(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2025(AGENPARL) – Thu 13 November 2025 COMUNICATO STAMPA n. 142/25
Lussemburgo, 13 novembre 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-666/24 | Associació Catalana de Víctimes de
Organitzacions Terroristes (ACVOT)
L’avvocato generale Spielmann ritiene che la legge sull’amnistia spagnola
non sia contraria alla direttiva sulla lotta al terrorismo
Tale direttiva non è neppure in contrasto con taluni principi generali del diritto dell’Unione
Il 10 giugno 2024 il Parlamento spagnolo ha adottato una legge sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale,
politica e sociale in Catalogna 1 La legge è entrata in vigore il giorno successivo. Essa prevede l’amnistia per gli atti
che danno luogo a responsabilità penale, amministrativa o contabile, compiuti nel contesto del referendum
sull’indipendenza della Catalogna del 1º ottobre 2017, nonché quelli compiuti nel contesto del processo
indipendentista catalano.
Dinanzi alla Corte centrale (Spagna) si svolge un procedimento penale avviato nei confronti di dodici persone
imputate per fatti costitutivi di reati terroristici, nel contesto del movimento a favore dell’indipendenza della
Catalogna.
Nutrendo dubbi quanto all’applicazione della legge sull’amnistia al caso di specie, segnatamente alla luce
dell’inclusione nell’ambito di applicazione dell’amnistia degli atti che possono essere qualificati come atti terroristici
dalla direttiva sulla lotta contro il terrorismo 2, la Corte centrale ha adito la Corte di giustizia.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Dean Spielmann esamina in primo luogo la
compatibilità della legge sull’amnistia con la direttiva. Egli osserva che l’amnistia costituisce una materia non
armonizzata, che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Peraltro, la direttiva non contiene alcuna
disposizione che vieti esplicitamente il ricorso a meccanismi di estinzione della responsabilità penale, quali
l’amnistia. Secondo l’avvocato generale, il criterio determinante per valutare la compatibilità della legge sull’amnistia
risiede nella sua conformità ai requisiti minimi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal diritto
umanitario, nonché dagli standard giurisprudenziali stabiliti, segnatamente, dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo 3.
L’avvocato generale ritiene che la direttiva non osti alla legge sull’amnistia. Infatti, detta legge non priva tale
direttiva della sua piena efficacia, poiché essa comporta solo una «disattivazione» parziale e temporanea dei suoi
effetti, estinguendo la responsabilità penale per taluni fatti determinati, limitati nel tempo e per loro natura, senza
mettere in discussione l’applicabilità generale della direttiva summenzionata alle altre situazioni. Inoltre, la legge
sull’amnistia soddisfa gli standard stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: da un lato, sembra essere stata
adottata in un contesto reale di riconciliazione politica e sociale e non costituisce un’autoamnistia; dall’altro,
essa non ricomprende violazioni gravi dei diritti umani, tra le quali figurano, in primo luogo, le violazioni dei
diritti alla vita e all’integrità fisica. La legge sull’amnistia prevede un’esclusione esplicita degli atti che hanno
in maniera intenzionale causato siffatte violazioni, senza includere formalmente l’insieme dei reati rientranti
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
nell’ambito di applicazione della direttiva. Tale approccio non sembra incompatibile, in linea di principio, con gli
obiettivi di quest’ultima.
In secondo luogo, l’avvocato generale esamina la conformità della legge sull’amnistia a taluni principi generali del
diritto dell’Unione, quali il principio di certezza del diritto 4, di legittimo affidamento 5, di uguaglianza dinanzi
alla legge e di non discriminazione, nonché quelli del primato del diritto dell’Unione 6 e di leale
cooperazione 7.
Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, l’avvocato generale sottolinea che la legge sull’amnistia
rinvia esplicitamente alle pertinenti disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che sanciscono il
diritto alla vita nonché il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti 8. Secondo l’avvocato generale, tale
formulazione consente di tracciare un confine sufficientemente netto tra le condotte che possono beneficiare
di un’amnistia e quelle che, a causa della loro gravità, devono restare soggette al regime di esercizio dell’azione
penale istituito dalla direttiva.
Peraltro, relativamente ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, l’avvocato generale ritiene
che, in linea di principio, la portata astratta o la formulazione generica dell’ambito di applicazione materiale o
temporale della legge sull’amnistia non siano determinanti per valutare la conformità di tale legge al diritto
dell’Unione. Il controllo della Corte dovrebbe limitarsi a verificare che non vi sia impunità per gli atti che
costituiscono gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, sebbene la legge sull’amnistia presenti un ampio ambito
di applicazione materiale o temporale, essa concerne un periodo determinato nonché fatti individuati con
precisione, tutti connessi con il processo indipendentista in Catalogna. Essa è quindi direttamente connessa alla sua
finalità politica — la normalizzazione istituzionale e la riconciliazione sociale nel contesto della crisi catalana.
Secondo l’avvocato generale, neppure i principi di uguaglianza dinanzi alla legge e di non discriminazione,
nonché quelli del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione ostano alla legge sull’amnistia.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Restate in contatto!
La Corte costituzionale spagnola ha dichiarato tale legge conforme alla Costituzione spagnola con sentenza del 26 giugno 2025, ad eccezione di due
disposizioni.
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è evoluta in questo ambito, articolandosi intorno a tre costanti principali: in primo
luogo, l’amnistia concessa per reati gravi, quali la tortura, i crimini di guerra o le violazioni del diritto alla vita, lede l’essenza stessa degli obblighi di
tutela del diritto alla vita e di divieto di tortura derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; in secondo luogo, tale approccio si inserisce
in una dinamica più ampia del diritto internazionale dei diritti umani, fondata sul rifiuto dell’impunità per le violazioni più gravi, infine, solo
un’amnistia rigorosamente inquadrata, inserita in un vero e proprio processo di attribuzione di giustizia, che associa il risarcimento per le vittime e,
se del caso, la riconciliazione, può ancora essere considerata compatibile con gli obblighi positivi incombenti agli Stati membri in virtù della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In virtù di tale principio, le norme giuridiche devono essere formulate in modo chiaro, preciso e inequivocabile, affinché ciascuno possa conoscere in
modo prevedibile la portata dei propri diritti e doveri.
Questo principio mira a proteggere la stabilità delle situazioni giuridiche stabilite sulla base delle norme vigenti. Esso presuppone l’esistenza di
aspettative precise e legittime, fondate su assicurazioni chiare e provenienti dalle autorità competenti.
Tale principio impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri
non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati.
Tale principio impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione di rispettarsi reciprocamente e di assistersi nell’adempimento dei compiti
derivanti dai trattati. Gli Stati membri devono quindi prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione.
Direzione della Comunicazione