(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2025(AGENPARL) – Thu 13 November 2025 COMUNICATO STAMPA n. 137/25
Lussemburgo, 13 novembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-272/24 | Tribunalul Galaţi
Un giudice che svolge compiti riconducibili a un posto vacante presso
il suo organo giurisdizionale, in aggiunta a quelli corrispondenti al
posto per il quale è stato nominato, non ha diritto a una
compensazione necessariamente finanziaria
La concessione di tempo libero per compensare il lavoro straordinario costituisce, a determinate
condizioni, una misura adeguata
Il Tribunale superiore di Galaţi (Romania) si trova in una situazione di carenza di organico risultante dal fatto
che taluni posti di giudice sono vacanti. Una giudice, che svolge le sue funzioni presso tale organo
giurisdizionale dal 2017, ha ritenuto di avere svolto, dal 2019, non soltanto i compiti collegati al suo proprio
posto, ma anche, in parte, quelli corrispondenti ai posti vacanti. Ritenendo di aver svolto delle ore di lavoro
straordinario, tale giudice ne ha chiesto la retribuzione. Concretamente, ha agito in giudizio al fine di
richiedere una parte dei salari netti e delle indennità collegati ai posti vacanti, divisi per il numero di giudici
effettivamente in attività, per il periodo dal 2019 al 2021, nonché per gli anni successivi, e ciò fino a che i
posti vacanti siano occupati.
Con sentenza dell’11 gennaio 2023, il Tribunale superiore di Bucarest (Romania) ha respinto il suo ricorso.
Infatti, in forza della normativa rumena in vigore, le ore di lavoro straordinario di cui trattasi potrebbero
essere compensate soltanto mediante tempo libero in misura corrispondente. La giudice ha appellato tale
sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Bucarest. In particolare, ella ha fatto valere che, visto il suo carico di
lavoro effettivo, la possibilità di compensare mediante tempo libero le ore di lavoro straordinario così
effettuate sarebbe soltanto teorica.
Dopo aver osservato che la Corte costituzionale rumena ha ritenuto che la stabilità finanziaria dei magistrati
fosse una delle garanzie dell’indipendenza della giustizia, la Corte d’appello di Bucarest ha chiesto alla Corte
di giustizia se il diritto dell’Unione 1 osti a una normativa nazionale che limita la compensazione delle ore di
lavoro straordinario effettuate da un giudice per carenza di personale all’interno dell’organo giurisdizionale
in cui svolge la propria attività alla concessione di tempo libero.
La Corte dichiara che il requisito dell’indipendenza dei giudici è inerente al compito di giudicare e
rientra nel contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo
processo. Ebbene, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, anche il
fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione corrispondente all’importanza delle funzioni che
esercitano costituisce una garanzia di tale indipendenza. Pertanto, il livello di detta retribuzione deve essere
tale da premunire i giudici dal rischio di corruzione.
Tuttavia, il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa che, come quella in vigore in
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Romania, esclude qualsiasi compensazione finanziaria per il lavoro effettuato da un giudice al fine
dello svolgimento di compiti aggiuntivi. La concessione di tempo libero compensativo per tale lavoro
straordinario è quindi una misura sufficiente e conforme al diritto dell’Unione.
La Corte pone però due condizioni a tale forma di compensazione, vale a dire, in primo luogo, che
l’interessato possa effettivamente far valere il tempo libero compensativo che ha maturato.
In secondo luogo, una simile normativa non deve avere per effetto di pregiudicare l’adeguatezza della
retribuzione del giudice rispetto all’importanza delle funzioni che esercita. Infatti, le norme nazionali relative
alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nei singoli dubbi legittimi, da un lato, quanto
all’impermeabilità dei giudici rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità nei confronti degli interessi
contrapposti né, dall’altro lato, in merito all’indipendenza degli organi giurisdizionali nei confronti dei poteri
legislativo ed esecutivo.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della
pronuncia.
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L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2, TUE e del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori, adottata durante la riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo, il 9 dicembre 1989.
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