sui Paesi in via di sviluppo, secondo cui non emerge una correlazione significativa tra agevolazioni sul
premio e indice di penetrazione assicurativa, anche se non è possibile escludere del tutto un effetto
positivo degli incentivi sulla sottoscrizione delle polizze vita (Shindo, Thorburn; 2020).
Parte I – Il trattamento fiscale delle
polizze vita in chiave comparata
Principali conclusioni dell’analisi condotta
La Tavola 1 riporta sinteticamente il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione
sulla vita previsto nei Paesi analizzati, enucleando distintamente i vari ambiti
impositivi indicati nell’introduzione.
Tavola 1
REGIME FISCALE DI UNA POLIZZA VITA
SOTTOSCRITTA DA UN CLIENTE RETAIL ED EMESSA DA UNA COMPAGNIA RESIDENTE
Paese
FISCALITÀ DEI PREMI
Imposta sulle
assicurazioni
Italia
Contratti
sottoscritti/
rinnovati:
Esenzione
– fino a
2,5%.
(agevolazioni)
Contratti sottoscritti/
rinnovati:
Detrazione 19% su
premi versati per
copertura rischio di
morte, spesa max €530
(€750 per persone con
grave disabilità)
Detrazione 19% su
premi assicurazioni sulla
vita del contribuente,
spesa max €530 (a
certe condizioni)
Francia
Esenzione
Nessuna agevolazione
Polizze caso
morte stipulate
a garanzia
restituzione di
un prestito: 9%
LUMP SUM
scadenza/riscatto
Contratti sottoscritti/rinnovati:
Flat tax 26% su capitale liquidato
meno premi versati.
Flat tax 26% su capitale liquidato
meno premi versati. Riduzione
base imponibile del 2% per ogni
anno successivo al 10° dalla
stipula.
PRESTAZIONI CASO MORTE
Imposta sulle
successioni
Esenzione
solo sulla
parte relativa
alla copertura
demografica
Nessuna tassazione
Imposta di
bollo annuale
su valore della
polizza al 31.12
di polizze vita
rami III e V
Aliquota 0,2%
Esenzione
Beneficiari designati,
polizze stipulate
tassato>€152.500
(20-31,25%) per
beneficiario. Previste
esenzioni soggettive
(es. coniuge).
Se premi pagati
post 70 anni
dell’assicurato:
esenzione fino
a €30.500 (per
tutti i beneficiari)
e imposta sulle
successioni
sull’eccedenza
(aliquota max 60%).
Senza beneficiari
designati: imposta
sulle successioni
Impôt sur
la fortune
immobilière su
valore di riscatto
all’1.1 di ogni
anno per quota
rappresentativa
di fondi unitlinked costituiti
da beni immobili.
Prelievo
progressivo
sull’intero
patrimonio del
contribuente
(max 1,5%
su quota di
ricchezza
immobiliare>
€ 800.000)
Regime ordinario
Prelievo funzione del
patrimonio ereditato
e del legame con de
cuius (aliquote dal
7 al 50%). Previste
agevolazioni
soggettive (es.
coniuge)
Non previste
Su rendimenti da Titoli di Stato e
assimilati: 12,5%
PIR assicurativo: esenzione
(minimum holding period 5 anni)
Premi versati da 27/9/17:
tassato capitale liquidato meno
premi versati, flat tax 7,5%
(antidurata almeno 8 anni, premi
versati max €150.000) o 12,8%
(altri casi). PIT opzionale
Sempre dovuti
oneri sociali
sul rendimento
(17,2%)
Premi versati fino a 26/9/17:
Tassato capitale liquidato meno
premi versati con PIT o flat tax da
7,5% (antidurata almeno 8 anni) a
35% (antidurata62 anni e polizza
in essere da almeno 12 anni,
tassato in PIT solo il 50% della
base imponibile.
Polizze miste sottoscritte
prima, esenzione se: i. durata
contrattuale min 12 anni;
ii. pagamento premi per min primi
5 anni; iii. prestazione caso morte
min 60% premi versati.
Viceversa flat tax 26,375%
Polizze unit linked: rendimenti da
fondi investimento ridotti del 15%
PIT = Personal income tax (imposta personale sul reddito delle persone fisiche)
Esenzione
Polizze miste
sottoscritte
esenzione solo
se i. durata
contrattuale
min 12 anni;
ii. pagamento
premi per min
primi 5 anni;
iii. prestazione
caso morte
min 60%
premi versati.
Viceversa flat
tax 26,375%
Nessuna tassazione
se contraente e
percettore del
capitale assicurato
coincidono (es.
contraente diverso
da assicurato)
Continua Tavola 1
Paese
FISCALITÀ DEI PREMI
Portogallo
Regno
Unito
LUMP SUM
scadenza/riscatto
Imposta sulle
assicurazioni
(agevolazioni)
Oneri parafiscali:
0,048% premio
complessivo
ad Autorità di
controllo delle
assicurazioni;
2,5% su parte
premio per
copertura rischio
morte ad Istituto
Nazionale per le
Urgenze Mediche.
Deduzione per
copertura rischio
morte, invalidità,
erogazione benefici
pensionistici:
– max €2.612,50 per
professioni di breve
durata;
– 25% dei premi
per disabili (max
15% imponibile
contribuente)
Flat tax 28% su capitale liquidato
meno premi versati
Esenzione
Nessuna
agevolazione
Qualifying policy:
Proventi esenti se: 1.durata
polizza min 10 anni; 2.premi
di importo uniforme pagati
per almeno 10 a; 3.valore
assicurato min 75% totale premi
pagabili; 4.premio annuo max
GBP 3.600 (polizze emesse/
PRESTAZIONI CASO MORTE
IMPOSTE
PATRIMONIALI
Imposta sulle
successioni
Nessuna tassazione
Non previste
Se pagato più del 35% dei
premi nella prima parte di
durata del contratto, riduzione
base imponibile di: a. 1/5 se
prestazione liquidata tra 5 e 8
anni (aliquota effettiva 22,4%);
b. 3/5 se prestazione liquidata
dopo 8 anni (aliquota effettiva
11,2%)
Qualifying policy: esenti
Non-qualifying policy:
Tassato in PIT valore di riscatto della
polizza immediatamente prima del
decesso meno deduzioni totali (es.
premi pagati) meno benefici tassati in
precedenza
Tassazione ordinaria
(40% sulla parte
dell’asse eccedente
GBP 325.000). Previste
esenzioni soggettive
(es. coniuge)
Non-qualifying policy:
Su benefici totali meno
deduzioni totali PIT meno
credito nozionale 20%.
Regole ad hoc per riscatti
parziali.
Previsti tax relief.
Individual Savings Account
“assicurativo”: esenzione
Spagna
Esenzione
Nessuna
agevolazione
Contraente = beneficiario:
imposta progressiva (19%-30%)
su capitale liquidato meno
premi versati
Regola antielusiva per unitlinked (prelievo annuale)
Contraente ≠ beneficiario
Nessuna
tassazione
Plan de Ahorro a Largo Plazo
“assicurativo”: esenzione
(minimum holding period: 5 anni)
Imposta
progressiva
(7,65 -34%).
Previste
riduzione ad
hoc per alcuni
beneficiari
(es. coniuge)
Imposta patrimoniale
progressiva (0,2-3,5%)
ed esenzione sui
primi 700.000 euro di
ricchezza (più 300.00 per
l’abitazione principale).
Per polizze vita si
considera valore di
riscatto al 31 dicembre o,
in assenza, valore riserva
matematica (salvo
temporanee caso morte
senza diritto di riscatto).
PIT = Personal income tax (imposta personale sul reddito delle persone fisiche)
Per il Portogallo le aliquote indicate valgono per la parte continentale. Agevolazioni possono essere previste per le isole (Azzorre, Madeira)
Per la Spagna le misure indicate si riferiscono al prelievo erariale e non tengono conto di eventuali regole di tassazione stabilite dalle Comunità
Autonome
La Tavola 1 evidenzia come le polizze vita possano essere colpite fiscalmente in
diversi stadi del loro ciclo di vita e con modalità differenti.
Per maggiori dettagli sulle norme fiscali delle legislazioni esaminate, si veda
l’allegato A.
Fiscalità dei premi
Imposta sulle assicurazioni
I premi versati su polizze vita sono esenti in quasi tutti i Paesi esaminati, tranne
nel Portogallo, Paese che applica un prelievo a titolo di oneri parafiscali, destinato
a soggetti pubblici diversi dall’Erario.
Agevolazioni sui premi ai fini delle imposte personali sul reddito
Tre dei Paesi esaminati (Francia, Regno Unito, Spagna) non prevedono agevolazioni
sul premio ai fini delle imposte personali sul reddito (nel prosieguo: Personal income
tax-PIT), mentre nelle altre giurisdizioni (Italia, Germania, Portogallo) si segnala la
presenza di dette agevolazioni, differenziate nella forma tecnica, nelle condizioni
di accesso e nelle misure del beneficio, ma accomunate dal fatto che il Legislatore
fiscale restringe la platea dei destinatari in funzione del rischio coperto e/o delle
caratteristiche soggettive.
Ipotizzando di sottoscrivere una polizza-tipo alle condizioni vigenti in Italia,
Germania e Portogallo, si osserva quanto segue:
Tutti i Paesi richiedono che la polizza copra il rischio di morte.
In Italia la scelta è caduta sulla detrazione dall’imposta lorda mentre nei
restanti due Paesi si atteggia come deduzione dal reddito.
In Italia e Germania l’agevolazione ha carattere universale. Il Portogallo
restringe la platea dei destinatari a soggetti più vulnerabili per l’attività
lavorativa svolta o per la presenza di disabilità.
Per quanto attiene alla misura, le deduzioni concesse in Germania sono più
consistenti per i lavoratori autonomi; tuttavia, il limite massimo agevolabile è
riferito ad una pluralità di assicurazioni e la fruizione deve rispettare un ordine
di priorità che favorisce le coperture sanitarie. Sempre in tema di deduzioni, il
Portogallo differenzia l’agevolazione in via soggettiva, prevedendo due misure
distinte per altrettante categorie di beneficiari. In Italia, infine, le detrazioni sono
più elevate se la polizza tutela dal rischio di morte soggetti con grave disabilità.
Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai
fini della PIT
Le prestazioni erogate in un’unica soluzione (alla scadenza o in caso di riscatto
della polizza vita) possono beneficiare di un trattamento fiscale di favore.
Francia, Germania, Portogallo e Regno Unito favoriscono il risparmio assicurativo,
nel rispetto di un minimum holding period e di altre condizioni; in Italia e Spagna il
risparmio assicurativo è agevolato nell’ambito dei più generali vantaggi riservati
alle forme di investimento stabili nel tempo (cfr. infra).
Soffermandosi sul primo gruppo, una prima differenza riguarda il periodo minimo
di detenzione richiesto: nella maggior parte dei casi è previsto un termine unico
(otto anni in Francia, dieci anni nel Regno Unito, dodici anni in Germania) mentre in
Portogallo si incentivano gli investimenti mantenuti per almeno cinque anni, ma i
benefici si massimizzano dagli otto in su.
Al requisito temporale si associano altre condizioni richieste per beneficiare del
favor fiscale. In Francia i premi versati non devono superare una determinata soglia
(150.000 euro), mentre la legislazione portoghese impone un versamento qualificato
dei premi totali previsti dal contratto (35%) entro un arco temporale prestabilito (la
prima metà di validità della polizza). Nel Regno Unito i premi non possono superare
una certa soglia annuale (3.600 sterline) e devono seguire un andamento uniforme
nei vari anni di copertura. In Germania per fruire dell’agevolazione il beneficiario deve
avere compiuto 62 anni al momento della liquidazione della prestazione.
Ulteriori distinzioni riguardano la forma tecnica del beneficio. Nel Regno Unito
si qualifica come esenzione dall’imposta sui redditi. In Francia si traduce in una
riduzione della flat tax applicata ai redditi finanziari, mentre i contributi sociali
sono comunque dovuti in misura fissa. In Portogallo e in Germania è prevista
una riduzione della base imponibile, pur con profonde differenze applicative.
Nel primo caso l’abbattimento della base imponibile (20% o 60% a seconda della
durata effettiva della polizza) opera tout court e comporta una flat tax effettiva più
contenuta, mentre in Germania la base imponibile, ridotta del 50%, è sottoposta
all’aliquota marginale della PIT con un risparmio d’imposta che si assottiglia al
crescere del reddito complessivo del beneficiario.
La Spagna e l’Italia agevolano forme di investimento più stabili nel tempo (minimum
holding period richiesto cinque anni) che possono essere realizzate anche attraverso
le polizze vita. Il Legislatore iberico ha varato i Piani di Risparmio a Lungo Termine
(Plan de Ahorro a Largo Plazo) per incentivare gli investimenti finanziari di media/lunga
durata, mentre in Italia esistono i Piani Individuali di Risparmio, pensati per indirizzare
stabilmente il risparmio privato verso le Piccole e Medie Imprese (PMI): in entrambi i
casi è possibile fruire delle agevolazioni tributarie sulle polizze vita incluse nei piani.
Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
Trattamento ai fini dell’imposta personale sul reddito
In tutti i Paesi analizzati i capitali erogati in caso di decesso dell’assicurato sono
esenti dall’imposta personale sul reddito.
L’Italia riserva questo favor alle somme corrisposte a fronte di una copertura
demografica, la Spagna richiede una diversa identità tra sottoscrittore e beneficiario,
il Regno Unito circoscrive il beneficio a una specifica categoria di polizze (qualifying
policy3). La Francia esenta i capitali caso morte dal prelievo fiscale, ma non da
quello contributivo.
Si tratta di polizze vita che integrano alcuni requisiti, tra i quali la durata minima di dieci anni, il
pagamento di un premio con frequenza almeno annuale e non superiore a GBP 3.600 annui. Per
maggiori dettagli, cfr. infra.
Trattamento ai fini dell’imposta sulle successioni
Spostando il focus sul prelievo successorio, i Paesi analizzati possono essere
suddivisi in due gruppi: del primo fanno parte quelli che riservano un regime di
favore ai capitali corrisposti in caso di decesso (Italia, Francia, Portogallo), mentre
ricadono nel secondo gruppo quegli ordinamenti che li assoggettano all’imposta
sulle successioni (Germania, Regno Unito, Spagna).
Soffermandoci sul primo gruppo, in Italia e in Portogallo è stata prevista la non
imponibilità tout court di dette somme. In Francia la scelta è caduta su un regime
di tassazione più favorevole dell’ordinario, applicabile al ricorrere di determinate
condizioni; alcuni beneficiari (es. coniuge) sono del tutto esenti da tassazione.
Ulteriori distinzioni possono essere individuate con riferimento al secondo gruppo:
diverse sono l’aliquota massima di prelievo ed eventuali franchigie d’imposta
vigenti nei diversi Paesi, mentre un elemento comune è la presenza di forme di
mitigazione dell’onere fiscale a vantaggio del coniuge.
Imposte patrimoniali
I contratti di assicurazione sulla vita possono rientrare nell’ambito di applicazione
di altre imposte, quali quelle sul patrimonio.
Solo alcuni dei Paesi esaminati prevedono una simile forma impositiva (Italia,
Francia, Spagna).
In Italia le comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario sono
assoggettate annualmente ad imposta di bollo, pari allo 0,2% del valore della
polizza. In Francia e Spagna, invece, il valore della polizza confluisce nel patrimonio
da assoggettare a imposta sulla ricchezza con aliquote progressive. Tuttavia, nel
caso della Francia l’imposta è applicata unicamente sul patrimonio immobiliare
eventualmente detenuto indirettamente dal contribuente.
Una stima comparata del carico fiscale
In questo paragrafo, si confronta il carico fiscale gravante sulle polizze vita nei
Paesi analizzati.
La simulazione è stata condotta su tre prodotti, segnatamente una polizza with
profit, una unit-linked e una temporanea caso morte.
Ai fini della simulazione sono state formulate alcune assunzioni di base, definite
in modo da rispecchiare alcune caratteristiche salienti delle legislazioni tributarie
esaminate.
Per una illustrazione dettagliata della comparazione, si veda l’allegato B.
Polizza with profit
La tipologia di prodotto analizzata prevede il pagamento di un premio annuo, una
durata di dodici anni e l’erogazione di una somma a scadenza solo se l’assicurato
è in vita.
L’esempio è stato costruito in modo da sfruttare al meglio la leva fiscale nei
vari ordinamenti considerati. La comparazione ha riguardato la tassazione del
rendimento finanziario; nel caso del Portogallo si è tenuto conto anche della
presenza di una imposta sui premi.
Le legislazioni che favoriscono l’investimento assicurativo diretto per periodi
medio-lunghi sono la Francia, la Germania, il Portogallo e il Regno Unito.
In termini di valutazione comparata, il Regno Unito garantisce il maggior ritorno
dell’investimento: ciò è legato agli incentivi riservati alla polizza considerata nella
simulazione (qualifying policy4) che, al ricorrere di determinati requisiti, prevede
l’esenzione del rendimento finanziario dalle imposte sul reddito.
Seguono Portogallo e Francia che, a parità di condizioni, prevedono una riduzione
dell’onere impositivo sul rendimento della polizza se si rispetta un periodo di
detenzione minima dell’investimento (oltre ad un requisito quantitativo relativo
ai premi).
Per quanto riguarda l’Italia, l’incidenza della tassazione è legata alla composizione
del portafoglio in cui sono investiti i premi: la scelta di inserire i titoli pubblici
(destinatari di una fiscalità di favore che si trasla sui rendimenti della polizza)
consente di alleggerire il peso della tassazione sul rendimento assicurativo.
Polizza unit-linked
Il caso esaminato prevede la sottoscrizione di una polizza unit-linked a vita intera
con pagamento di un premio unico e l’esercizio della facoltà di riscatto al decimo
anno.
Ai fini della simulazione è stato ipotizzato che i rendimenti provengano per il 25% da
Titoli di Stato del Paese di residenza del cliente, per il 25% da fondi di investimento
azionari e per il restante 50% da obbligazioni private.
La comparazione ha riguardato la tassazione del rendimento finanziario ottenuto
dalla polizza ai fini delle imposte sul reddito. Inoltre, nel caso del Portogallo
Per la definizione di qualifying policy, cfr. nota 3.
si è tenuto conto dell’imposta sui premi, mentre per l’Italia e la Spagna è stata
considerata anche l’imposta patrimoniale.
In questo caso le legislazioni che favoriscono la detenzione della polizza per
orizzonti temporali di più lunga durata sono il Portogallo e la Francia.
Venendo alla convenienza dei vari regimi fiscali, si osserva che per investimenti
che non superano i cinque anni il peso della tassazione si colloca sopra il 25% per
tutte le legislazioni.
Superato il quinquennio, la legislazione portoghese risulta la più conveniente, con
un vantaggio che si massimizza dopo gli otto di detenzione.
Segue la Francia, che per polizze detenute per almeno otto anni concede la riduzione
sia della flat tax applicata al rendimento finanziario, sia della base imponibile da
assoggettare al prelievo fiscale.
Il livello della tassazione applicata in Germania e Regno Unito è sostanzialmente
analogo. Nel primo caso l’investimento dei premi in fondi di investimento comporta
una riduzione della pressione fiscale gravante ordinariamente sui rendimenti
assicurativi. Nel caso britannico, il risparmio assicurativo beneficia di un credito
nozionale che ha lo scopo di mitigare il prelievo sul rendimento della polizza, in
quanto già tassato in capo alla compagnia di assicurazione.
Per l’Italia, il livello di tassazione sulla polizza vita è influenzato positivamente dalla
presenza di titoli pubblici nel portafoglio in cui sono investiti i premi (in quanto la
relativa fiscalità di favore si estende ai rendimenti assicurativi) e negativamente
dalla presenza di una imposta patrimoniale.
Infine, per quanto riguarda la Spagna, pesano l’assenza di incentivi per
l’investimento assicurativo diretto e la presenza dell’imposta patrimoniale.
Polizza temporanea caso morte con premio annuo
Il caso esaminato è quello di una polizza vita temporanea caso morte con premio
annuo e durata quindici anni. Si assume altresì che allo scadere del decimo anno
si verifichi l’evento assicurato e conseguentemente la compagnia riconosca un
capitale al beneficiario.
La simulazione è stata condotta considerando la tassazione del capitale assicurato
ai fini dell’imposta personale sul reddito e dell’imposta sulle successioni e
quantificando l’onere tributario con riferimento a due tipologie di beneficiari, ossia
il coniuge (in quanto destinatario di agevolazioni ad hoc in alcuni regimi) e un terzo
privo di legami di parentela/affinità con il de cuius.
I risultati ottenuti evidenziano come le normative di Italia e Portogallo favoriscano
il passaggio di ricchezza interpersonale, indipendentemente dalla qualifica del
beneficiario. Anche il regime francese incentiva la trasmissione della ricchezza
attraverso il ricorso alle polizze vita, pur con qualche caveat: il coniuge è sempre
esente, mentre, a date condizioni, al beneficiario terzo è concessa una franchigia
di importo non trascurabile. Gli altri ordinamenti assicurano al coniuge un
trattamento di favore variamente graduato (dall’esenzione totale a franchigie di
diverso importo) mentre applicano le norme ordinarie per i trasferimenti gratuiti a
favore di terzi.
Parte II – Sintesi dei principali elementi
relativi ai singoli Paesi esaminati
In questa seconda parte del lavoro si sintetizzano i tratti distintivi emersi dalla
ricognizione condotta, enucleati distintamente per Paese e relativi ai diversi ambiti
oggetto di analisi.
Per una illustrazione di maggiore dettaglio, si vedano le schede-Paese di cui
all’allegato A.
Francia
Il Legislatore fiscale transalpino incentiva l’investimento assicurativo attraverso
l’adozione di un sistema di regole che favorisce l’accumulo di un capitale nel
medio/lungo termine e ne valorizza la funzione di strumento per la pianificazione
della trasmissione della ricchezza mortis causa.
In fase di sottoscrizione, di norma il premio è esente dall’imposta sulle assicurazioni.
Passando alla PIT, coesistono due regimi che si fondano sull’applicazione della flat
tax tipicamente prevista per i redditi da investimento: se il sottoscrittore detiene la
polizza vita per un certo periodo beneficia di una riduzione dell’onere fiscale, che si
massimizza se l’holding period supera otto anni. Atteso che in fase di accumulo non
sono previste forme di prelievo sui rendimenti maturati, il risparmio assicurativo
gode del “tax deferral”.
I redditi derivanti da una assicurazione sulla vita e relativi a premi versati dal 27 settembre
2017 sono sottoposti ad un prelievo forfettario del 24,7% (in luogo dell’ordinario 30%)
sulla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati, se l’investimento è mantenuto
per almeno otto anni e i premi versati sono inferiori a 150.000 euro. Inoltre, sempre se
la polizza ha più di otto anni, si beneficia di una franchigia annuale di 4.600 euro per un
contribuente single (9.200 euro per una coppia) che mitiga l’imposta sui redditi ma non
il prelievo contributivo.
In campo successorio, i capitali liquidati in caso di decesso dell’assicurato sono
esenti ai fini della PIT (ma non degli oneri sociali). Inoltre, se sono stati designati i
beneficiari, si applica una disciplina ad hoc in luogo dell’imposta sulle successioni.
Segnatamente i capitali assicurati riconosciuti ai beneficiari designati non fanno parte
del patrimonio del de cuius e sfuggono all’imposizione ordinariamente prevista per i
trasferimenti a titolo gratuito. In virtù di questa particolarità, è possibile trasmettere in
esenzione di imposta capitali fino a 152.500 euro per beneficiario, a patto di rispettare
alcune condizioni, tra cui che il versamento dei premi sia avvenuto prima che l’assicurato
abbia compiuto 70 anni. Inoltre, se il beneficiario rientra in alcune categorie specifiche
(ad esempio, coniuge), è esente da qualsiasi prelievo.
Infine, le polizze vita possono rientrare nell’alveo di applicazione dell’imposta
patrimoniale, al ricorrere di determinate condizioni (tra le quali che i premi siano
investiti direttamente o indirettamente in beni immobili soggetti a detto tributo).
Germania
Uno degli elementi di forza della tassazione del risparmio assicurativo in Germania
è rappresentato dalla regola del 12/62, intendendo per 12 il minimum holding period
dell’investimento e per 62 l’età del beneficiario all’atto della percezione della prestazione.
Di norma i rendimenti generati dalle polizze vita sono trattati come redditi da investimento
finanziario e sottoposti alla flat tax del 26,375% applicata alla differenza tra capitale
erogato e premi versati. Tuttavia, i proventi di alcune polizze (“Kapitallebensversicherung”)
sono tassati al 50% se la polizza è detenuta per almeno dodici anni e al momento della
percezione del capitale il beneficiario ha compiuto 62 anni. In questo caso, l’imposizione
avverrà secondo l’aliquota marginale della PIT, la cui misura massima raggiunge il 47,475%.
Un ulteriore vantaggio è associato ai rendimenti delle polizze unit-linked.
Segnatamente, ai proventi derivanti da fondi di investimento è riconosciuta una riduzione
del 15% dell’importo tassabile: solo l’85% del rendimento è soggetto a imposizione (flat
tax vs imposizione ridotta in progressiva).
Atteso che in fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti
maturati, il risparmio assicurativo gode del “tax deferral”.
Le polizze vita inoltre godono di vantaggi in entrata: i premi sono esenti dall’imposta
sulle assicurazioni; quelle di puro rischio (“Risikolebensversicherung”) danno diritto
ad una deduzione dal reddito.
Infine, il legislatore tedesco esenta i capitali corrisposti in caso di decesso
dell’assicurato dalla PIT, ma non dal prelievo successorio. In quest’ultimo ambito,
forme di mitigazione dell’onere tributario sono previste per alcune categorie di
contribuenti (ad esempio, il coniuge).
Italia
In Italia, i capitali corrisposti nel caso di morte non sono assoggettati all’imposta
sulle successioni; pertanto, le polizze vita possono essere utilizzate per trasmettere
la ricchezza intergenerazionale in esenzione di prelievo successorio.
Tra gli ulteriori vantaggi impositivi si segnala che le polizze che assicurano dal rischio di
morte beneficiano di una detrazione d’imposta ai fini Irpef e dell’esenzione dal medesimo
tributo riconosciuto ai capitali corrisposti a seguito del decesso dell’assicurato.
lorda del 19% sui premi versati per la copertura del rischio di morte, con un limite all’ammontare
del premio agevolabile. Per i redditi 2024 la detrazione spetta per intero solo per i redditi fino a
120.000 euro; per redditi superiori a tale limite l’importo spettante si riduce progressivamente
al crescere del reddito e si azzera se quest’ultimo supera 240.000 euro.
Inoltre, i capitali riconosciuti in caso di decesso dell’assicurato non sono imponibili ai
rischio demografico.
I rendimenti generati dalle polizze a contenuto prevalentemente finanziario sono
assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di capitale e sono quindi sottoposti
ad un prelievo a titolo definitivo del 26% sulla differenza tra il capitale liquidato
e i premi versati. La quota riconducibile ai Titoli di Stato e assimilati è tassata in
misura ridotta così che i relativi rendimenti possano beneficiare della fiscalità di
favore del 12,5% prevista in caso di investimenti diretti nei medesimi strumenti
finanziari. Considerando che nella fase di accumulo non sono previste forme di
prelievo sui rendimenti maturati, il risparmio assicurativo gode del “tax deferral”.
tassazione dei rendimenti tiene conto della durata dell’investimento: infatti anche in questo
caso la base imponibile si calcola come differenza tra il capitale erogato e i premi versati, con
una riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo dalla stipula del contratto.
Inoltre, è possibile ricorrere alle polizze vita per realizzare un Piano Individuale di
Risparmio-PIR e beneficiare dell’esenzione dall’imposta personale sui redditi.
La disciplina dei PIR subordina l’esenzione dall’Irpef e da imposte successorie al rispetto
di alcune condizioni, tra le quali si segnalano un periodo minimo di detenzione (cinque
anni), limiti all’investimento (40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi) e vincoli
nell’impiego delle risorse.
Infine, i premi per contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta
Di converso, le comunicazioni periodiche relative alle polizze vita di rami III e V
sono sottoposte ad imposta di bollo annuale, pari allo 0,2% del valore della polizza.
Portogallo
Il Legislatore portoghese guarda con favore all’investimento in prodotti assicurativi
del comparto vita, riservando una fiscalità vantaggiosa sotto più profili.
Uno dei punti di forza è rappresentato dal regime applicabile alle prestazioni
liquidate per rimborso o riscatto nell’ambito dell’imposizione personale.
In particolare, i rendimenti delle polizze vita, calcolati come differenza tra capitale
liquidato e premi versati, ricadono tra i redditi di capitale, che di norma scontano
una tassazione proporzionale del 28%. Tuttavia, il beneficiario può accedere ad una
imposizione più contenuta se rispetta due parametri, uno quantitativo, ossia che nella
prima metà della durata dell’investimento sia stato versato almeno il 35% dei premi
totali dovuti, e uno temporale, vale a dire che l’investimento sia detenuto per almeno
cinque anni; il vantaggio è massimo per durate di almeno otto anni. Conseguentemente,
l’aliquota effettiva può ridursi fino all’11,2%. Inoltre, non sono sottoposti a tassazione i
capitali riconosciuti caso morte.
Nella fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti maturati
e, pertanto, il risparmio assicurativo gode del “tax deferral”.
Inoltre, alcune categorie di contribuenti, più fragili, possono beneficiare di
una deduzione dal reddito per i premi pagati su polizze che offrono garanzie
demografiche o benefici pensionistici.
Anche sotto il profilo dei passaggi di ricchezza mortis causa, il ricorso a contratti
assicurativi risulta vantaggioso: i capitali assicurati non sono sottoposti a prelievo
successorio, né alla PIT.
Di contro, i premi delle polizze vita scontano un prelievo a titolo di oneri parafiscali.
Regno Unito
Nel Regno Unito, il Legislatore fiscale incentiva il risparmiatore ad effettuare
investimenti di più lunga durata in polizze (“qualifying policy”) che rispondano
a determinati requisiti (tra i quali si evidenzia la durata minima di dieci anni)
benché con un vincolo nella frequenza di versamento dei premi (almeno annuali)
e quantitativo nell’ammontare annuo del premio. In questa ipotesi i rendimenti
generati dalla polizza sono esenti da PIT.
Anche le polizze ordinariamente tassabili (diverse dai Portfolio Personal Bond)
godono di un vantaggio impositivo in quanto fruiscono di un credito nozionale
del 20%: nato per mitigare una doppia imposizione in capo alla compagnia di
assicurazione e al risparmiatore, ha l’effetto di ridurre l’onere impositivo sul
risparmio assicurativo rispetto agli altri redditi di capitale.
Inoltre, se l’utile conseguito dalla polizza provoca uno scavalcamento da uno scaglione
di reddito al successivo il carico fiscale è mitigato attraverso il “top-slicing relief”.
Le polizze vita rientrano tra gli strumenti utilizzabili nell’ambito di un ISA
(Individual Savings Account), un piano di investimento che, al ricorrere di
determinate condizioni, garantisce l’esenzione da PIT dei redditi da risparmio
e dei capital gain.
Di norma la tassazione avviene al momento della liquidazione dei capitali (“tax deferral”).
Tra le altre agevolazioni si segnala l’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni dei
premi corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita.
A contraris, in caso di trasferimenti di ricchezza mortis causa, il capitale assicurato è
assoggettato all’imposta sulle successioni. Sono previste esenzioni soggettive (ad
esempio, coniuge).
Spagna
In Spagna, all’atto della stipula di una polizza vita, il sottoscrittore beneficia
dell’esenzione dei premi dall’imposta sulle assicurazioni.
Inoltre, il ricorso a polizze vita con contenuto finanziario gode di agevolazioni
sul fronte successorio, benché circoscritte ad una ristretta platea di beneficiari
(coniuge, ascendenti o discendenti).
Nell’ambito dell’imposta sulle successioni, il regime ordinariamente applicabile trova un
contemperamento con il riconoscimento di deduzioni ad hoc per una ristretta cerchia di
soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti).
A contraris, nell’ambito dell’imposizione personale i proventi derivanti dalle polizze
vita, pari alla differenza tra capitale erogato e premi versati, sono classificati come
redditi da investimento e, come tali, soggetti ad imposizione progressiva con
aliquote che oscillano tra il 19% e il 30%.
Tuttavia, è possibile ricorrere alle polizze vita per realizzare un “Piano di Risparmio
a Lungo Termine” e beneficiare dell’esenzione dall’imposta personale sui redditi,
a condizione di rispettare un periodo minimo di detenzione quinquennale e di
limitare l’investimento annuo in 5.000 euro.
Atteso che in fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti
maturati, il risparmio assicurativo gode del beneficio del “tax deferral”.
Sul fronte dell’imposta patrimoniale, il valore annuo delle polizze vita rientra
nell’ambito di applicazione del prelievo, che grava sull’intera consistenza
patrimoniale del contribuente e ha natura progressiva, se non diversamente
disposto dalle singole Comunità Autonome.
Sulla base degli elementi emersi dalla ricognizione, è possibile sintetizzare i modelli
di tassazione adottati nei vari Paesi. Soffermandoci sul trattamento ai fini delle
imposte personali distinguiamo:
Versamento dei premi, che può dare diritto ad una agevolazione sotto forma
di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta.
Maturazione dei rendimenti degli investimenti delle attività in cui sono
impiegati i premi, la cui tassazione può avvenire in fase di accumulo o alla
liquidazione di un capitale (tax deferral).
Erogazione della prestazione, che può essere assoggettata ad imposizione
o beneficiare di una esenzione dal prelievo.
Tre i modelli possibili (T=tassazione, E=esenzione):
T-E-T ossia assenza di agevolazioni sul premio, differimento dell’imposizione
sui rendimenti degli attivi sottostanti, tassazione della prestazione erogata;
T-E-E, ossia assenza di agevolazioni sul premio, differimento dell’imposizione
sui rendimenti degli attivi sottostanti, esenzione della prestazione erogata;
E-E-E, ossia presenza di agevolazione sul premio, differimento dell’imposizione
sui rendimenti degli attivi sottostanti, esenzione della prestazione erogata.
Le seguenti tabelle sintetizzano il modello di tassazione adottato nei Paesi
esaminati, distinguendo tra polizze a contenuto finanziario5 (Tavola 2) e di puro
rischio6 (Tavola 3).
Tavola 2
MODELLO DI TASSAZIONE
DI UNA POLIZZA VITA A CONTENUTO FINANZIARIO
PAESE
PAGAMENTO DEI PREMI
FASE DI ACCUMULO
EROGAZIONE DELLA
PRESTAZIONE
Francia
Germania
Italia
Portogallo
Regno Unito*
E/T**
Spagna
E/T***
* non si considera il caso dei Personal Portfolio Bond ** E per qualifying policy; T per non-qualifying policy *** E regime ordinario; T regola antielusiva
applicabile alle polizze unit linked.
Tavola 3
MODELLO DI TASSAZIONE
DI UNA POLIZZA VITA DI PURO RISCHIO
PAESE
Francia
Germania
Italia
Portogallo
Regno Unito**
Spagna
PAGAMENTO DEI PREMI
FASE DI ACCUMULO
EROGAZIONE DELLA
PRESTAZIONE
E/T***
E****
* esente ai fini della PIT, tassata ai fini contributivi ** non si considera il caso dei Personal Portfolio Bond *** E per qualifying policy; T per non-qualifying
policy **** se il beneficiario non coincide con il contraente.
Per polizze a contenuto finanziario si intendono quelle che affiancano alla funzione assicurativa una
componente di risparmio (ad esempio, per l’Italia è il caso delle gestioni separate e delle unit-linked;
per la Germania, le “Kapitallebensversicherung”).
Per polizze di puro rischio si intendono quelle aventi esclusivamente una funzione assicurativa (ad
esempio, per l’Italia è il caso delle temporanee caso morte; per la Germania le “Risikolebensversicherung”).
Allegato A – La fiscalità delle polizze vita
nei singoli Paesi
Nelle schede che seguono si compendiano, per ciascun Paese esaminato, gli
elementi essenziali del sistema impositivo, al fine di inquadrare la fiscalità delle
polizze vita nel contesto di riferimento.
Il contenuto delle schede segue una impostazione comune.
Nella prima parte si tratteggiano sinteticamente i lineamenti generali dell’imposta
personale sui redditi (di seguito: PIT) e il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale.
Esula dalla presente disamina il trattamento dei guadagni/perdite in conto capitale.
Segue un focus sulle polizze vita che tocca diversi aspetti della tassazione. In
particolare, è stato analizzato il regime fiscale di una cd. polizza-tipo, ossia una
polizza − emessa da una compagnia residente nella stessa giurisdizione − che
abbina alla copertura demografica un rendimento finanziario7. Gli ambiti toccati
nella ricognizione sono: i. la tassazione dei premi all’atto del pagamento e la
presenza di agevolazioni ai fini della PIT. ii. la tassazione dei capitali spettanti in
un’unica soluzione alla scadenza/riscatto ai fini delle imposte personali sul reddito;
iii. il trattamento fiscale delle prestazioni caso morte ai fini della PIT e dell’imposta
sulle successioni; iv. la presenza di un prelievo a titolo di imposta patrimoniale.
Ai fini dell’analisi si considerano i premi pagati in contanti.
FRANCIA
Lineamenti generali dell’imposta personale sul reddito
Secondo la legislazione tributaria francese, le persone fisiche ivi residenti sono
soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche (personal income tax, di
seguito: PIT) sui redditi ovunque prodotti. La PIT è un’imposta progressiva che
grava sui redditi complessivi, salvo alcune eccezioni: è il caso dei redditi finanziari
(cfr. infra). I residenti sono altresì tenuti al versamento di tre tipi di contributi
sociali.
Riquadro 1.1 – Il quoziente familiare.
In Francia la PIT è applicata a livello familiare, grazie all’adozione del
quoziente familiare.
Il primo passo è determinare il quoziente da applicare al nucleo familiare,
quoziente legato allo status del contribuente (persona singola1, coppia
con figli2 e coppia senza figli). Successivamente occorre sommare i redditi
netti dei diversi componenti del nucleo familiare3, dividere il reddito totale
per il quoziente familiare, applicare a questa frazione di reddito la scala
di progressività e moltiplicare il risultato per il medesimo coefficiente
familiare.
La logica di questo meccanismo impositivo è di alleggerire la tassazione al
crescere del numero di figli a carico.
Vi rientrano i single, i vedovi e i separati.
In linea di principio possono essere considerati a carico solo i figli al ricorrere di determinate
condizioni. Tuttavia, possono rientrarvi anche i titolari di una certificazione di invalidità a
condizione di convivere con il contribuente.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi dei coniugi e dei figli non
sposati fino a 18 anni (25 se studenti), se presenti.
L’impôt sur le revenu – l’equivalente della nostra IRPEF – esenta i redditi fino
a 11.497 euro, mentre per i redditi superiori la scala delle aliquote va dall’11 al
45%. A ciò si aggiunge una sovrattassa del 3% sulla porzione di reddito superiore
a 250.000 euro e fino a 500.000 euro per un contribuente single e del 4% per il
reddito eccedente 500.000 euro per un single8.
Gli importi sono raddoppiati per le coppie, intendendo per tali anche quelle legate da un Pacs (Pacté
Civil de Solidarieté – unione civile).
Infine, con il provvedimento di finanza pubblica approvato nel febbraio 2025 è stato
introdotto un “contributo differenziale sui redditi elevati” di natura temporanea ed
eccezionale, in modo che i redditi superiori a 250.000 euro per single9 scontino una
tassazione minima del 20%10.
Si riepiloga si seguito la scala del prelievo progressivo a titolo di imposta personale
sui redditi per il 2025 (redditi 2024 dichiarati nel 2025).
Tavola 1.1
Aliquota progressività per imposte personali sul reddito – 2025
Scaglione tassabile (per quota del nucleo)
Aliquota applicabile %
Fino a € 11.497
11.497 – 29.315
29.315 – 83.823
83.283 – 180.294
Superiore a 180.294
Tassazione dei redditi finanziari (cenni)
Da gennaio 2018 in Francia vige il Prelievo Forfettario Unico (Prélèvement
Forfaitaire Unique – PFU), ossia una flat tax applicata ai redditi finanziari conseguiti
a far tempo da tale data.
In linea generale, il prelievo si attesta sul 30%, dato dal 12,8% a titolo di PIT e 17,2%
di contributi sociali e grava su:
i redditi mobiliari, quali dividendi e interessi;
le plusvalenze da cessione di valori mobiliari tassati ai fini della PIT;
i proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita (assurance-vié)
stipulati con compagnie stabilite in Francia;
altre forme di risparmio (segnatamente, Plan épargne logement e Compte
épargne logement).
All’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi il percettore può optare
per l’applicazione della PIT; l’opzione, irrevocabile, deve riguardare tutti i redditi da
investimenti.
500.000 euro per coppie.
Il contributo in parola si applica ai contribuenti il cui reddito di riferimento è superiore agli importi
citati e la cui aliquota media di prelievo è inferiore al 20% ed è determinato in modo da assicurare il
raggiungimento della soglia di tassazione del 20%.
Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita
Fiscalità dei premi
Secondo l’articolo 995 del Codice tributario francese, sono esonerati dal prelievo
a titolo di imposta sui premi i contratti assicurativi sulla vita e simili, compresi i
contratti di rendita vitalizia, eccetto le polizze caso di morte a garanzia della
restituzione di un prestito, sottoposte a prelievo del 9%11.
Non sono previste agevolazioni.
Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai fini della PIT
Al termine della polizza, se l’Assicurato è in vita e il Contraente coincide con il
Beneficiario, oppure in caso di riscatto parziale o totale della polizza (a vita intera
o a scadenza fissa), per individuare il regime fiscale del rendimento finanziario
occorre stabilire se i premi sono versati dal 27 settembre 2017 o prima di tale data
e qual è la durata dei contratti.
La base imponibile è determinata, in linea di principio, dalla differenza tra l’importo
delle somme rimborsate al beneficiario e quello dei premi versati e la tassazione
avviene al momento della liquidazione del capitale (“tax deferral”).
Sono previste alcune ipotesi di esenzione dall’imposta sui redditi, se il riscatto
è richiesto per cause di forza maggiore (ad esempio, licenziamento o invalidità
qualificata del sottoscrittore o del coniuge). I contributi sociali sono invece di norma
dovuti, salvo nei casi di invalidità qualificata.
Infine, se la polizza è detenuta per almeno otto anni il contribuente ha diritto ad una
deduzione annuale12 di 4.600 euro13, valida ai soli fini della PIT e non del prelievo
contributivo.
Si veda l’articolo 1001 del Codice tributario. L’imposta è annuale e riscossa sugli importi spettanti
all’assicuratore e su tutti gli importi accessori di cui l’assicuratore beneficia direttamente o
indirettamente per conto dell’assicurato.
In presenza di più polizze la riduzione è accordata per contribuente.
9.200 euro per coppie con dichiarazione congiunta.
I proventi di questi contratti sono tassati in progressiva o, su opzione del
contribuente, con un prelievo forfettario liberatorio (PFL), operato dalla compagnia
con le seguenti aliquote14:
Tavola 1.21
Antidurata
dell’investimento
Regime impositivo
Fino a 4 anni
Dichiarazione dei redditi o PFL al 35% + contributi sociali al 17,2%
Tra 4 e 8 anni
Dichiarazione dei redditi o PFL al 15% + contributi sociali al 17,2%
Maggiore di 8 anni
Dichiarazione dei redditi o PFL al 7,5% + contributi sociali al 17,2%
1. La tavola è tratta dal sito https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quelle-fiscalite-lassurance-vie#
Per i premi versati dal 27 settembre 2017, i proventi sono sottoposti ad un
prelievo forfettario non definitivo (PFU) le cui aliquote variano in base alla durata
dell’investimento e al montante dei premi versati.
Tavola 1.31
Antidurata dell’investimento
Regime impositivo
Fino a 8 anni
PFU al 12,8% + contributi sociali al 17,2%
Più di 8 anni con premi versati e non riscattati
inferiori a 150.000* euro
PFU al 7,5% + contributi sociali al 17,2%
Più di 8 anni con premi versati e non riscattati
superiori a 150.000* euro
PFU al 12,8% + contributi sociali al 17,2% (sulla quota proporzionale
all’eccedenza dei premi versati e non riscattati)
1. Cfr. nota precedente.
* il plafond di 150.000 euro è globale e si applica a tutte le polizze vita del contribuente.
Concretamente la tassazione avviene in più fasi, in quanto:
Al momento della percezione, i proventi sono sottoposti a PFU, applicato a
titolo d’acconto dalla compagnia di assicurazione nella misura del 12,8%.
All’atto della dichiarazione dei redditi avviene la tassazione definitiva,
applicando le misure indicate nella Tavola 1.3 o, su opzione del contribuente,
la scala di progressività15.
I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito di riferimento del
penultimo anno di imposta è inferiore a 25.000 euro (single) o 50.000 euro (coppia
con dichiarazione congiunta) possono domandare di essere dispensati dal prelievo
forfettario, ma non dai contributi sociali.
Le percentuali indicate si riferiscono a contratti sottoscritti dal 1° gennaio 1990.
L’opzione per la tassazione progressiva è irrevocabile e deve essere esercitata per tutti i redditi finanziari.
Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti
nel caso di morte dell’assicurato, ai fini sia dell’imposta personale sul reddito che
di quella sulle successioni.
Dal 1° gennaio 2010 è soggetta a contribuzione sociale la parte rappresentata
dai guadagni in conto capitale, se corrisposta a soggetti residenti in Francia al
momento del decesso dell’assicurato e per la parte non sottoposta a tale prelievo
in precedenza; la misura in vigore è del 17,2%.
Sul punto, la legislazione fiscale francese prevede un regime impositivo ad hoc a
condizione che il sottoscrittore abbia designato i beneficiari dei capitali assicurati.
Detto regime varia a seconda: 1) della data di versamento del premio (prima del
13 ottobre 1998 o successivamente); 2) della data di sottoscrizione della polizza
(prima del 20 novembre 1991 o successivamente) e 3) per le polizze sottoscritte
dopo il 20 novembre 1991, dell’età dell’assicurato al momento del pagamento del
premio (più o meno di 70 anni).
Si riepilogano di seguito i regimi impositivi16:
Tavola 1.4
Polizze sottoscritte dopo il 20/11/91
di pagamento del
premio
Polizze sottoscritte fino al 20/11/91
Meno di 70
Fino al 13/10/1998
Dal 13/10/1998
Età dell’assicurato al momento del
pagamento del premio
Esente
Esenti
Per la parte relativa ai premi versati da detta data
esenzione fino a 152.500 euro per beneficiario.
Per la parte eccedente:
20% fino a 852.500 euro;
31.25% per l’eccedenza.
Più di 70 anni
Franchigia1 di
30.500 euro
Parte eccedente
tassata
ordinariamente.
1. Franchigia comune per tutti i beneficiari e tutti i contratti della specie in capo allo stesso assicurato.
Sono esenti da qualsiasi prelievo i capitali corrisposti a:
coniuge o partner legato da Pacs;
fratello o sorella non sposato/a o vedovo/a, divorziato/a o separato/a alla
doppia condizione
I contratti “vie generation” beneficiano di ulteriori agevolazioni rispetto a quanto previsto
ordinariamente per l’assurance vie.
a) che al momento dell’apertura della successione abbia più di cinquant’anni
o sia affetto da un’infermità che gli impedisca di provvedere con il proprio
lavoro al proprio sostentamento e
b) che abbia vissuto ininterrottamente con il de cuius nei cinque anni
precedenti il decesso.
In assenza di designazione si applicano le regole previste per l’imposta sulle
successioni17.
Imposte patrimoniali
In Francia le persone fisiche residenti sono soggette ad una imposta patrimoniale
(impôt sur la fortune immobilière), applicata se il valore netto dei beni tassabili supera
L’aliquota di prelievo è progressiva, varia dallo 0,5% all’1,5% e si applica sulla porzione
di ricchezza immobiliare superiore a 800.000 euro. Il carico fiscale impositivo
complessivo dovuto per l’imposta personale sui redditi e l’imposta sulla ricchezza non
può eccedere il 75% dell’onere fiscale complessivo dell’anno d’imposta precedente.
Se il contraente della polizza è soggetto all’impôt sur la fortune immobilière ed è
residente fiscale in Francia al 1° gennaio dell’anno di tassazione, il valore di riscatto
del contratto al 1° gennaio dell’anno di tassazione deve essere indicato nella relativa
dichiarazione per un importo pari alla frazione del suo valore che rappresenta le
quote costituite dal patrimonio immobiliare soggetto a detto tributo18.
Si segnala che le aliquote di prelievo ordinario sono differenziate a seconda del grado di parentela con il
de cuius, con una tassazione massima del 60% per soggetti diversi da ascendenti, discendenti e coniugi.
Si vedano gli articoli 965 e 972 del Code General des Impôts.
GERMANIA
Lineamenti generali dell’imposta personale sul reddito
In Germania le persone fisiche residenti sono soggette all’imposta personale sui
redditi ovunque prodotti (personal income tax − PIT), a carattere progressivo.
Di norma la tassazione avviene su base individuale, ma i coniugi possono optare
per la dichiarazione congiunta, con conseguente risparmio di imposta19.
Si riporta di seguito la scala di prelievo per un contribuente single valida per i redditi
2025:
Tavola 2.1
Scaglione di reddito tassabile
Aliquota marginale
Imposta da pagare
Fino a
12.096
12.097
17.443
14,00*
23,97*
0 – 1.015
17.443
68.480
23,97*
1.015 – 17.843
68.481
277.825
Oltre 277.825
17.843 – 105.774
Oltre 105.774
* dal 14 al 42% le aliquote crescono in modo progressivo all’interno degli scaglioni.
Inoltre, sul reddito sottoposto a progressività è applicata una sovraimposta di
solidarietà del 5,5%20. I membri delle chiese ufficialmente riconosciute pagano
l’imposta sulla chiesa come supplemento all’imposta sul reddito, con aliquote
variabili tra l’8% e il 9% dell’imposta sul reddito, a seconda dello Stato federale in
cui risiede il contribuente.
Il Codice delle imposte tedesco non prevede la tassazione a livello familiare. Tuttavia, due coniugi
conviventi possono compilare una dichiarazione congiunta che comporta una riduzione del carico
fiscale. In particolare, la somma dei redditi dei coniugi si divide per due e si determina l’imposta; questo
ammontare è moltiplicato per due per ottenere l’imposta dovuta dai coniugi. In questo modo si riduce
la progressività gravante sulla somma dei redditi dei coniugi.
A partire dall’anno fiscale 2021, la sovrattassa di solidarietà è stata ridotta grazie all’introduzione di
un limite di esenzione. In generale, non si applica alcuna sovrattassa di solidarietà per i contribuenti
che presentano una dichiarazione separata e hanno un carico fiscale non superiore a 19.950 euro
(approssimativamente equivalente a un reddito imponibile di 73.463 euro) e per quelli sposati
che presentano una dichiarazione congiunta con un carico fiscale non superiore a 39.900 euro
(approssimativamente equivalente a un reddito imponibile di 146.926 euro). In caso di superamento
delle soglie indicate, si applica una scala progressiva in modo che la sovrattassa di solidarietà massima
del 5,5% si applichi interamente solo alle persone fisiche che presentano una dichiarazione separata
e hanno un reddito imponibile di circa 105.500 euro o ai coniugi che presentano una dichiarazione
congiunta e hanno un reddito imponibile di circa 211.000 euro. L’aliquota piena della sovrattassa
di solidarietà si applica ai redditi da capitale soggetti a tassazione forfettaria e ai redditi da lavoro
dipendente tassati con aliquote forfettarie. Le cifre vengono adeguate periodicamente.
Tassazione dei redditi da investimenti finanziari ai fini
della PIT (cenni)
Rientrano tra i redditi da investimenti di capitale gli interessi e i dividendi, così come
i guadagni in conto capitale derivanti dalla vendita di azioni e strumenti finanziari.
Detti redditi sono soggetti a prelievo alla fonte a titolo definitivo del 25%,
aumentato del 5,5% per la sovraimposta di solidarietà (complessivamente 26,375%
cui eventualmente aggiungere l’imposta sulla chiesa se dovuta). La ritenuta è di
norma prelevata direttamente dall’intermediario.
Le spese connesse con il reddito da capitale non sono deducibili, ma è concessa una
deduzione forfettaria di 1.000 euro sul complesso dei redditi finanziari del contribuente21.
Se il prelievo finale è maggiore dell’aliquota marginale progressiva (comprese le
soprattasse), in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può optare per
quest’ultima.
Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita
Fiscalità dei premi
Secondo l’articolo 4 della Versicherungsteuergesetz (VersStG 2021), i premi per contratti di
assicurazione sulla vita sono esonerati dall’imposta sulle assicurazioni, mentre eventuali
coperture integrative (ad esempio, disabilità) possono essere soggette a prelievo22.
In caso di polizze a vita intera o a termine23, i premi pagati beneficiano di una
deduzione dal reddito imponibile fino a 1.900 euro (2.800 per redditi di lavoro
autonomo)24.
Nel caso di redditi di fonte estera, se non hanno scontato una ritenuta alla fonte, andranno indicati in
dichiarazione dei redditi per essere sottoposti allo stesso prelievo del 25%.
L’esenzione in parola riguarda i contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2021 e, con riferimento alle
polizze vita, solo per coperture che danno diritto a prestazioni in caso di morte o sopravvivenza in vita.
Si tratta di un’assicurazione di puro rischio che copre il rischio di decesso per tutta la vita dell’assicurato
(lebenslange Risikolebensversicherung) o per un periodo prestabilito (Risikolebensversicherung). I
beneficiari sono legittimati a ricevere il capitale assicurato solo in caso di decesso dell’assicurato.
Il limite massimo di deducibilità vale per una serie di assicurazioni (ad esempio, quella sanitaria), con
priorità per i premi versati alle assicurazioni sanitarie.
Non sono previste agevolazioni per i premi corrisposti per le assicurazioni sulla
vita miste (Kapitallebensversicherung25) sottoscritte dal 1° gennaio 2005, mentre
per quelle sottoscritte in data anteriore i relativi premi sono deducibili al ricorrere
di determinate condizioni (durata contrattuale minima di 12 anni, pagamento dei
premi per almeno i primi cinque anni di validità della polizza, prestazione in caso
morte pari ad almeno il 60% dei premi versati).
Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai fini della
Nel caso di assicurazioni vita miste sottoscritte dopo il 31 dicembre 2004, il
rendimento generato dalla polizza è soggetto a prelievo a titolo definitivo del
25% (cui va aggiunta la sovrimposta del 5,5% e l’eventuale imposta sulla chiesa) al
momento della liquidazione (“tax deferral”).
La base imponibile è rappresentata dalla differenza tra il capitale liquidato e i premi pagati.
Il contribuente può optare per l’applicazione della imposta personale sul reddito,
se più favorevole.
Qualora il beneficiario abbia compiuto 62 anni e la polizza è in essere per almeno
dodici anni, si tassa solo la metà della base imponibile assoggettandola all’aliquota
marginale della PIT. In questa ipotesi, la ritenuta è applicata a titolo provvisorio:
il beneficiario è tenuto a indicare detto provento nella dichiarazione dei redditi e
calcolare l’imposta progressiva26.
Se la polizza mista è stata sottoscritta prima del 1° gennaio 2005, detti capitali sono
esenti da imposta personale a condizione che: i. la durata contrattuale minima sia di dodici
anni; ii. il pagamento dei premi sia avvenuto per almeno i primi cinque anni di validità della
polizza; iii. la prestazione in caso morte sia pari ad almeno il 60% dei premi versati.
Se le condizioni non sono rispettate, si applica la ritenuta prevista per i redditi
finanziari, a titolo definitivo.
Riquadro 2.1 – Il caso delle polizze unit e index-linked.
Di norma, le regole descritte per le polizze miste si applicano alle polizze di ramo III.
Si tratta di una polizza che combina un’assicurazione sulla vita temporanea con pagamento in caso di decesso
e un’operazione di risparmio a lungo termine con pagamento dopo la scadenza del capitale accumulato.
Considerando che l’aliquota fiscale massima in Germania è del 45% (cui sommare la sovrimposta del
5,5%), il beneficiario ottiene un rimborso fiscale che diminuisce all’aumentare del reddito soggetto a
PIT. Segnatamente, la compagnia trattiene il 26,375% sul provento assicurativo totale, mentre in fase
di dichiarazione il beneficiario sarà chiamato a pagare al più il 47,475% sulla metà del provento (ossia
il 23,7375%). L’imposta viene liquidata nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, per i rendimenti provenienti da fondi di investimento è riconosciuta
una riduzione del 15% dell’ammontare tassabile e, pertanto, solo l’85% del
rendimento è soggetto a prelievo alla fonte o ad imposizione progressiva con
riduzione della base imponibile1.
La disposizione si applica dal 1° gennaio 2018.
Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti
nel caso di morte dell’assicurato, ai fini dell’imposta personale sul reddito e del
prelievo successorio.
Di norma i capitali corrisposti in caso morte sono esenti da imposizione diretta,
indipendentemente dalla tipologia di polizza vita stipulata. Unica eccezione è data dalle
polizze miste sottoscritte prima del 1° gennaio 2005, per le quali il riconoscimento
dell’esenzione è subordinata al rispetto delle condizioni illustrate nel § 3.2.
In Germania, i capitali corrisposti dalle compagnie di assicurazione in caso morte sono
soggetti alla normativa ordinariamente prevista per i trasferimenti gratuiti mortis causa.
L’entità del prelievo è graduata in modo differente a seconda dell’entità del patrimonio
complessivamente ereditato e del legame con il de cuius (cfr. Tavola 2.2).
Tuttavia, non è prevista alcuna tassazione se il contraente è esso stesso percettore
del capitale assicurato: ciò può accadere se il contraente è diverso dall’assicurato.
Tavola 2.2
Valore dell’imponibile
Aliquota % relativa alla classe del contribuente*
75.000
300.000
600.000
* a titolo di esempio, nella classe I rientrano il coniuge e i figli, mentre nella II classe i fratelli.
Per mitigare l’onere tributario, l’imposta lorda è ridotta di un ammontare
determinato in funzione del legame con il de cuius e variabile da 20.000 a 500.000
euro spettanti al coniuge. Inoltre, per quest’ultimo e per i figli fino a 27 anni, in caso
di trasferimenti mortis causa la riduzione di base è incrementata di un ulteriore
importo che può raggiungere rispettivamente i 256.000 euro e i 52.000 euro27.
Imposte patrimoniali
La legislazione fiscale tedesca non contempla alcuna imposta patrimoniale.
Segnatamente, la riduzione spettante ai figli è funzione dell’età (da 52.000 per i figli fino a 5 anni a
10.300 per quelli fino a 27 anni). Inoltre, in presenza di benefici pensionistici derivanti dalla morte del
de cuius, l’entità della franchigia speciale è ridotta in misura corrispondente.
ITALIA
Lineamenti generali dell’imposta personale sul reddito
Secondo la legislazione tributaria domestica, le persone fisiche residenti in Italia
sono soggette all’imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sui
redditi ovunque prodotti.
La disciplina fiscale prevede sei categorie reddituali: redditi fondiari; redditi di
capitale; redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; redditi di
impresa; redditi diversi.
Si riepiloga si seguito la scala del prelievo Irpef per il 2025 (redditi 2024 dichiarati
nel 2025)28.
Tavola 3.1
Scala di progressività Irpef – 2025
Scaglione tassabile (euro)
Aliquota applicabile %
Fino a 28.000
28.001 – 50.000
Oltre 50.000
Ai percettori di alcune tipologie di reddito è concessa una detrazione dall’imposta,
parametrata alla tipologia di reddito percepito e all’ammontare del reddito
complessivo del contribuente29.
Tassazione dei redditi finanziari (cenni)
La disciplina dei redditi finanziari attualmente vigente in Italia è da ricondurre alla
riforma del 1997 (D.lgs. 461/97) che distingue i redditi di origine finanziaria in
redditi di capitale e redditi diversi.
I primi derivano da un impiego “statico” di capitale, mentre i secondi discendono
dall’impiego “dinamico” sul mercato del capitale e si traducono in differenziali
positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.
Al prelievo erariale si aggiunge un prelievo addizionale destinato a Regioni, Province (mai attivato) e
Comuni, le cui aliquote sono stabilite a livello locale e si aggiungono alle misure indicate nella Tavola
Si tratta dei redditi di: 1. lavoro dipendente e assimilati; 2. pensione; 3. lavoro autonomo svolto
professionalmente e in via occasionale; 4. impresa minore; 5. attività commerciali. Analoghe detrazioni
spettano ai percettori di assegni di mantenimento al coniuge.
Alle due categorie reddituali corrisponde una diversa impostazione delle regole
di determinazione della base imponibile: i primi sono tassati “al lordo” (senza il
riconoscimento né di spese né di perdite) mentre, di converso, i secondi sono tassati
“al netto” (con il riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze). Tuttavia, in
entrambi i casi si applicano forme di imposizione sostitutiva, unificate nell’aliquota.
Fatta questa breve premessa di carattere generale, soffermiamoci sui redditi di
capitale. Essi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo definitivo o ad una
imposta sostitutiva dell’Irpef, applicata secondo il principio di cassa nel periodo
la misura del prelievo è del 26%.
Tuttavia, ad alcune tipologie di strumenti finanziari è riservata una fiscalità di
favore in quanto i relativi proventi sono tassati al 12,5%: è il caso dei titoli di Stato.
Riquadro 3.1 – I piani individuali di risparmio
In Italia, nel 2017 sono stati introdotti i Piani individuali di risparmio a lungo
termine ordinari (nel prosieguo PIR), affiancati nel 2021 dai PIR alternativi.
Dall’anno di introduzione il quadro normativo di riferimento è stato oggetto di
successive modifiche che hanno portato alla coesistenza di tre generazioni di
PIR ordinari, differenziati nei vincoli di destinazione delle risorse del piano: nel
presente riquadro si fa riferimento alla legislazione applicabile a partire dal 1°
gennaio 2022.
Il PIR è una sorta di “contenitore” fiscale (che può essere costituito sotto forma
di gestione patrimoniale, contratto di assicurazione, deposito titoli) all’interno del
quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario1
(azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti di assicurazione) o somme di
denaro, rispettando determinati vincoli di investimento e di detenzione del piano.
Ai fini delle imposte sui redditi, ciò porta alla non imponibilità dei proventi di natura
finanziaria (redditi di capitale e diversi) derivanti dal PIR e, ai fini della imposta di
successione, dei trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari inseriti nel
piano.
Beneficiari del favor fiscale sono le persone fisiche residenti in Italia che
conseguono i proventi al di fuori di un’attività di impresa2. Ciascuna persona fisica
residente può essere titolare di un solo PIR ordinario, mentre può detenere uno
o più piani alternativi.
Non possono essere inserite nei PIR le partecipazioni qualificate e più in generale strumenti
i cui proventi concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore.
Possono altresì essere titolari di un PIR le Casse di Previdenza e i Fondi pensione, destinatari
di regole ad hoc.
Inoltre, limitandoci ai PIR ordinari è previsto che: a) per almeno i due terzi di
ciascun anno solare, almeno il 70% del portafoglio sia investito in investimenti
qualificati ossia in strumenti finanziari emessi da società italiane (o stabili
organizzazioni di imprese residenti in Stati membri dell’UE o in Paesi dello
spazio SEE) e di questo 70% almeno il 25% in società non incluse nell’indice
azionario FTSE MIB della Borsa italiana (o indici equivalenti) e il 5% in società
non incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana (o
equivalente)3; b) non può essere investito più del 10% del PIR in una singola
società emittente4; c) possono essere destinate ad un PIR ordinario somme
o valori5 non superiori a 40.000 euro all’anno entro un limite complessivo di
200.000 euro6; d) l’investimento deve essere mantenuto per almeno cinque
anni.
Il mancato rispetto dei requisiti illustrati comporta, per il titolare del piano,
la decadenza dai benefici fiscali con conseguente obbligo di corrispondere
le imposte non pagate, incrementate degli interessi ma senza applicazione
di sanzioni, sui redditi percepiti (cd. recapture), salvo il reinvestimento delle
somme entro 90 giorni.
Per i PIR alternativi almeno il 70% deve essere investito in strumenti finanziari emessi o
prestiti erogati o crediti di imprese residenti in Italia (o stabili organizzazioni di imprese
residenti in Stati membri dell’UE o in Paesi dello spazio SEE) non incluse negli indici azionari
FTSE MIB, FTSE Mid-Cap o equivalenti.
Per i PIR alternativi il limite di concentrazione è elevato al 20%.
Il conferimento di valori è considerata cessione a titolo oneroso e l’intermediario
applica l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. In tal modo i redditi
di capitale e diversi maturati fino al conferimento vengono esclusi dal regime agevolato
dei PIR.
Per i PIR alternativi il plafond annuo è pari a 300.000 euro mentre quello complessivo è
complessivamente.
Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita
Il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita ha subito una profonda
revisione con l’emanazione del D.lgs. 47/2000 che ha ricondotto fiscalmente i
contratti assicurativi in tre categorie:
Assicurazioni di puro rischio che coprono dal rischio morte, invalidità
permanente o non autosufficienza nella vita quotidiana;
Assicurazioni avente carattere finanziario in cui la componente finanziaria
e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demograficoprevidenziale tipica dei prodotti precedenti;
Assicurazioni con finalità previdenziali il cui scopo precipuo è di offrire
all’investitore un trattamento pensionistico integrativo.
tale data è da considerarsi come uno spartiacque che incide profondamente sulla
fiscalità dei prodotti assicurativi del comparto vita.
Fiscalità dei premi
sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni, mentre per quelli antecedenti a tale
data si applica il prelievo del 2,5%.
copertura del rischio di morte danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda
del 19%, con un massimo di 530 euro (750 euro per tutela da rischio morte di
persone con grave disabilità30). L’agevolazione è inversamente proporzionale al
reddito complessivo, si riduce se quest’ultimo è maggiore di 120.000 euro per
azzerarsi se supera 240.000 euro.
Ai contratti stipulati o rinnovati antecedentemente continua ad applicarsi la
normativa previgente che concedeva una detrazione del 19% sui premi per
assicurazioni sulla vita del contribuente, a condizione che il contratto avesse
una durata contrattuale non inferiore a cinque anni e che non fosse possibile
la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. L’importo del premio
agevolabile, inizialmente pari a 1.291,14 euro, è stato portato a 530 euro.
Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai fini della PIT
I rendimenti di queste polizze rientrano tra i redditi di capitali ai sensi dell’articolo
44, co. 1, lettera g-quater del TUIR31 e sono soggetti all’imposta sostitutiva
dell’Irpef prevista per i redditi di capitale.
L’imposta, pari al 26%32, si applica sulla differenza tra quanto percepito e
l’ammontare dei premi pagati.
Nel caso di più polizze che coprono dal rischio morte, disabilità o perdita dell’autonomia nel compimento
degli atti della vita quotidiana, la detrazione massima fruibile è quella più elevata tra quelle spettanti al
singolo contribuente.
Si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2002.
Inoltre, la quota di proventi riconducibile a titoli di Stato e assimilati33 presenti
direttamente o indirettamente negli attivi sottostanti le polizze è forfettariamente
ridotta del 51,92%34 per assicurare che i relativi rendimenti continuino a beneficiare
della fiscalità di favore del 12,5% prevista in caso di investimenti diretti nei medesimi
strumenti finanziari.
Sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita si applica una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa.
La base imponibile è data dalla differenza tra il capitale corrisposto e i premi
versati35, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo dalla stipula del
contratto.
Riquadro 3.2 – I PIR assicurativi
Il PIR assicurativo (ordinario o alternativo) può essere costituito con polizze
di ramo I, III e multiramo, nonché attraverso contratti di capitalizzazione.
Per essere considerato PIR compliant, il contratto assicurativo dovrà prevedere
contrattualmente scelte di investimento in linea con la normativa di riferimento.
Nel PIR assicurativo, come per quello costituito da fondi di fondi, i vincoli
di composizione degli investimenti e i limiti alla concentrazione devono
essere rispettati con riguardo agli attivi. Pertanto, se i fondi interni e/o
gli OICR e/o le gestioni separate sottostanti al contratto non sono PIR
compliant, i singoli investimenti qualificati al loro interno rilevano nella
misura risultante dalla demoltiplicazione delle partecipazioni (approccio
look-through1).
È tale l’approccio descritto nella Circ. 3/2018 dell’Agenzia delle Entrate e si applica al caso
di investimenti “indiretti” effettuati tramite OICR non PIR compliant da parte dei “fondi di
fondi”, per isolare le specifiche attività in cui l’attivo di questi ultimi è investito e verificare il
rispetto dei vincoli di composizione previsti dalle disposizioni di legge.
Si tratta delle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati e alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis,
comma 1, del TUIR (Paesi della “white list”).
Anche in questa ipotesi trova applicazione la riduzione della base imponibile illustrata nel paragrafo
precedente.
Nel caso di polizze unit-linked, il valore può essere collegato a: i. OICR
esterni, nel qual caso la polizza è conforme se almeno il 70% dei premi
versati è investito in OICR PIR compliant; ii. fondi interni assicurativi,
nel qual caso la polizza è PIR compliant se almeno il 70% dei premi
versati è investito in fondi interni i cui regolamenti rispettano le previsioni
in materia di investimenti rilevanti e vincoli di concentrazione, al pari degli
OICR esterni.
Se la quota investita in OICR o fondi interni “PIR conformi” è inferiore al
70% dei premi versati, il vincolo di composizione va computato sommando
alla predetta quota le percentuali demoltiplicate dei singoli investimenti
qualificati all’interno dei fondi interni e/o OICR e/o gestioni separate non
“PIR conformi”.
Per quanto attiene alle “gestioni separate” delle polizze del ramo I, anche
quando presenti nelle polizze multiramo, si tratta di “portafogli di titoli”
gestiti dall’impresa di assicurazione al fine di garantire le prestazioni
predeterminate e rivalutabili derivanti dalle polizze stesse. Stante l’assenza
di rischio in capo all’investitore, non si applica il limite di concentrazione
previsto dalla normativa rilevante sulla quota liberamente investita (ossia,
fino a concorrenza del 30% dell’investimento totale).
Infine, per i PIR assicurativi è previsto che:
il titolare del piano è il contraente;
il requisito del periodo minimo di possesso si calcola con riferimento a
ciascuno dei premi versati;
in caso di riscatto (parziale o totale) della polizza, si considerano
riscattati per primi i premi versati per primi;
i rendimenti che si cumulano durante l’investimento non possono
essere considerati nuovi investimenti e, quindi, possono consolidarsi
anche oltre i limiti all’investimento qualificato come “PIR conforme”.
Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti
nel caso di morte dell’assicurato, ai fini dell’Irpef e dell’imposta sulle successioni.
I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita non sono soggetti a tassazione, se relativi alla copertura del rischio demografico.
Ciò per il combinato disposto dell’articolo 6 del TUIR, secondo cui non costituiscono
reddito le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento
dipendente da morte36, e dell’articolo 34 del D.P.R. 601/74 che, a partire dal 1°
gennaio 2015, ha circoscritto detta agevolazione ai soli capitali riconosciuti a
copertura del rischio demografico37.
Le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario in caso di morte
dell’assicurato non sono comprese nell’asse ereditario, poiché spettano al
beneficiario per diritto proprio38.
Ciò in quanto non si tratta di beni di proprietà del defunto che si trasmettono mortis
causa agli eredi, ma somme il cui diritto alla percezione si perfeziona con la morte
del contraente, secondo lo schema civilistico del contratto a favore di terzi (artt.
1411 e 1920 del Codice civile).
Il regime descritto si applica alle polizze vita indipendentemente dalla natura
(previdenziale o finanziaria) delle stesse.
Imposte patrimoniali
Nel 2011 il “Decreto Monti” ha introdotto un prelievo a titolo di imposta di bollo sui
prodotti finanziari che costituiscono forme di impiego del risparmio39.
Vi rientrano le polizze assicurative dei rami III e V, mentre sono escluse quelle di
ramo I40.
Il prelievo, attualmente pari al 2 per mille annuo, è commisurato al valore della
polizza rilevato annualmente41.
La non imponibilità ai fini Irpef è prevista anche per le indennità corrisposte in caso di invalidità
permanente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come applicare detta disciplina al caso delle polizze miste (Circolare
n. 8/2016).
Si veda l’art. 12, lettera c, del D.lgs. 346/1990, secondo il quale non concorrono a formare l’attivo
ereditario “le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni (…) stipulate dal
defunto”.
Si veda l’articolo 19 del decreto legislativo 201/2011.
Ai fini del calcolo dell’imposta rileva il valore di riscatto al 31.12 di ogni anno, ragguagliato ai giorni
di effettiva vigenza nel primo anno di sottoscrizione della polizza. Analogamente l’imposta va
riproporzionata alla frazione dell’anno in cui la polizza scade o viene riscattata.
PORTOGALLO
Lineamenti generali dell’imposta personale sul reddito
Secondo la legislazione tributaria portoghese, le persone fisiche residenti in
Portogallo sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche (personal
income tax − PIT) che ha natura progressiva.
Di norma la tassazione avviene su base individuale, ma è possibile optare per la
tassazione a livello familiare.
Si riepiloga si seguito la scala del prelievo progressivo della PIT per l’anno di
imposta 2025.
Tavola 4.1
Scala aliquote delle imposte personali sul reddito – 2025
Scaglione tassabile (in euro)
Aliquota applicabile %
Fino a 8.059
8.059 – 12.160
12.160 – 17.233
17.233 – 22.306
22.306 – 28.400
28.400 – 41.629
41.629 – 44.987
44.987 – 83.696
Superiore a 83.696
Per i redditi superiori a 80.000 euro, inoltre, è dovuta un’imposta addizionale di
solidarietà, pari al 2,5% per i redditi compresi tra 80.000 e 250.000 euro e al 5% per
quelli eccedenti 250.000 euro42.
Tassazione dei redditi finanziari (cenni)
In Portogallo, i proventi derivanti dagli investimenti mobiliari ricadono nella
categoria E − redditi di capitale e sono sottoposti a prelievo alla fonte del 28%. Si
considerano tali, tra gli altri, i dividendi e gli interessi.
Il contribuente può optare per l’imposizione in progressiva secondo le regole
illustrate in precedenza. In questa ipotesi il 50% dei dividendi è aggiunto al restante
Per i contribuenti fiscalmente residenti a Madeira e nelle Azzorre sono previste scale di prelievo distinte.
reddito imponibile in progressiva e la ritenuta subita rappresenta un credito da
scalare dall’imposta sui redditi.
Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita
Fiscalità dei premi
Ai premi corrisposti per la stipula di assicurazioni sulla vita si applica un prelievo a
titolo di oneri parafiscali, articolato come segue:
all’Autorità di controllo delle assicurazioni: 0,048% dei premi complessivamente
dovuti dal sottoscrittore;
all’Istituto Nazionale per le Urgenze Mediche: 2,5% sulla parte del premio
correlata alla copertura per rischio morte.
La legislazione fiscale portoghese accorda una deduzione dal reddito per i premi
per l’assicurazione sulla vita, spettante unicamente a chi esercita professioni di
breve durata (ad esempio, sportivi, minatori, pescatori) e alle persone disabili43.
Entrambe le detrazioni sono applicabili solo se la copertura garantisce
esclusivamente il decesso, l’invalidità fisica o l’erogazione di benefici pensionistici44.
Per le persone che esercitano una professione di breve durata la deduzione è
parametrata all’indice di riferimento per le prestazioni sociali (Indexante dos Apoios
Sociais); per il 2025 i premi sono deducibili dal reddito lordo fino a 2.612,50 euro.
Per le persone disabili, il 25% dei premi è deducibile dalle imposte fino al 15%
dell’imponibile fiscale del contribuente.
Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai fini della PIT
In Portogallo, la tassazione dei proventi generati da una polizza vita avviene al
momento del riscatto, anticipazione o scadenza, mentre in fase di accumulo
non è prevista alcuna imposizione sugli eventuali proventi derivanti dagli attivi
La legislazione portoghese richiede una disabilità di almeno il 60% attestata da certificato medico.
Per quanto riguarda la prestazione pensionistica è necessario anche che: i. la durata del contratto sia
di almeno 5 anni e ii. la prestazione sia garantita dopo che il contraente ha raggiunto i 55 anni di età.
sottostanti (“tax deferral”). Da un punto di vista sistematico, i redditi derivanti dalle
polizze vita ricadono nella categoria E – redditi di capitale.
La base imponibile è pari alla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati.
Se il sottoscrittore corrisponde alla compagnia di assicurazione un importo almeno
pari al 35% dei premi complessivamente dovuti entro la prima metà del periodo
contrattuale45, si applica una riduzione della base imponibile così articolata:
Tavola 4.2
Durata
Riduzione base imponibile %
Prelievo effettivo %
Fino a 5 anni
Tra 5 e 8 anni
Oltre 8 anni
Il contribuente può optare per l’imposizione in progressiva, secondo le regole
illustrate in precedenza.
Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti
nel caso di morte dell’assicurato, tanto ai fini dell’imposta personale sul reddito,
quanto dell’imposta sulle successioni.
I capitali liquidati in dipendenza del decesso dell’assicurato non rilevano ai fini
dell’imposizione personale sui redditi.
Dal 2004 in Portogallo i trasferimenti gratuiti non sono più soggetti all’imposta
sulle successioni e donazioni, ma al suo posto si applicano le imposte di bollo nella
misura del 10%. Sono esenti i trasferimenti verso coniuge o partner, ascendenti e
discendenti in linea diretta.
Tuttavia, i capitali corrisposti in dipendenza del decesso dell’assicurato sono
sempre esenti da detto prelievo.
Imposte patrimoniali
La legislazione fiscale del Portogallo non contempla imposte sulla ricchezza.
Se il contratto non prevede una scadenza, la regola del 35% menzionato dovrà essere rispettata per la
prima metà del periodo intercorrente tra la data di inizio del contratto e la data del pagamento.
REGNO UNITO
Lineamenti generali dell’imposta personale sul reddito
Secondo la legislazione tributaria britannica, le persone fisiche residenti nel Regno Unito
sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi ovunque prodotti.
Detta imposta si applica sui redditi conseguiti nell’anno fiscale che va dal 6 aprile
di un anno al 5 aprile del successivo.
La normativa fiscale britannica prevede cinque categorie reddituali46 e distingue
tra “redditi da non risparmio” e “redditi da risparmio”. In linea di massima, i primi
sono assimilabili ad un reddito attivo (ad esempio il reddito da lavoro dipendente
o da attività commerciale) mentre i “redditi da risparmio” sono in linea di massima
simili ai redditi passivi, pur con un’ulteriore distinzione, in quanto i redditi da
dividendi sono trattati in modo diverso da altri tipi di redditi da risparmio.
Le Tavole 5.1.a e 5.1.b riportano le scale di prelievo per gli anni di imposta dal
2023/2024 al 2025/2026 applicabili alla somma dei redditi da risparmio (esclusi i
dividendi) e degli altri redditi.
Tavola 5.1.a
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord
Scaglione di reddito
2024/25 e 2025/26
Aliquota base 20%
Aliquota più elevata 40%
37.701
Aliquota addizionale 45%
Scaglione di reddito
2023/24
37.700
125.140
37.701
Oltre 125.140
37.700
125.140
Oltre 125.140
Tavola 5.1.b
Scozia
Aliquota
Scaglione di reddito
2025/26
2024/25
2023/24
Aliquota iniziale
12.571 – 15.397
12.571 – 14.876
12.571 – 14.732
Aliquota di base
15.398 – 27.491
14.877 – 26.561
14.733 – 25.688
Aliquota intermedia
27.492 – 43.662
26.562 – 43.662
25.689 – 43.662
Aliquota superiore
43.663 – 75.000
43.663 – 75.000
43.663 – 125.140
75.001 – 125.140
75.001 – 125.140
Aliquota addizionale
Aliquota massima
> 125.140
> 125.140
> 125.140
Le categorie reddituali rilevanti ai fini dell’imposta personale sono: trading income, income from UK or
overseas property businesses, savings and investment income, income from employment and pensions,
miscellaneous income.
Ai contribuenti spetta una deduzione dal reddito complessivo, detta “personal allowance”
equivalente ad una no-tax area. Per gli anni di imposta 2024/2025 e 2025/2026 la
misura base è GBP 12.570. Per redditi superiori a GBP 100.000 detta deduzione si
riduce progressivamente fino ad azzerarsi se il reddito supera GBP 125.140.
Oltre alla no-tax area personale, ai primi 5.000 GBP di redditi da risparmio si applica
una aliquota iniziale dello 0% che azzera il prelievo (“starting rate”) ed è legata
all’entità degli altri redditi conseguiti nell’anno d’imposta: ogni sterlina di reddito
in più rispetto alla deduzione personale di GPB 12.570 riduce di pari importo la
quota esente di redditi da risparmio47.
Infine, è riconosciuta una deduzione ad hoc per i redditi da risparmio (“personal
savigns allowance”), differenziata a seconda dello scaglione impositivo48.
Per quanto riguarda i dividendi, valgono le aliquote riportate nella Tavola 5.2.
Tavola 5.2
Fascia impositiva
Percentuale di prelievo
Aliquota base
Aliquota superiore
33,75
Aliquota addizionale
39,35
I dividendi sono trattati come la parte marginale del reddito del contribuente: per
individuare la misura del prelievo occorre sommarli agli altri redditi e applicare
l’aliquota della relativa fascia impositiva.
I dividendi non sono tassati se rientrano nella no-tax area personale. È inoltre
prevista una no-tax area specifica, attualmente pari a GBP 50049.
Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita
Fiscalità dei premi
I premi corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta
sulle assicurazioni.
Conseguentemente la franchigia sui redditi di risparmio si azzera se i redditi diversi da quelli da
risparmio superano GBP 17.570.
Segnatamente, per il primo scaglione è pari a GBP 1.000, per il secondo si dimezza (GBP 500) e si
annulla per il terzo.
Detta franchigia si applica agli anni d’imposta 2024/2025 e 2025/206. Per l’esercizio precedente era
pari a GBP 1.000.
Non sono previste agevolazioni.
Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai fini della PIT
Il regime fiscale applicabile ai rendimenti generati da una polizza vita è strettamente
legato alla qualifica della polizza. A tal fine la legislazione britannica distingue tra
“Qualifying policy”, “non-Qualifying policy” e “Personal Portfolio Bond”.
Si tratta di una polizza vita con uno speciale status fiscale: quando arriva a scadenza
(o è trattata fiscalmente come se lo fosse) i relativi proventi non subiscono alcun
prelievo ai fini della PIT.
Per beneficiare dei vantaggi fiscali è necessario che:
la polizza abbia una durata minima di dieci anni50 o, se a vita intera, il
pagamento sia previsto solo in caso morte;
i premi corrisposti siano di ammontare uniforme e pagabili ad intervalli
regolari per almeno dieci anni;
la polizza garantisca un valore assicurato pari ad almeno il 75% del totale dei
premi pagabili durante la validità della polizza (con alcune eccezioni);
la polizza sia emessa da una compagnia britannica o una filiale di una
compagnia estera.
Inoltre, ai premi versati su qualifying policy emesse o variate dopo il 21 marzo 2012
si applica un limite annuo pari a GBP 3.600 annui.
Di norma una qualifying policy dà luogo ad eventi tassabili in circostanze molto rare.
Per capire quando ciò può accadere è necessario introdurre il concetto di polizza
“time-served”.
Una polizza si definisce “time-served” se ha avuto una durata di almeno dieci anni
dalla stipula o, se antecedente, tre-quarti della durata prevista se la polizza non è
terminata per morte o invalidità.
Trascorso questo periodo, una qualifying policy non può dar luogo a eventi tassabili.
Nella legislazione britannica si fa riferimento al policy term, ossia alla durata massima della copertura
assicurativa.
Viceversa, l’imposta è dovuta se prima che la polizza diventi “time-served” si verifica
un riscatto o un’attribuzione dei diritti della polizza, siano essi totali o parziali51.
In assenza di una definizione legale, una non-qualifying policy può essere definita
come una polizza assicurativa che, a differenza di una qualifying policy, non fruisce
di benefici fiscali.
La relativa tassazione può scattare in presenza di un evento tassabile.
Riquadro 5.1 – Gli eventi tassabili
Di norma la tassazione dei proventi derivanti da polizze vita avviene al
verificarsi dell’evento tassabile.
La legislazione tributaria britannica definisce due tipologie di eventi tassabili:
“final event” e “excess event”.
Siamo di fronte ad un “final event” se a seguito dello stesso la polizza deve
essere conclusa. Vi rientrano:
decesso dell’assicurato con pagamento di benefici a terzi;
riscatto totale;
cessione totale della polizza a terzi;
scadenza.
L’“excess event” si verifica quando, nel corso della durata della polizza, si
assiste ad un incasso parziale e lo stesso non rientra nella regola del 5%
(cfr. infra).
Ricadono tra gli excess event il riscatto e la cessione parziale della polizza.
I proventi delle polizze sono considerati redditi da risparmio. Se il beneficiario
applica lo “starting rate” per i redditi da risparmio o non deve pagare nulla per via
della “personal savings allowance” o rientra nello scaglione dell’aliquota base del
20%, detti non scontano alcuna tassazione ulteriore. Negli altri casi, il provento è
Infine, se la qualifying policy è trasformata in un’altra polizza qualificata, le due sono trattate come
un’unica polizza emessa alla data della polizza originaria a patto che l’ammontare dovuto per riscatto
della polizza originaria sia trattenuto dall’assicuratore e sommato al premio della nuova polizza e non
vi siano liquidazioni di somme dopo il rinnovo.
assoggettato all’aliquota marginale del beneficiario, al netto di un credito nozionale
del 20%52.
Al ricorrere dell’evento tassabile, per determinare i proventi tassabili si applicano
le seguenti regole53:
Scadenza o recesso totale
Nel caso di scadenza o recesso totale54 il guadagno imponibile è pari alla differenza tra
i benefici ottenuti nel corso di validità della polizza e le deduzioni totali (ad esempio,
premi pagati) al netto dei proventi pregressi (ossia quelli conseguiti prima dell’evento
tassabile già tassati).
I benefici totali sono generalmente pari al valore di quanto ricevuto alla scadenza o
al riscatto più il valore di quanto è stato ricevuto in qualsiasi momento in precedenza
ai sensi della polizza, ad eccezione di quanto liquidato per malattie gravi o invalidità.
Le deduzioni totali sono essenzialmente rappresentate dai premi pagati.
Decesso
Nell’ipotesi di decesso la regola applicabile per calcolare i guadagni tassabili ricalca
quanto descritto nell’ipotesi precedente. Tuttavia, il valore dei benefici totali è dato dal
valore di riscatto della polizza immediatamente prima del decesso invece che della
prestazione liquidabile a seguito dell’evento.
Recesso o alienazione parziali – regola della franchigia al 5%
In caso di prelievi per riscatti o assegnazioni parziali, la tassazione scatta solo se i
prelievi cumulati eccedono il 5% annuale di franchigia (pari al 5% dei premi totali pagati
a quella data). La quota-parte di franchigia non sfruttata può essere riportata in avanti.
È importante notare che la franchigia porta ad un differimento della tassazione al
momento in cui si verificherà un evento tassabile e non ad una esenzione tout court.
Sono previsti i seguenti sgravi:
Top-slicing Relief
Se l’utile conseguito dalla polizza provoca uno scavalcamento dello scaglione di reddito,
si applica il “top-slicing relief”.
Si tratta di un credito nozionale del 20% (pari quindi all’aliquota di base) non rimborsabile, previsto
per mitigare la doppia imposizione sul guadagno della polizza, considerando che la compagnia di
assicurazione residente è soggetto passivo dell’imposta societaria nel Regno Unito.
Nessuna imposta è dovuta se: i. la liquidazione è legata a malattia grave o disabilità (previa autorizzazione
dell’Autorità fiscale); ii. la polizza ha una anzianità maggiore di 20 anni e la compagnia ha smesso di incassare i
premi perché è antieconomico; iii. la compagnia riconosce al beneficiario una somma non superiore a GBP 30.
Le medesime regole si applicano in caso di cessione totale a terzi e permuta. In questo caso, il valore
dei benefici totali è pari, rispettivamente, al corrispettivo ricevuto dall’acquirente o al valore di quanto
ricevuto in contropartita.
Il meccanismo di calcolo consente di spalmare il provento sugli anni in cui la polizza è
stata detenuta, riducendo il carico fiscale del contribuente. Concretamente, il “Top-slicing
Relief” si sottrae al debito fiscale finale e si basa sulla differenza tra l’imposta sull’utile
totale e l’utile “medio” (o “sliced gain”).
Deficiency Relief
Se il risultato del calcolo del riscatto totale, del decesso o della scadenza è negativo,
ma il contraente ha realizzato guadagni sulla polizza in anni precedenti, può richiedere
il Deficiency Relief.
Il Deficiency relief, accordato unicamente alle persone fisiche, riduce l’importo di altri
redditi nell’anno fiscale del deficit che è soggetto all’aliquota superiore o al dividendo
superiore. Non riduce l’importo dell’imposta dovuta all’aliquota addizionale.
Riquadro 5.2 – Personal Portfolio Bond (cenni)
Si tratta di una tipologia particolare di polizze vita che permette, su richiesta
del sottoscrittore, l’investimento del premio in asset privati, quali proprietà
immobiliari.
In questa ipotesi, a fini antielusivi1 si applica un prelievo annuale sull’utile
presunto2 al posto del tax deferral previsto ordinariamente per le polizze
vita.
Il sito governativo britannico osserva che è poco usuale ricorrere ad un Personal Portfolio
Bond per emettere una qualifying policy. Se ciò dovesse accadere, gli eventi descritti
darebbero sempre luogo a tassazione (cfr. https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/
insurance-policyholder-taxation-manual/iptm7310).
Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo dell’utile presunto da tassare annualmente
si veda https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/insurance-policyholder-taxationmanual/iptm3650.
Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti
nel caso di morte dell’assicurato, ai fini dell’imposta personale sul reddito e
dell’imposta sulle successioni.
Il decesso dell’assicurato dà luogo ad un evento tassabile in relazione a una
non-qualifying policy e solo se la polizza genera benefici a favore di terzi.
Per le qualifying policy, il caso di decesso non dà luogo ad un evento tassabile a meno
che la polizza, prima di diventare time-served, sia stata convertita in una paid-up policy55.
I capitali corrisposti in dipendenza del decesso dell’assicurato ricadono nell’asse
ereditario soggetto a tassazione ordinaria, con prelievo del 40% sulla quota di
ricchezza tassabile superiore a GBP 325.000.
Sono previste esenzioni soggettive, tra le quali si segnalano quelle per:
Coniuge o partner risultante da unione civile56;
Alcune tipologie di trust;
Fondazioni;
Partiti politici.
Riquadro 5.3 – Gli Individual Savings Account – ISA
Un Individual Savings Account-ISA è un piano di risparmio nel quale possono
confluire varie forme di investimento e che può assumere forme diversificate
(Cash, Stocks and Shares, Innovative e Lifetime ISA). Ai fini della PIT,
garantisce l’esenzione da imposizione dei redditi da risparmio e dei capital
gain. È previsto un limite annuo all’importo agevolabile: ordinariamente pari a
GBP 20.000, è ridotto a GBP 4.000 per i Lifetime ISA.
Le polizze di assicurazione sulla vita possono rientrare tra gli strumenti
finanziari utilizzabili nell’ambito di un ISA, segnatamente per Stocks and
Shares e per Lifetime ISA. Ciò può avvenire nel rispetto di alcune condizioni,
tra le quali si segnalano:
la polizza è stipulata sulla vita dell’investitore ISA;
i termini e le condizioni della polizza stabiliscono che:
la polizza può essere posseduta o detenuta solo come investimento
qualificante per un ISA;
la polizza si estingue automaticamente se cessa di essere posseduta
o detenuta nell’ISA;
la polizza, o i diritti conferiti dalla polizza o qualsiasi azione o interesse
nella polizza o nei diritti rispettivamente, diversi dai proventi in contanti
Non esiste una definizione di paid-up policy, ma si presume che lo diventino quelle polizze per le quali
sono stati sospesi in via definitiva i pagamenti dei premi prima della scadenza contrattuale.
Se il coniuge o partner sopravvissuto è domiciliato all’estero l’esenzione è limitata a GBP 325.000,
come ordinariamente previsto dalla legislazione.
derivanti dalla cessazione o dal riscatto parziale dei diritti conferiti,
non possono essere trasferiti all’investitore;
la polizza, i diritti conferiti dalla polizza e qualsiasi azione o interesse
nella polizza o nei diritti rispettivamente, non possono essere ceduti
o assegnati (a parte il fatto che la polizza può essere trasferita da un
gestore ISA a un altro in conformità alle normali regole sui trasferimenti
ISA), e i diritti possono essere trasferiti ai rappresentanti personali di
un investitore deceduto (vedere decesso di un investitore)1.
L’ISA può comprendere una serie di polizze di assicurazione sulla vita, emesse
a fronte di un’unica sottoscrizione, o più polizze sottoscritte separatamente
ogni anno. I relativi diritti devono essere di proprietà effettiva dell’investitore, in
quanto non ne è ammessa l’amministrazione fiduciaria.
In caso di riscatto di una polizza o di pagamento di prestazioni alla scadenza,
i gestori ISA possono utilizzare i proventi per sottoscrivere una o più nuove
polizze. I proventi utilizzati in questo modo non vengono conteggiati ai fini del
limite di sottoscrizione.
Inoltre, nei termini della polizza deve essere attestato che la stessa rientri nel paragrafo
I o III della Parte II dell’Allegato 1 del Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated
Activities) Order 2001, o che rientrerebbe in uno di tali paragrafi se l’assicuratore fosse una
società autorizzata ai sensi della Parte 4 del Financial Services and Markets Act 2000 a
stipulare o eseguire contratti di assicurazione.
Imposte patrimoniali
La legislazione fiscale del Regno Unito non contempla imposte sulla ricchezza.
SPAGNA
Lineamenti generali dell’imposta generale sui redditi
In Spagna figurano tre livelli di tassazione, segnatamente quello del Governo
centrale (erariale), quello delle Comunità Autonome57 e quello delle Municipalità.
Nel presente documento si fa riferimento alle imposte erariali.
Secondo la legislazione tributaria iberica, le persone fisiche residenti in Spagna
sono soggette all’imposta personale sui redditi ovunque prodotti (personal income
tax − PIT) di natura progressiva.
Ai fini della PIT rilevano due macro-aggregati reddituali: i redditi tassabili in via
generale e i redditi da investimento.
Per i redditi tassabili in via generale, il prelievo complessivo è dato dalla somma
delle aliquote erariali e di quelle della singola Comunità Autonoma.
Si riporta si seguito la scala del prelievo erariale vigente58.
Tavola 6.1
Aliquote erariali per imposte personali sul reddito – 2025
Scaglione tassabile (in euro)
Aliquota applicabile %
Fino a 12.450
12.450,01 – 20.200
20.200,01 – 35.200
35.200,01 – 60.000
60.000,01 – 300.000
Superiore a 300.000
Di norma la tassazione avviene su base individuale con opzione per quella familiare.
Tassazione dei redditi da risparmio ai fini della PIT (cenni)
Il concetto di redditi da risparmio ricomprende ogni provento derivante da
beni, proprietà o diritti conseguito dal contribuente al di fuori di una attività
Le 17 Comunità Autonome sono: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla e Leon, Catalogna, Estremadura, Galizia, Comunità di Madrid, Regione di
Murcia, Navarra, Paesi Baschi, La Rioja and Comunità Valenciana.
Data la variabilità delle aliquote fissate a livello locale, il prelievo finale sarà diverso a seconda della
Comunità Autonoma di riferimento.
professionale o d’impresa. Più precisamente, rientrano tra i redditi da capitale
i proventi derivanti da capitali immobiliari e mobiliari. In quest’ultima categoria
figurano i dividendi, gli intessi e i guadagni, per cassa o in natura, tratti da polizze
assicurative sulla vita, nonché i guadagni o le perdite in conto capitale derivanti
dalla vendita di beni.
La determinazione della base imponibile è il risultato di un articolato processo
di compensazioni tra i redditi del capitale mobiliare e le plus/minusvalenze
patrimoniali, sia con riferimento al periodo d’imposta corrente, sia utilizzando
eventuali perdite pregresse59.
La base imponibile dei redditi da risparmio così determinata è ridotta della
deduzione per l’assegno al coniuge, per la parte eventualmente non utilizzata nella
quantificazione della base imponibile generale e quindi sottoposta alla seguente
scala di prelievo progressivo:
Tavola 6.2
Scaglioni di reddito (euro)
Aliquota %
Fino a 6.000
6.001
50.000
50.001
200.000
200.001
300.000
> 300.000
Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita
Fiscalità dei premi
Secondo l’articolo 12 della Legge 13 del 30 dicembre 1996, i premi per contratti di
assicurazione sulla vita sono esonerati dall’imposta omonima. Di contro, non sono
esenti eventuali coperture integrative (ad esempio, disabilità).
Secondo l’articolo 49 della legge 35/2006, la base imponibile del risparmio è determinata sommando:
a) il saldo positivo dei redditi mobiliari di ciascun periodo d’imposta. Se detto risultato è negativo, il suo
ammontare sarà compensato con il risultato della successiva lettera b) – plusvalenze nette patrimoniali
conseguite nel medesimo periodo d’imposta – con il limite pari al 25%. Se dopo tale compensazione
permane un saldo negativo, il suo ammontare verrà compensato nei successivi quattro anni. b) Il saldo
positivo delle plusvalenze e minusvalenze patrimoniali di ciascun periodo di imposta. Se detto risultato
è negativo, il suo ammontare sarà compensato con il saldo positivo dei redditi previsti dalla lettera a
conseguiti nel medesimo periodo d’imposta, con il limite pari al 25 per cento di detto saldo positivo.
Se dopo tale compensazione permane un saldo negativo, il suo ammontare verrà compensato nei
successivi quattro anni.
Non sono previste agevolazioni fiscali a fronte dei premi pagati per assicurazioni
sulla vita.
Trattamento dei capitali erogati in un’unica soluzione ai fini della PIT
Quando il contraente e il beneficiario coincidono, le prestazioni delle polizze
vita derivanti da riscatti (totali o parziali) e quelle dovute a scadenza rientrano
nell’alveo della PIT60.
Da un punto di vista sistematico, si tratta di redditi mobiliari.
La base imponibile è pari alla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati.
Tuttavia, se il contratto contempla sia il caso vita sia il caso morte o invalidità e
il capitale ricevuto è relativo al caso vita, la base imponibile è pari alla differenza
tra il capitale ricevuto e i premi pagati, compresa quella parte riferita al capitale
a rischio per morte o invalidità con il limite del 5% della riserva matematica61.
La tassazione avviene al momento della corresponsione del capitale (“tax
deferral”); la compagnia è tenuta ad operare una ritenuta del 19% a titolo
d’acconto.
Le polizze unit-linked costituiscono un caso a sé, in quanto gli incrementi
reddituali possono rientrare tra i capital gain ed essere tassati in base
all’ammontare maturato annualmente.
In particolare, l’oscillazione di valore degli attivi sottostanti la polizza tra
la fine e l’inizio del periodo di imposta è considerata reddito mobiliare,
indipendentemente dalla percezione, e soggetta a tassazione annua secondo
le regole ordinarie62. Non è prevista alcuna ritenuta del 19% da parte delle
compagnie63.
Nel caso contrario, si ricade nell’ambito dell’imposta sulle successioni, illustrata nel prosieguo.
A questi fini è considerato capitale di rischio la differenza tra il capitale assicurato per morte o invalidità
e la riserva matematica.
È richiesta l’indicazione in dichiarazione dei redditi del rendimento presunto e l’applicazione della scala
di progressività della PIT.
La regola dell’imputazione temporale non si applica qualora, nel corso dell’intera validità del
contratto: a) l’investitore non ha facoltà di scegliere gli attivi nei quali investire i premi pagati,
oppure b) le riserve matematiche sono investite in quote di organismi di investimento collettivo
previsti dal contratto di assicurazione e conformi alla legge spagnola 35/2003 (che istituisce gli
organismi di investimento collettivo in Spagna) o alla Direttiva EU2009/65/CEE ovvero in patrimoni
separati figuranti autonomamente nel bilancio della compagnia assicurativa, a patto che integrino
determinati requisiti.
Riquadro 6.1 – Le assicurazioni individuali di risparmio a lungo termine
In Spagna è possibile sottoscrivere piani di risparmio a lungo termine (Planes
de Ahorro a Largo Plazo), i cui proventi finanziari sono esenti da PIT al
ricorrere di determinati requisiti.
L’assicurazione individuale di risparmio deve coprire solo i casi di
sopravvivenza o morte. Inoltre, il contribuente stesso è contraente, assicurato
e beneficiario, salvo in caso di morte1.
Un contribuente può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo
termine in qualunque modo r ealizzato, fatta salva la possibilità di trasferire
le somme da un piano ad un altro.
Inoltre, è richiesto che:
i versamenti annui non superino € 5.000 in nessuno degli anni di
validità della polizza;
la prestazione finale assuma unicamente la forma di capitale2 e sia
almeno pari all’85% dei premi versati;
il contribuente non effettui alcuna operazione a valere sul capitale
risultante dalla polizza prima della scadenza del periodo di cinque anni
dalla sua apertura (coincidente con il versamento del primo premio.
Se prima della scadenza del quinquennio si dispone del capitale maturato
o si supera il limite annuo al versamento, il contribuente sarà chiamato a
dichiarare i rendimenti generati durante il periodo di validità del piano nel
periodo d’imposta in cui si verifica l’inosservanza e la compagnia ad operare
una ritenuta d’acconto del 19%.
Di contro, eventuali perdite saranno riconosciute nel periodo di imposta in
cui cessa la polizza, ma solo per la quota parte che eccede la somma dei
redditi derivanti dalla polizza cui sarebbe stata applicata l’esenzione.
In alternativa, i piani di risparmio a lungo termine possono essere realizzati attraverso
depositi o contratti finanziari.
Non sono ammessi riscatti parziali.
Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte
Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti
nel caso di morte dell’assicurato, tanto ai fini dell’imposta personale sul reddito,
quanto di quella sulle successioni.
I capitali corrisposti a seguito del decesso dell’assicurato non sono assoggettati a PIT
a condizione che i beneficiari siano persone diverse dal sottoscrittore della polizza.
Nel caso in cui il beneficiario sia diverso dal contraente, le prestazioni derivanti dalla
polizza vita ricadono nell’ambito impositivo della imposta sulle successioni e donazioni.
L’imposta ha carattere nazionale; le Comunità Autonome hanno potere di legiferare
su aspetti sostanziali del prelievo (i.e. aliquote di prelievo ed eventuali riduzioni
di imposta). Se non diversamente stabilito in ambito locale, si applica un prelievo
progressivo che oscilla dal 7,65 al 34%64.
Per determinare la base imponibile occorre aggiungere al capitale assicurato
ricevuto dal beneficiario le ulteriori somme ereditate mortis causa, e operare le
riduzioni previste per legge65.
Le somme derivanti dalle polizze vita possono essere ridotte del 100% fino ad
un massimo di 9.195 euro se il beneficiario è il coniuge, un discendente o un
ascendente del dante causa. Ogni contribuente ha diritto ad una singola deduzione,
indipendentemente dal numero di polizze di cui beneficia.
Imposta sul patrimonio
La Spagna applica un’imposta sulla ricchezza netta mondiale di una persona fisica
residente (Impuesto sobre el patrimonio). La riscossione e l’amministrazione
dell’imposta sono affidate alle regioni autonome, autorizzate altresì a stabilire
aliquote ed esenzioni (entro certi limiti).
Se non diversamente stabilito a livello locale, ogni contribuente ha diritto ad una
esenzione generale di 700.000 euro, cui si aggiunge un ulteriore importo di 300.000
euro per l’abitazione principale, e deve applicare un’imposta progressiva variabile dallo
Le aliquote di prelievo sono stabilite dall’articolo 21 della legge 29/1987. La prima aliquota copre le somme
fino a 7.993,46 euro, mentre l’ultima si applica alla parte di asse ereditario superiore a 797.555,08 euro.
Le riduzioni della base imponibile lorda sono riportate nell’articolo 20 della legge 29/1987. Ad
esempio, il coniuge del de cuius ha diritto ad una riduzione della base imponibile fino ad un massimo
di 15.956,87 euro, a cui si aggiunge una ulteriore riduzione del 100% delle somme percepite per le
assicurazioni sulla vita con il limite di 9.195,49 euro.
L’onere complessivo dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul patrimonio netto dovuto da un
contribuente residente non può superare il 60% del suo reddito imponibile totale ai fini dell’imposta
sul reddito. Se supera tale importo, il contribuente può ridurre la sua imposta sul patrimonio netto
per l’importo in eccesso. Tuttavia, deve essere pagata un’imposta minima pari al 20% dell’imposta sul
patrimonio netto calcolata originariamente (prima dell’applicazione della regola del 60%).
Le polizze vita rientrano nell’ambito impositivo dell’imposta sulla ricchezza e
sono soggette a tassazione sul valore della polizza al 31 dicembre di ogni anno.
In assenza del valore di riscatto, si considera il valore della riserva matematica
corrispondente, ad esclusione delle polizze temporanee prive di facoltà di riscatto
e che assicurano unicamente prestazioni in caso di morte o invalidità.
Allegato B – Alcuni esempi di calcolo
Nel presente allegato si stima il carico fiscale comparato riferito a tre tipologie di
polizze, ossia una polizza, una unit-linked e una temporanea caso morte.
Per favorire un’analisi comparata delle varie legislazioni, è stato calcolato il
rendimento netto a scadenza, dato dalla differenza tra il capitale assicurato e i
premi versati, al netto delle imposte pagate.
Limitatamente alle polizze a contenuto finanziario (polizza with profit e polizza
unit-linked) è stato indicato il Tasso di Rendimento Interno dell’investimento (TIR)
ed è stato riportato graficamente l’andamento della tassazione supponendo che
alla fine di ogni anno di detenzione il cliente eserciti la facoltà di riscatto e non
siano previste penali contrattuali.
Polizza with profit
Il primo gennaio dell’anno T un cliente retail investe in una polizza vita with profit
con premio annuo di 4.000 euro e durata di dodici anni. Alla scadenza il beneficiario
(che coincide con il cliente retail) ha diritto a percepire una prestazione sotto forma
di lump sum solo se l’assicurato è in vita: la condizione si verifica e la compagnia
liquida 54.000 euro. Il rendimento finanziario lordo è pari a 6.000 euro.
L’esempio è stato costruito in modo da sfruttare al meglio la leva fiscale nei
vari ordinamenti. La comparazione ha riguardato la tassazione del rendimento
finanziario; nel caso del Portogallo si è tenuto conto anche dell’imposta sui premi.
Si riportano nella Tavola A i risultati della simulazione. A tal fine si tenga presente che:
Il beneficiario ha compiuto 62 anni al momento della liquidazione della
prestazione.
La compagnia investe il 50% dei premi in Titoli dello Stato del Paese di
residenza e la restante parte in obbligazioni private.
Nel caso della Francia, si considera la franchigia di 4.600 euro.
Nel caso della Germania, si considera una polizza kapitallebensversicherung e
si applica l’aliquota marginale massima della PIT.
Nel caso del Regno Unito la polizza sottoscritta è una qualifying policy. Ai fini della
PIT (quando dovuta) si considera l’aliquota marginale massima del 45% (valida
in tutto il Regno Unito tranne la Scozia) al netto del credito nozionale del 20%. I
valori riportati rappresentano l’equivalente in euro a seguito della conversione.
Nel caso della Spagna, si considera l’aliquota marginale massima per i redditi
finanziari e ai fini dell’imposta patrimoniale il beneficiario gode dell’esenzione
generale.
Tavola A
POLIZZA WITH PROFIT
Paese
Imposta sulle
assicurazioni
LUMP SUM
Imposte dirette
Rendimento netto a
scadenza
Francia
Flat tax 24,7%
Franchigia 4.600 euro
1.137
4.863
1,48%
Germania
Aliquota PIT: 47,475%
Riduzione base imponibile
per età beneficiario
1.424
4.576
1,39%
Italia
Flat tax 26%
Riduzione base imponibile
per rendimenti da Titoli di
Stato
1.155
4.845
1,47%
Portogallo*
Flat tax 28%
Riduzione base imponibile
per durata investimento
5.305
1,61%
Regno Unito
“Qualifying policy”
6.000
1,80%
Spagna
Aliquota 30%
1.800
4.200
1,28%
* ai fini del calcolo del TIR l’imposta sui premi è inclusa nel flusso di cassa in uscita del premio su cui è stata applicata.
Nel Grafico 1 è riportato l’andamento della tassazione in funzione del periodo
di effettiva detenzione dell’investimento. Partendo dall’incidenza delle imposte
complessivamente dovute sul rendimento lordo, se ne rappresenta l’andamento
Figura 1
POLIZZA WITH PROFIT
Francia
Germania
Italia
Portogallo
Regno Unito
Spagna
35,00%
PRELIEVO COMPLESSIVO
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
NUMERO ANNI DI DETENZIONE DELLA POLIZZA
in funzione della data di riscatto ipotizzando che non vi siano penali contrattuali. Il
valore di riscatto è calcolato assumendo che la polizza alla fine di ogni anno realizzi
un rendimento medio lordo del 2%.
Come si può osservare, la presenza di un incentivo temporale alla detenzione della
polizza è il principale fattore che condiziona l’andamento delle curve di Francia,
Germania, Portogallo e Regno Unito.
In termini di valutazione comparata, il Regno Unito garantisce il maggior ritorno
dell’investimento: ciò è strettamente legato alle caratteristiche della polizza presa
ad esempio, che essendo una qualifying policy gode di un regime di esenzione del
rendimento finanziario al ricorrere di alcuni requisiti.
Seguono Portogallo e Francia, che accordano al risparmiatore una riduzione
dell’onere fiscale se si rispetta un periodo di detenzione minima dell’investimento.
Nel caso del Portogallo, la riduzione scatta se l’investimento è detenuto per
almeno cinque anni, ma il vantaggio fiscale si massimizza se la durata è di almeno
otto anni. Nel caso della Francia, se la polizza è detenuta per almeno otto anni è
prevista sia la riduzione della flat tax ordinariamente applicata ai redditi finanziari,
sia la riduzione del rendimento da tassare.
Nel caso dell’Italia, la tassazione sul rendimento della polizza è influenzata
dalla composizione del portafoglio in cui sono investiti i premi: in presenza di
titoli pubblici, la fiscalità di favore di cui godono questi strumenti si estende ai
rendimenti della polizza e consente di alleggerire il peso della tassazione sul
prodotto assicurativo.
Nonostante la Germania agevoli il risparmio assicurativo di più lungo periodo
rispetto ad altre forme di impiego del capitale, l’incidenza fiscale sulla polizza
risulta più elevate degli altri peer.
Chiude la Spagna che non prevede agevolazioni fiscali all’investimento assicurativo
diretto.
Polizza unit-linked
Il primo gennaio dell’anno T un cliente retail investe in una polizza vita unit-linked a
vita intera e premio unico di 100.000 euro. Alla fine del decimo anno il beneficiario
(che coincide con il cliente retail) esercita la facoltà di riscatto e percepisce un
capitale di 130.000 euro. Il rendimento finanziario lordo è 30.000 euro.
La comparazione ha riguardato la tassazione del rendimento finanziario ottenuto
dalla polizza ai fini delle imposte sul reddito. Inoltre, nel caso del Portogallo
si è tenuto conto dell’imposta sui premi, mentre per l’Italia e la Spagna è stata
considerata anche l’imposta patrimoniale.
Si riportano nella Tavola B i risultati della simulazione. A tal fine si tenga presente che:
I rendimenti provengono per il 25% da Titoli di Stato del Paese di residenza
del cliente, per il 25% da fondi di investimento azionari e per la restante parte
da obbligazioni private.
Per il calcolo dell’imposta patrimoniale si suppone che il valore della polizza alla
fine di ogni anno di copertura corrisponda ad un rendimento medio lordo del 2,5%.
Nel caso della Germania la polizza sottoscritta è una “Kapitallebensversicherung”.
Nel caso del Regno Unito la polizza sottoscritta è una “non-qualifying policy”. Ai
fini della PIT si considera l’aliquota marginale massima del 45% (valida in tutto
il Regno Unito tranne la Scozia) al netto del credito nozionale del 20%. I valori
riportati rappresentano l’equivalente in euro a seguito della conversione.
Nel caso della Spagna, si considerano l’aliquota marginale massima, il regime
ordinario per cassa e l’aliquota dell’imposta patrimoniale minima dello 0,2%.
Tavola B
POLIZZA UNIT-LINKED
PAESE
Imposta sulle
assicurazioni
LUMP SUM
Imposte dirette
Imposte
patrimoniali
Rendimento netto
a scadenza
Francia
Flat tax 24,7%
Franchigia 4.600 euro
7.065
22.935
2,09%
Flat tax 26,375%
Riduzione base imponibile
per rendimenti da fondi di
investimento
7.616
22.283
2,04%
Flat tax 26%
Riduzione base imponibile
per rendimenti da Titoli di
Stato
6.788
Aliquota 0,2%
2.300
20.913
1,92%
Portogallo*
Flat tax 28%
Riduzione base
imponibile per durata
dell’investimento
3.360
26.592
2,39%
R e g n o
Unito
Aliquota 25%
7.500
22.500
2,05%
Spagna
Aliquota 30%
9.000
Aliquota 0,2%
2.300
18.700
1,73%
Germania
Italia
* ai fini del calcolo del TIR l’imposta sui premi è inclusa nel flusso di cassa in uscita del premio su cui è stata applicata.
Nel Grafico 2 è riportato l’andamento della tassazione in funzione del periodo
di effettiva detenzione dell’investimento. Partendo dall’incidenza delle imposte
complessivamente dovute sul rendimento lordo, se ne rappresenta l’andamento
in funzione della data di riscatto ipotizzando che non vi siano penali contrattuali. Il
valore di riscatto è calcolato assumendo che la polizza alla fine di ogni anno realizzi
un rendimento medio lordo del 2,5%.
Figura 2
POLIZZA UNIT – LINKED
Francia
Germania
Portogallo
Italia
Regno Unito
Spagna
TASSAZIONE COMPLESSIVA
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
NUMERO ANNI DI DETENZIONE DELLA POLIZZA
In questo caso le legislazioni che favoriscono la detenzione della polizza per
orizzonti temporali di più lunga durata sono il Portogallo e la Francia.
Venendo alla convenienza dei vari regimi fiscali, si osserva che per investimenti
che non superano i cinque anni il peso della tassazione si colloca sopra il 25% per
tutte le legislazioni.
Superando il minimum holding period del quinquennio, la legislazione portoghese
risulta la più conveniente, con un vantaggio che si associa ad una detenzione
minima di cinque anni e si massimizza dopo gli otto.
Anche la curva della Francia rispecchia la presenza di un incentivo fiscale associato
ad un minimum holding period di otto anni.
La curva della Germania risente della composizione dell’attivo sottostante alla
polizza, così come quella dell’Italia. In quest’ultimo caso, tuttavia, la presenza di
una imposta patrimoniale sposta la curva in alto rispetto agli altri peer.
La curva del Regno Unito riflette la presenza di un credito nozionale che mitiga il
prelievo sul risparmio assicurativo, già tassato in capo alla compagnia di assicurazione.
Infine, per quanto riguarda la Spagna, pesano l’assenza di incentivi per
l’investimento assicurativo diretto e la presenza dell’imposta patrimoniale.
Polizza temporanea caso morte con premio annuo
Il primo gennaio dell’anno T un cliente retail investe in una polizza temporanea
caso morte con premio annuo di 1.000 euro e durata di quindici anni.
Alla fine del decimo anno l’assicurato muore e la compagnia liquida un capitale di
25.000 euro.
La simulazione è stata condotta considerando la tassazione del capitale assicurato
sia ai fini dell’imposta personale sul reddito sia di quella sulle successioni e
prendendo a riferimento due categorie di beneficiari, ossia il coniuge ed un terzo
privo di legami di parentela/affinità con il de cuius.
Si riportano nella Tavola C i risultati della simulazione. A tal fine si tenga presente
La polizza non prevede facoltà di riscatto.
I premi sono stati versati prima del compimento dei 70 anni dell’assicurato.
Nel caso della Francia, ai fini dell’imposta sulle successioni il coniuge è
esente mentre il terzo applica la franchigia di 152.500 che azzera l’imposta.
Nel caso della Germania, la polizza sottoscritta è “Risikolebensversicherung”.
Ai fini dell’imposta sulle successioni, il coniuge beneficia della franchigia di
500.000 euro che azzera l’imposta mentre per il terzo l’aliquota è del 30%
Nel caso del Regno Unito, la polizza sottoscritta è una “qualifying policy”.
Ai fini dell’imposta sulle successioni il coniuge è esente, mentre per il terzo
si applica la franchigia di GBP 325.000 che azzera l’imposta. I valori riportati
rappresentano l’equivalente in euro in seguito alla conversione.
Nel caso della Spagna, ai fini dell’imposta sulle successioni per il coniuge si
applica la deduzione di 9.195 euro e l’aliquota del 7,65%, mentre per il terzo
si applica l’aliquota del 7,65%.
Tavola C
TRATTAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO
PAESE
CONIUGE
TERZO
Imposte dirette
(PIT)
Imposta sulle
successioni
Imposte dirette (PIT)
Francia
2.580
2.580
Germania
7.500
Italia
Portogallo
Imposta sulle
successioni
Regno Unito
Spagna
1.209
1.900
I risultati ottenuti evidenziano come le normative di Italia e Portogallo favoriscano
il passaggio di ricchezza interpersonale, indipendentemente dalla qualifica del
beneficiario. Anche il regime francese incentiva la trasmissione della ricchezza
attraverso il ricorso alle polizze vita, pur con qualche caveat: il coniuge è sempre
esente, mentre, a date condizioni, al beneficiario terzo è concessa una franchigia
di importo non trascurabile. Gli altri ordinamenti assicurano al coniuge un
trattamento di favore, variamente graduato (dall’esenzione totale a franchigie di
diverso importo) mentre applicano le norme ordinarie per i trasferimenti gratuiti a
favore di terzi.
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Il Ramo r.c. auto: raffronto tra l’Italia e alcuni paesi della UE su premi, sinistri
e sistemi risarcitori del danno alla persona, di Lino Matarazzo (ottobre 2014).
La riforma della CARD: costi dei sinistri e incentivi all’efficienza nel
risarcimento diretto r.c. auto, di Riccardo Cesari, Marina Mieli e Arturo
Valerio (maggio 2015).
Dal chain ladder al modello di Merz e Wüthrich: derivazione completa del
modello di volatilità della riserva sinistri in orizzonte annuale, di Stefano
Cavastracci (giugno 2015).
Redditività e ciclo del settore assicurativo italiano prima e durante la crisi,
di Fabio Farabullini (novembre 2015).
Seminari per i dieci anni del codice delle assicurazioni private, di Riccardo
Cesari (Prefatore), Enrico Galanti (Coordinatore), Sandro Amorosino,
Roberto Caponigro, Stefania Ceci, Luigi Farenga, Antonio Longo, Francesco
Mauro, Gustavo Olivieri, Andrea Pezzoli, Salvatore Providenti, Umberto
Santosuosso, Dario Zamboni (maggio 2016).
Il diritto nella società contemporanea, di Ottavio De Bertolis (novembre 2016).
Duration, convexity and the optimal management of bond portfolios for
insurance companies, di Riccardo Cesari e Vieri Mosco (febbraio 2017).
Il nuovo Regolamento IVASS sull’accesso agli atti – La distribuzione
Assicurativa – Il gruppo dopo Solvency II, di E. Galanti, M. Binda, M. L. Cavina,
M. Fodale, N. Gentile, R. Giay, P. Marano, P. Mariano, S. Marzucchi, A. Police,
A. Serino, V. Troiano (Aprile 2017).
Modello overdispersed Poisson: formula chiusa per la stima GLM della
volatilità one year della riserva sinistri, di Stefano Cavastracci e Agostino
Tripodi (giugno 2017).
N. 10 No news is good news: moral hazard in oligopolistic insurance markets, di
Marco Cosconati (18 aprile 2018).
N. 11 Riforma del sistema europeo delle Autorità di controllo. Governance
imprese assicurative. Gestione crisi nel settore bancario e assicurativo,
di S. Butera, F. Buzzichelli, R. Cercone, A. Corinti, S. De Polis, C. Di Noia,
S. Fortunato, E. Galanti, F. Montemaggiori, M. Morvillo, M. O. Perassi, P.
Rosatone, V. Santoro, S. Scarcello, E. Serata, M. Siri (maggio 2018).
N. 12 Valore aggiunto e profittabilità delle compagnie italiane: cosa conta
realmente?, di Leandro D’Aurizio (marzo 2019).
N. 13 Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options
per il caso italiano, di Riccardo Cesari e Leandro D’Aurizio (luglio 2019).
N. 14 Defiscalizzare la r.c. auto: come e perché, di Riccardo Cesari e Antonio R. De
Pascalis (ottobre 2019).
N. 15 Two simple models of insurance fraud, di Riccardo Cesari (gennaio 2021).
N. 16 La governance dell’Artificial Intelligence nel settore assicurativo tra principi etici,
responsabilità del board e cultura aziendale, di Diana Capone (febbraio 2021).
N. 17 The effect of uncertainty on the car insurance market: evidence from the
COVID-19 shock, di Marco Cosconati e Viviana Medori (agosto 2021).
N. 18 Le relazioni tra banche e assicurazioni in Italia, di Federico Apicella, Leandro
D’Aurizio, Raffaele Gallo, Giovanni Guazzarotti (settembre 2021).
N. 19 Test di Benford sulla qualità dei dati, di Riccardo Cesari (ottobre 2021).
N. 20 Proposta di una tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non
patrimoniale per lesioni di non lieve entità, di Riccardo Cesari, Alessandro
Costantini, Antonio Rosario De Pascalis, Elio Di Jeso, Marco Leotta
(novembre 2021).
N. 21 Le competenze assicurative e finanziarie degli italiani a confronto, di
Riccardo Cesari e Leandro D’Aurizio (dicembre 2021).
N. 22 Donne, board e imprese di assicurazione, di Diana Capone, Flaminia
Montemaggiori e Sara Butera (gennaio 2022).
N. 23 An introduction to Poisson processes and their generalizations, di Enzo
Orsingher, Riccardo Cesari, Vieri Mosco (febbraio 2022).
N. 24 Insurance Fraud Detection: A Statistically Validated Network Approach di
Michele Tumminello, Andrea Consiglio, Pietro Vassallo, Riccardo Cesari e
Fabio Farabullini (ottobre 2022).
N. 25 Sul calcolo del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa: aspetti
attuariali e applicativi, di Riccardo Cesari (novembre 2022).
N. 26 A Risk Dashboard for the Italian insurance sector, di Leandro D’Aurizio e
Silvia Sacco (maggio 2023).
N. 27 Reassessing the Italian seismic hazard using soil classification, di Riccardo
Cesari e Leandro D’Aurizio (settembre 2023).
N. 28 Il risarcimento in forma di rendita e la sua replica con titoli di Stato, di
Riccardo Cesari (febbraio 2024).
N. 29 Optimal portfolio allocation: a first view on the role of loans and mortgages
among Italian insurers, di Agostino Tripodi (febbraio 2024).
N. 30 Rendite vitalizie e imposta di registro, di Riccardo Cesari (aprile 2024).
N. 31 I riscatti nei rami vita, di Angela Policella e Agostino Tripodi (gennaio 2025).
N. 32 The cost of insuring Italy’s residential buildings for earthquake under
alternative models of seism ic hazard, di Riccardo Cesari e Leandro D’Aurizio
(febbraio 2024).
N. 33 Analisi delle dinamiche dei premi r.c. auto di Paride Antonini, Donato D’Angelo,
Marianna D’Aria, Pierfranco Mattei, Agostino Tripodi (marzo 2025).
