(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2025(AGENPARL) – Tue 11 November 2025 MISURE PER CONTRASTARE L’INSORGENZA DI CASI
DI INFEZIONE DA CHIKUNGUNYA
SINDACO FIRMA ORDINANZA
Il sindaco ha firmato un’ordinanza che contiene le misure per contrastare l’insorgenza di casi di infezione da Chikungunya. Il provvedimento si è reso necessario al fine di attivare tempestivamente e in maniera coordinata tutte le misure utili a ridurre la densità dei vettori e a prevenire la trasmissione delle Arbovirosi, in seguito alla nota del Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, con cui si riferiva dell’accertamento di due casi di infezione, importati dall’estero e non originati sul territorio locale.
La Asl Bari e il Comune hanno attivato tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai protocolli nazionali e regionali, secondo le indicazioni contenute nel “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025”. La prevenzione, basata sul controllo e sul contenimento dei vettori, è attualmente la strategia più efficace per contenere il rischio di trasmissione delle Arbovirosi.
Occorre, quindi, provvedere, per contenere l’infestazione, a una campagna di prevenzione e di lotta su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara, visto che negli ambienti urbanizzati la disponibilità di un elevato numero di raccolte idriche rende il territorio assai vulnerabile all’infestazione dell’insetto.
La lotta adulticida non può sostituirsi alla lotta larvicida ed alla prevenzione dei microfocolai. I focolai da tenere sotto controllo possono essere suddivisi in due gruppi: macrofocolai (depositi di copertoni usati, discariche, autodromi, aziende agricole e zootecniche, tombinature) e microfocolai (recipienti o contenitori di acqua, residui dell’attività umana quali annaffiatoi, vasi, secchi, bidoni, vasche).
Si è considerata, dunque, la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione dei vettori, per prevenire e limitare i disagi alla cittadinanza e per garantire la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente.
Il provvedimento firmato dal sindaco, dunque, ordina:
a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai conduttori di orti e/o giardini, ai vivaisti, ai proprietari e/o responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e cimiteriali
di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, etc);
di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
di privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dalla pubblica amministrazione per il monitoraggio dell’infestazione;
di trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti a basso impatto ambientale e di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato: indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato entro sette giorni dopo ogni pioggia;
di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida;
di introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l’acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;
di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi, Gambusia);
di consentire l’accesso alle proprietà private esclusivamente nell’area esterna all’abitazione, del personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento;
di controllare periodicamente locali tecnici e intercapedini degli stabili.
B) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere nonché alle imprese di rottamazione e ai gestori di containers
di provvedere al deposito e alla sistemazione di pneumatici – dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio. Tale condizione deve essere realizzata in modo tale da evitare raccolte d’acqua: a tal fine i copertoni, laddove sistemati all’esterno, devono essere disposti a piramide e prontamente coperti con teli impermeabili, preferibilmente di colore scuro, ben fissati;
qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici, entro sette giorni da ogni precipitazione atmosferica, mediante specifici prodotti larvicidi;
di non consegnare pneumatici contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
C) ai responsabili di cantieri
di evitare raccolte idriche in genere e, in particolare, in bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a sette giorni;
di sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
di provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
L’inottemperanza all’ordinanza comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. In caso di inadempienza a quanto prescritto, si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.
