(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2025(AGENPARL) – Thu 20 November 2025 COMUNICATO STAMPA n. 146/25
Lussemburgo, 20 novembre 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-522/24 | Ministero della Difesa (Obbligo di vaccinazione
del personale militare)
Avvocata generale Ćapeta: la normativa anti-discriminazioni dell’Unione
europea non osta a che uno Stato membro istituisca un obbligo vaccinale
per i militari, anche se in contrasto con le loro opinioni personali
Le opinioni personali basate su preoccupazioni sanitarie in merito al vaccino o sul dissenso rispetto alla
politica governativa in materia di vaccinazione non costituiscono «convinzioni personali» rientranti nei motivi
di discriminazione vietati
Durante la pandemia di COVID-19, la legislazione italiana di cui è causa ha introdotto un obbligo di vaccinazione
contro il coronavirus per i membri dell’esercito che lavorano per il Ministero della Difesa. Il personale militare che ha
scelto di non vaccinarsi è stato temporaneamente sospeso dall’esercizio dell’attività lavorativa senza retribuzione.
Il ricorrente nel presente caso ha rifiutato di farsi somministrare tale vaccino per due ragioni. In primo luogo,
riteneva che fosse inefficace e non sicuro. In secondo luogo, dissentiva dalla politica del governo, ritenendo
inaccettabile la reticenza del governo ad assumersi qualsiasi responsabilità per i potenziali effetti collaterali del
vaccino. Di conseguenza, è stato sospeso dal lavoro, senza retribuzione, per circa due mesi, al termine dei quali
l’obbligo vaccinale è stato revocato. Egli ha impugnato la decisione sostenendo che tale sospensione era stata
discriminatoria, fondandosi, tra l’altro, sulla direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro 1.
Al fine di valutare la compatibilità della legislazione italiana con tale direttiva, l’organo giurisdizionale italiano ha
sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali.
Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocata generale Tamara Ćapeta afferma che la direttiva quadro sulla parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non è applicabile al caso di specie.
L’avvocata generale spiega che tale direttiva vieta le discriminazioni fondate su una serie di motivi da essa elencati,
uno dei quali è il motivo della «religione o convinzioni personali». La Corte di giustizia ha operato una distinzione tra
convinzioni di natura religiosa, filosofica o spirituale, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, e altre
opinioni, ad esempio convinzioni politiche o sindacali, che esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva.
Pertanto, una opinione personale basata su preoccupazioni relative alla salute o su dissensi rispetto alla politica
governativa non rientra nelle «convinzioni personali» che costituiscono uno dei motivi di discriminazione vietati
dalla direttiva in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in quanto non è qualificabile come una vera e
propria convinzione filosofica, bensì piuttosto come un’opinione critica riguardo alla vaccinazione
obbligatoria.
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curia.europa.eu
In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che tale opinione personale riguardo all’obbligo vaccinale rientri
nelle «convinzioni personali» ai sensi di tale direttiva, l’avvocata generale considera che tale obbligo configurerebbe
a una discriminazione indiretta, la quale, comunque, può essere giustificata dall’obiettivo legittimo di
protezione della salute pubblica. La vaccinazione obbligatoria rappresentava una misura appropriata e necessaria
per conseguire tale obiettivo nel contesto dell’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
Direzione della Comunicazione