(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2025“Proprio in queste ore Marco – nome di fantasia – ragazzo catanese di 12 anni, potrebbe essere tolto alla madre – con la quale convive – per essere collocato presso il padre. Per i successivi tre mesi Marco non rivedrebbe sua madre, salvo riprendere a incontrarla in seguito e in ambito protetto”. Così Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, che ricostruisce poi la vicenda giudiziaria al centro della quale si trova il minorenne. “Il Tribunale nell’assumere il provvedimento non ha tenuto conto della volontà del minore che, da sempre, chiede fortemente di poter restare con la madre e ha apertamente manifestato la sua disperazione non appena messo al corrente della decisione del Tribunale, arrivando a minacciare il suicidio (“Non voglio svegliarmi più“, “Mi butto sotto una macchina pur di non andare via da mamma“)”.
“Poco più di un anno fa – prosegue Terragni – Marco era già stato collocato dal padre, provvedimento questo eseguito con l’intervento della forza pubblica. Ma lo scorso dicembre, pur di tornare a casa, aveva trovato il coraggio di fuggire da scuola, raggiungere a piedi il centro di Catania, fermare una volante della polizia e chiedere di essere riaccompagnato dalla madre”. “I propositi autolesivi di Marco” afferma la Garante “e il suo stato psicologico destano gravi preoccupazioni. In forza di ciò, a tutela del diritto primario alla salute, prima dell’esecuzione del provvedimento, si chiede che sia accertato da un servizio sanitario pubblico lo stato di salute psicofisica in cui oggi versa il ragazzo al fine di valutare se il grave trauma connesso all’allontanamento forzoso dall’ambiente materno e al trasferimento presso il padre, trauma aggravato qualora l’esecuzione avvenisse con l’ausilio della forza pubblica, possa pregiudicare irreparabilmente il suo equilibrio. Proprio sulla base del suo grave stato psicologico qualche settimana la Corte d’Appello di Catania fa aveva sospeso l’esecuzione del prelevamento di Marco, salvo tornare successivamente sui propri passi”.
La Garante ricorda che anche nei casi di separazione conflittuale il superiore interesse del minore è e deve restare la priorità assoluta, a cominciare dal diritto alla salute, e che la sua volontà non può essere ignorata. In proposito richiama la sentenza della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce del 23 febbraio 2023, che afferma che se il minore non intende ottemperare e si oppone, nessun organo delegato all’esecuzione può porre coazione fisica nei confronti dello stesso, e di fronte al rifiuto categorico l’attuazione dell’obbligo deve necessariamente arrestarsi rimettendo gli atti al giudice dell’esecuzione. Inoltre, una precedente sentenza della Cassazione Civile, sezione prima ord. 24 marzo 2022, n. 9691 afferma che “l’uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, (…) non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto”. E ribadisce l’imprescindibilità dell’ascolto del minore. Le Nazioni Unite, infine, qualificano come ascientifiche le cosiddette “reunification therapy”, trattamenti comminati allo scopo di riavvicinare il bambino al genitore rifiutato, così come privo di fondamento scientifico e pertanto inutilizzabile in sede di giudizio è il concetto di alienazione parentale o ostatività del genitore non rifiutato.
La Garante auspica pertanto che Marco, com’è avvenuto – e con ragione – nel caso della bambina di Monteverde, possa essere urgentemente sottoposto ad attenta valutazione neuropsichiatrica.